NOTA IMPORTANTE PER CHI
ROTTAMA LA PROPRIA AUTO EURO 0 E EURO 1
SENZA ACQUISTARE NESSUN
ALTRO VEICOLO
Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi da 224 a 241.
Primi
chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni agevolative in
materia di ecoincentivi
Circolare del MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE - Dipartimento per le Politiche Fiscali -
Ufficio Federalismo Fiscale -
Prot. n.
1376-2007/DPF/UFF - Roma, 13 febbraio 2007.
AGEVOLAZIONI PER LA ROTTAMAZIONE SENZA SOSTITUZIONE DI VEICOLI NON
ECOLOGICI
(COMMI 224
E 225 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007)
Il comma
224 prevede che il soggetto che intenda rottamare il proprio
autoveicolo "Euro 0" o "Euro 1" non sia tenuto a pagare il centro
autorizzato per gli oneri di rottamazione.
I mancati
introiti, nella misura massima prevista di euro 80 per ciascun
veicolo, saranno recuperati dal centro autorizzato come credito
d'imposta da utilizzare in compensazione. La procedura per poter
fruire del credito di imposta in parola è disciplinata dal
successivo comma 231, il quale prevede - tra l'altro - che detto
credito possa essere utilizzato a decorrere dal giorno in cui viene
richiesto al pubblico registro automobilistico (PRA) l'originale del
certificato di proprietà.
Strettamente collegate al comma 224 sono, poi, le
disposizioni contenute nel comma 225, laddove è previsto che coloro
i quali effettuano la rottamazione, senza sostituzione del veicolo,
possono richiedere, quale agevolazione ulteriore e a condizione di
non essere intestatari di altri veicoli registrati, il totale
rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito
del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una
annualità. E' importante sottolineare che l'unico abbonamento in
questione deve riguardare solo l'ambito comunale e non può essere
esteso a fasce di percorrenza intercomunale.
Va precisato, inoltre, che dal tenore letterale
delle disposizioni contenute nei commi 224 e 225, si rileva che non
è contemplata l'ipotesi che il veicolo oggetto di rottamazione
appartenga ad un familiare convivente, come, invece, è previsto in
altre norme in tema di ecoincentivi contenute nella stessa legge
finanziaria.
Pertanto, condizione necessaria, ai fini
dell'applicazione dei commi 224 e 225, è che l'autoveicolo portato
alla rottamazione appartenga al medesimo soggetto che usufruisce
delle prescritte agevolazioni del caso.
Occorre aggiungere che il D.L. 31 gennaio 2007, n.
7, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, all'art. 14 prevede che il
contributo concesso dal comma 224 e il beneficio previsto dal
successivo comma 225 dell'art. 1 della legge n. 296
(1),
si applicano, oltre che agli autoveicoli per il trasporto promiscuo,
anche alla rottamazione delle autovetture, immatricolate come "Euro
0" o "Euro 1", che sono consegnate ad un demolitore a partire dal 2
febbraio e fino al 31 dicembre 2007.