Decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317 (in Gazz. Uff., 14
settembre, n. 216)
Disposizioni
urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23
febbraio 1999, n. 44;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999, con il quale e’ stato
nominato, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il
commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura:
Visto l'art. 25 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 21 della medesima legge e, comunque, non
oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti
concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive,
incompatibili con la nuova disciplina;
Considerato che la
formalizzazione del regolamento di cui all'art. 21 della legge 23 febbraio
1999, n. 44, non ancora conclusa, interverra’ in tempi successivi alla scadenza
del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;
Ritenuta la
straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a
consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la
vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle
richieste estorsive e dell'usura, escludendo cosi’ la determinazione di un
vuoto normativo;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
1. All'art.
19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera d) e’ sostituita
dalla seguente: «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in
vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro
dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od
organizzazioni, su indicazione delle medesime;».
2. All'art.
24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente: «3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'art. 21, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura, nominato ai sensi dell'art. 19, opera con i poteri e secondo le
modalita’ previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le
finalita’ di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'art. 5, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni».
3. All'art.
25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «e comunque
non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge,» sono soppresse.
Testo
risultante a seguito della conversione [L 12.11.1999 n. 414 ALL UNICO]
All'art. 1: al comma 1
sono premessi i seguenti: «01. All'art. 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di
esclusione" e dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: "1-bis.
L'elargizione non e’ ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato
oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di
altre amministrazioni pubbliche". 02. All'art. 16 della legge 23 febbraio
1999, n. 44, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: "2-bis.
L'elargizione e’ revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa,
vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque
titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'art. 24 della legge 23
febbraio 1999, n. 44, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. La
domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'art. 2, puo’ essere
presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita’
a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge". 1-ter. All'art. 24 della legge 23 febbraio
1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo
termine previsto dal comma 1". 1-quater. La domanda di elargizione di cui
all'art. 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal
comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il termine e’ di un anno da tale data,
nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini
previsti dall'art. 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 1-quinquies.
Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'art. 24, comma 3, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente
articolo, e’ di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto»; al comma 2, capoverso 3-bis, dopo
le parole: «dall'art. 21» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il
trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,»; il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. All'art. 25, commi 1 e 3,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" e’
sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo"».
Art. 2.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per
la conversione in legge.
www.antiracketusura.it