Decreto Ministeriale 9 luglio 1997, n. 400 (in Gazz. Uff.,
20 novembre, n. 271)
Regolamento
recante modificazioni al regolamento concernente le modalita’ per la gestione
del Fondo di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e
la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale
12 agosto 1992, n. 396, e modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 19
aprile 1994, n. 431
Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia:
Visto il testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto il
decreto-legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita;
Vista la legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 20
ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita’ organizzata;
Visto il decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante
l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto, in particolare,
l'art. 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale e’ stabilito
che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia
e giustizia, sono disciplinate le modalita’ per la gestione del sopraindicato
Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;
Considerato che il
medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art.
17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente
decreto non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15966-I-36-38 del 9 giugno 1997;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1.
1. L'art.
1 del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del
decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431, di seguito denominato
«regolamento», e’ cosi’ modificato:
a) il
comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni e integrazioni,
di seguito denominata "legge", e’ presieduto dal presidente della
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) ovvero, su sua
delega, dall'amministratore delegato o, quando questo manchi, da altro membro
del consiglio di amministrazione della Concessionaria medesima»;
b) il
comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il comitato di cui al comma 1 si
avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria
tecnica; la CONSAP provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato,
a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti, del personale e di quant'altro
necessario all'espletamento delle funzioni assegnate al comitato dalla
normativa vigente. Le relative spese sono poste a carico del Fondo»;
c) il
comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. L'ufficio di segreteria tecnica e’
composto di tre rappresentanti, aventi qualifica funzionale non inferiore
all'ottava, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e
giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti
della segreteria tecnica, nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri
del comitato, sono collocati in posizione di comando presso il fondo di
solidarieta’ per le vittime dell'estorsione. Le amministrazioni interessate
assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del
comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica i cui funzionari, in attuazione
delle direttive impartite dal presidente della CONSAP, curano la
predisposizione dei lavori svolti dal comitato nel periodo compreso tra le
riunioni del medesimo, anche per quanto concerne i rapporti con il pubblico».
Art. 2.
1. L'art.
2 del regolamento e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Attribuzioni del
comitato). - 1. Il comitato accerta, previo espletamento di ogni attivita’
istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per
la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e
della relativa provvisionale, cosi’ come stabilito dall'art. 4 della medesima
legge. A tal fine esso acquisisce, anche a mezzo del prefetto della provincia
nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto
iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata
in ordine alla natura delle azioni criminose lesive e del fatto che ha
cagionato il danno, ai singoli presupposti positivi e negativi disciplinati
dalla legge, al nesso tra il fatto delittuoso e il danno subito dalla vittima
nonche’ all'entita’ del danno. 2. Il prefetto, raccolti gli elementi necessari,
anche attraverso gli organi di polizia, provvede, in tempo utile al rispetto
dei termini del procedimento, all'invio della relazione. Ai fini della
relazione, il prefetto puo’ ottenere dall'autorita’ giudiziaria copia di atti e
informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art.
5-bis, comma 2, della legge. 3. Ricevuta la relazione del prefetto, il comitato
esperisce gli accertamenti che ritiene piu’ opportuni in ordine all'entita’ del
danno e puo’ inoltre richiedere alla competente autorita’ giudiziaria, nei
medesimi limiti di cui al comma 2, copie di atti e informazioni scritte sul
loro contenuto. Ove il comitato ritenga necessario approfondire le valutazioni
in ordine agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, con deliberazione
motivata, proroga di 30 giorni il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
presente regolamento. 4. Nella determinazione dell'ammontare del danno da
mancato guadagno, a norma dell'art. 4, comma 2-bis, della legge, il comitato
tiene conto, in particolare, del reddito medio netto prodotto dall'attivita’ in
relazione alla quale si e’ verificato l'evento lesivo nel corso del biennio
antecedente l'evento medesimo, o dalla data di inizio dell'attivita’, se piu’
recente. Se e’ accertato il nesso di casualita’ tra il fatto delittuoso e la
perdita subita, tale nesso si presume esistente anche in rapporto al mancato
guadagno, salvo che questo risulti riconducibile, in tutto o in parte, a
diversi fattori causali. 5. Il comitato propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri le determinazioni da assumere in ordine all'elargizione e alle
provvisionali, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, nonche’ in ordine
alle domande e alle modalita’ per l'eventuale liquidazione; procede ai
necessari accertamenti sull'impiego, entro un termine congruo, delle somme
corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato; dispone, anche a
seguito di segnalazioni del prefetto, le opportune verifiche in ordine ai
provvedimenti gia’ adottati o alle proposte gia’ formulate, proponendo al
Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della
provvisionale nei casi previsti dalla legge. 6. Il comitato, anche su richiesta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime pareri su ogni altra
questione relativa all'applicazione della legge, entro trenta giorni dalla
richiesta. Qualora gli accertamenti o le verifiche da effettuare risultino
particolarmente complessi, il comitato puo’ avvalersi delle prestazioni di uno o
piu’ consulenti tecnici, retribuiti secondo le modalita’ di cui alla legge 8
luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni. Le relative
spese sono poste a carico del Fondo. 7. Il comitato verifica semestralmente la
rispondenza della gestione del Fondo alle finalita’ previste dalla legge e ne
informa il Presidente del Consiglio dei Ministri».
Art. 3
1. L'art.
3 del regolamento e’ cosi’ modificato:
a) nel
comma 1, le parole «all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle
parole: «all'art. 2, comma 5, primo periodo»;
b) il
comma 2 e’ sostituito dai seguenti: «2. Esaminata la domanda e la
documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le
determinazioni di cui al comma 1, individua la misura dell'ammontare
complessivo dell'elargizione che puo’ essere corrisposta in relazione a quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, della legge. 2-bis. Se si procede alla
concessione dell'elargizione, essa e’ corrisposta dopo che nel procedimento
penale per il fatto che ha causato il danno e’ stato richiesto il rinvio a
giudizio dell'imputato o quest'ultimo e’ stato presentato o citato a comparire
in udienza per il giudizio, ovvero quando tale procedimento e’ stato definito
con provvedimento di archiviazione o con sentenza anche non definitiva, e comunque
quando siano decorsi due anni dalla data del fatto lesivo. 2-ter. Prima
dell'adozione dei provvedimenti o della scadenza dei termini indicati nel comma
2-bis, puo’ essere disposta la corresponsione, in una o piu’ soluzioni, di una
provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo
dell'elargizione. 2-quater. All'esito della sentenza di primo grado o del
provvedimento di archiviazione, il comitato verifica nuovamente, sulla base
delle risultanze giudiziarie, la sussistenza dei presupposti per la concessione
dell'elargizione e adotta i provvedimenti conseguenziali».
Art. 4.
1. Il
comma 2 dell'art. 5 del regolamento e’ sostituito dal seguente: «2. Per ogni
riunione del comitato spetta ai membri e ai segretari un gettone di presenza il
cui ammontare e’ determinato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, su
proposta del presidente».
Art. 5.
1. L'art.
11 del regolamento e’ cosi’ modificato:
a) nel
comma 1, le parole «o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del
comitato di cui all'art. 1», sono sostituite dalle seguenti: «, che la
trasmette al comitato di cui all'art. 1 unitamente alla relazione prevista
dall'art. 2»;
b) dopo
il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se l'elargizione e’ richiesta anche
in relazione al mancato guadagno, alla domanda e’ allegata copia delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA del richiedente relative ai
due anni precedenti l'evento lesivo ovvero a partire dall'inizio
dell'attivita’, se piu’ recente. Se si tratta di societa’, e’ allegata altresi’
copia dei bilanci relativi al medesimo periodo»;
c) nel
comma 3, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le parole: «ai commi 1,
2 e 2-bis».
Art. 6.
1. Dopo
l'art. 11 del regolamento e’ aggiunto il seguente art. 12: «Art. 12 (Elenco
delle associazioni). - 1. Ai fini dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma
1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario
l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia».
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