Legge 12 novembre 1999, n. 414 (in Gazz. Uff., 13 novembre,
n. 267)
Conversione in
legge, con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante
disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e
dell'usura
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela
delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1999, N. 317
All'art. 1: al comma 1
sono premessi i seguenti: «01. All'art. 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di
esclusione" e dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: "1-bis.
L'elargizione non e’ ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato
oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di
altre amministrazioni pubbliche". 02. All'art. 16 della legge 23 febbraio
1999, n. 44, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: "2-bis.
L'elargizione e’ revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa,
vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque
titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche"»;
dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti: «1-bis. All'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. La domanda di elargizione,
fermo quanto previsto dall'art. 2, puo’ essere presentata in relazione ad
eventi dannosi denunciati o accertati in conformita’ a quanto previsto
dall'art. 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge". 1-ter. All'art. 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo termine previsto
dal comma 1". 1-quater. La domanda di elargizione di cui all'art. 24,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis
del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il termine e’ di un anno da tale data,
nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini
previsti dall'art. 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter
del presente articolo, e’ di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 2, capoverso
3-bis, dopo le parole: «dall'art. 21» sono inserite le seguenti: «e comunque
non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge,»;
il comma 3 e’
sostituito dal seguente: «3. All'art. 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio
1999, n. 44, la parola "centottantesimo" e’ sostituita dalla
seguente: "trecentocinquantesimo"».
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