Decreto Ministeriale 12 agosto 1992, n. 396 (in Gazz. Uff.,
3 ottobre, n. 233)
Regolamento
recante le modalita’ per la gestione del Fondo di solidarieta’ per le vittime
dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative
elargizioni
Il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del
tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia:
Visto il testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 10
giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni
private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Vista la legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 20
ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita’ organizzata;
Visto il decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante
l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto, in particolare,
l'art. 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale e’
stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalita’ per la
gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle
relative elargizioni;
Considerato che il
medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art.
17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente
decreto non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 913494 del 12 agosto 1992;
Adotta il seguente
regolamento concernente la disciplina delle modalita’ per la gestione del Fondo
di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la
liquidazione delle relative elargizioni:
Art. 1.
Composizione del comitato.
1. Il
comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di
seguito denominata «legge», e’ presieduto dal presidente o, in sua vece, dal
direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
2. Fanno
altresi’ parte del comitato di cui al comma 1:
a) cinque
rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si
tratta di magistrati, a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparato;
b) tre
membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso
rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si da’
atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Ad
eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che durano in carica
un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio
e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Il
comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di
un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo.
5. L'ufficio
di segreteria tecnica e’ composto da tre rappresentanti, designati,
rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di
segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del
comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo.
Art. 2.
Attribuzioni del comitato.
1. Spetta
al comitato:
a) espletare
ogni attivita’ istruttoria per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni
necessari per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1,
della legge, cosi’ come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il
comitato acquisisce a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si
e’ verificato l'evento denunciato, una relazione dettagliata in ordine alla
natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di
causalita’, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge,
nonche’ all'entita’ del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi
dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede
all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto puo’ avvalersi
degli atti di procedimenti penali eventualmente acquisiti a mezzo della polizia
giudiziaria, salvo che si tratti di atti e informazioni coperti dal segreto. Il
comitato puo’ inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere notizie ed
informazioni utili ai fini dell'istruttoria alla competente autorita’
giudiziaria. Restano ferme in ogni caso le norme del codice di procedura penale
che tutelano il segreto;
b) proporre
al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere, tenuto
anche conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalita’
per l'eventuale liquidazione;
c) procedere
ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo,
delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o
danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;
d) disporre,
anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui
alla lettera a), le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti gia’
adottati o alle proposte gia’ formulate, e proporre al Presidente del Consiglio
dei Ministri la revoca dell'elargizione nei casi previsti dalla legge;
e) verificare
semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalita’ previste
dalla legge; f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa
all'applicazione della legge.
Art. 3.
Concessione in misura proporzionale.
1. Ai
fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei
limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo
delle elargizioni di cui al comma 2 che puo’ essere concesso, tenendo conto
delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilita’ del
Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere
presentate dagli interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla
base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazioni
definitive delle misure da proporre.
2. Esaminata
la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando
le determinazioni di cui al comma 1, provvede ad individuare la misura
dell'ammontare complessivo della elargizione che puo’ essere corrisposta in
relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il
procedimento penale per il fatto che ha causato il danno non e’ ancora definito
con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorche’ non definitiva, e
si procede alla concessione dell'elargizione, puo’ disporsi esclusivamente la
corresponsione di una provvisionale pari al venti per cento dell'ammontare
complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1.
All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione,
sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussistenza
dei presupposti per la concessione dell'elargizione, e’ disposta la
liquidazione della parte residua dell'importo provvisorio o di quello
definitivo.
3. Con
le modalita’ di cui al comma 1, il comitato definisce altresi’ i criteri di
liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge,
anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al
corrispondente periodo temporale.
Art. 4.
Speditezza e riservatezza del
procedimento.
1. Tutti
gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di
elargizione curano che la rispettiva attivita’ sia espletata in base a criteri
tali da assicurare la massima speditezza del procedimento medesimo.
2. Il
termine per la definizione del procedimento e’ fissato in giorni centoventi che
decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione
perviene al comitato di cui all'art. 1.
3. Gli
atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a
garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate
nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa
comunicazione tra gli organi interessati.
4. Il
comitato di cui all'art. 1 provvede con celerita’ all'attuazione del disposto
di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneita’
delle misure adottate.
5. Negli
atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati
devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul
procedimento e sull'attivita’ del Fondo.
Art. 5.
Validita’ delle deliberazioni del
comitato e compensi.
1. Le
riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in
caso di parita’ di voti prevale quello del presidente.
2. Per
ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di
presenza il cui ammontare e’ determinato dal Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
3. Gli
atti ed i documenti relativi al procedimento di elargizione sono coperti dal
segreto di ufficio e di essi o del loro contenuto e’ vietata la pubblicazione;
quando si tratta di atti o documenti di un procedimento penale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 684 del codice penale e dall'art. 115 del
codice di procedura penale.
Art. 6.
Revoca.
1. Ai
fini dell'eventuale revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art.
4, commi 4 e 5, della legge, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea
documentazione necessaria e richiede altresi’ all'autorita’ giudiziaria copia
delle decisioni il cui contenuto rileva ai fini della decisione sulla revoca,
anche se intervenute successivamente alla sentenza di primo grado.
Art. 7.
Modalita’ per l'amministrazione del
Fondo.
1. L'Istituto
nazionale delle assicurazioni deve tenere contabilita’ e scritture separate per
le operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo, nonche’ una separata
amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato
il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso, anche
ai fini della rideterminazione della misura percentuale di cui all'art. 6,
comma 2, della legge.
2. Il
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel
deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle
esigenze di liquidita’ del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite
esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
Art. 8.
Rendiconto del Fondo.
1. Il
rendiconto della gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere
trasmesso, unitamente alle relazioni dello stesso Consiglio di amministrazione
e del comitato di cui all'art. 5 della legge, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
2. Il
rendiconto deve comprendere le seguenti voci in entrata:
a) i
contributi, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 1, della legge, di
competenza dell'esercizio;
b) le
quote di cui alla lettera c) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza
dell'esercizio;
c) le
somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;
d) altre
entrate, da indicare analiticamente.
3. Il
rendiconto deve altresi’ comprendere le seguenti voci in uscita:
a) le
somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge;
b) le
spese sostenute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione del
Fondo;
c) altre
uscite, da indicare analiticamente.
Art. 9.
Situazione patrimoniale.
1. Il
rendiconto di cui all'art. 8 deve essere accompagnato da una situazione
patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio, all'attivo:
a) la
consistenza di cassa;
b) l'ammontare
dei depositi presso istituti di credito;
c) altre
attivita’ mobiliari, da indicare analiticamente;
d) i
crediti per contributi non incassati;
e) altre
partite creditorie, da indicare analiticamente;
f)
l'eventuale saldo a conguaglio.
2. La
medesima situazione patrimoniale deve altresi’ comprendere, al passivo:
a) i
debiti per elargizioni concesse e non ancora liquidate;
b) altre
partite debitorie, da indicare analiticamente;
c) l'eventuale
saldo a conguaglio.
Art. 10.
Determinazione della misura del
contributo.
1. Entro
il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia
e giustizia, puo’ essere rideterminata, in stretta relazione alle esigenze
istituzionali del Fondo, la misura percentuale dell'imposta di cui all'art. 6,
comma 2, della legge.
Art. 11.
Domanda per la concessione
dell'elargizione.
1. La
domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della
provincia nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato o per il
tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1.
2. La
domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione,
comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, il
rapporto di causalita’, i singoli presupposti positivi e negativi previsti
dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovra’ essere esplicitamente
dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni
danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie
delle relative polizze.
3. Le
domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente
decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data,
con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.
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