Decreto Ministeriale 6 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 13
agosto, n. 189)
Determinazione,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di
onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti dei fondi medesimi
Il Ministro del
tesoro:
Vista la legge 7 marzo
1996, n. 108, recante «disposizioni in materia di usura» ed in particolare
l'art. 15, comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro
il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» che dovra’ essere
utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore di fondi
speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati «Confidi», istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali, per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
Visto l'art. 15, comma
3, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con
decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui all'art.
15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i requisiti di onorabilita’ e
di professionalita’ degli esponenti dei fondi medesimi;
Considerata la
necessita’ di provvedere in merito; Sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Requisito patrimoniale.
Il livello minimo del
fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge
7 marzo 1996, n. 108, e’ fissato in L. 20.000.000.
Art. 2.
Requisiti di onorabilita’.
Le cariche
esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo
speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:
1) si
trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2) siano
stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi’ come
successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) siano
stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
a) a
pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) alla
reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
valutaria e tributaria;
d) alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo.
Art. 3.
Requisiti di professionalita’.
La carica di
rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonche’ le cariche di
presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato
previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva
fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo
del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una
adeguata esperienza per uno o piu’ periodi, complessivamente non inferiori a
due anni, mediante esercizio di attivita’ professionale in consorzi o in
cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni
economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore
giuridico, economico e finanziario.
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