Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 284)
Regolamento
recante norme concernenti il Fondo di solidarieta’ per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio
1999, n. 44
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23
febbraio 1999, n. 44, ed in particolare l'art. 21, comma 1;
Visto l'art. 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108;
Visto l'art. 20, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, punti 56 e 57;
Visto l'art. 17, commi
1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno
1999;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Ritenuto di doversi
discostare dal suddetto parere per quanto concerne, in particolare, la
disposizione di cui al comma 4 dell'art. 19, tenuto conto delle obiettive
difficolta’ di comprensione degli aspetti di diritto transitorio connessi alla
successione della legge n. 44/1999 alle precedenti fonti regolatrici della materia
e della correlata esigenza di non precludere, in presenza delle suddette
difficolta’ ed avuto riguardo alla natura solidaristica delle provvidenze di
cui trattasi, la possibilita’ di fare domanda per la loro concessione tramite
la previsione della remissione in termini per i casi indicati nella citata
disposizione, avvalendosi della facolta’ di semplificazione di cui all'art. 1
della legge n. 50/1999;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica espresso rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 1999 e del
28 luglio 1999;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Definizioni.
1. Ai
fini del presente regolamento si intendono:
a) per
«legge», la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;
b) per
«Comitato», il Comitato di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e
dell'usura previsto dall'art. 19 della legge;
c) per
«commissario», il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket
ed antiusura di cui all'art. 19, comma 1, della legge;
d) per
«fondo», il Fondo di solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura, di cui all'art. 4 del presente regolamento;
e) per
«CONSAP», la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita
in base al programma di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai
sensi dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359;
f)
per «elargizione», la somma di denaro
corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti
danneggiati da attivita’ estorsive previsto dalla legge;
g) per
«mutuo», il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto
dall'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 2.
Composizione, funzionamento e compiti del
Comitato.
1. Il
Comitato, composto secondo le modalita’ stabilite dall'art. 19 della legge e
costituito con decreto del Ministro dell'interno, e’ presieduto e convocato dal
commissario, con le modalita’ stabilite dallo stesso Comitato. Di ciascuna
seduta e’ redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei
componenti dissenzienti e’ riportato nominativamente solo su loro espressa
richiesta.
2. Per
ciascuno dei rappresentanti indicati dall'art. 19, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge, si provvede alla nomina di un supplente.
3. Ai
fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato e’ richiesta la
presenza di almeno uno dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) dell'art.
19 della legge e di almeno quattro dei membri previsti dalle lettere c) e d)
dello stesso articolo.
4. Ai
fini di cui all'art. 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni
s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di
cui all'art. 13, comma 2, della legge.
5. Le
deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei
componenti aventi diritto al voto.
6. Alle
sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'art. 3
con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Oltre
i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita’ svolta nell'anno
precedente con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i
motivi, e alle principali questioni interpretative ed applicative delle
disposizioni normative concernenti la concessione della elargizione o del mutuo
comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione e’
trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione
sulla gestione del fondo di cui all'art. 5, comma 3, lettera e).
Art. 3.
Ufficio di supporto del Comitato.
1. I
compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonche’ di gestione del
rapporto con la CONSAP di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), della legge
sono attribuiti ad un ufficio della Direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno.
Art. 4.
Individuazione del capitolo di spesa.
1. I
fondi di cui all'art. 18, comma 1, della legge e di cui all'art. 14, comma 1,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono unificati in un fondo denominato «Fondo
di solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»,
costituito presso il Ministero dell'interno.
2. Le
somme che alimentano il Fondo di solidarieta’ per le vittime delle richieste
estorsive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano
il Fondo di solidarieta’ per le vittime dell'usura ai sensi dell'art. 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel fondo di cui al comma 1
del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto
nell'unita’ previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con uno o piu’ decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
parte versata nello stato di previsione dell'entrata.
3. Le
predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalita’ e i
tempi che verranno determinati nella concessione prevista dal successivo art.
5.
Art. 5.
Rapporto concessorio con la CONSAP.
1. Con
decreto del Ministro dell'interno (seguono alcune parole non ammesse al «Visto»
della Corte dei conti), e’ approvata la concessione per la gestione del fondo
da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed e’ rinnovata,
alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalita’.
2. La
concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di affidare alla CONSAP,
quale concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal commissario ai
sensi dell'art. 15, la gestione di cassa e patrimoniale del fondo, la
conservazione della sua integrita’, anche attraverso il controllo
dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate
a titolo di elargizione o di mutuo, la liquidazione delle spese relative alle
attivita’ di informazione per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
parte delle vittime, nonche’ al principio di garantire la verifica periodica,
da parte dell'Amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione
del fondo alle finalita’ indicate dalle leggi istitutive.
3. Ai
fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l'altro, le modalita’ di
esercizio concernenti:
a) l'erogazione
dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche
tramite apposite convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la
riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento assicurando in
ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalita’ del mutuo, dei
divieti stabiliti dall'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine
di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo
presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso art. 14, comma 5;
b) la
ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonche’ l'esercizio del
diritto di surroga previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, della legge
7 marzo 1996, n. 108;
c) la
verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'art. 15,
commi 2 e 3, della legge, ai fini della proposta al Comitato delle
deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei
ratei successivi al primo;
d) la
previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare al sostenimento
delle spese di gestione ordinaria, nonche’ sulla base degli elementi forniti
dal commissario, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali
di cui all'art. 11, comma 2, nonche’, alle spese per le attivita’ di
informazione, nei limiti di cui all'art. 6, comma 4;
e) la
presentazione al commissario del rendiconto annuale, approvato dal consiglio di
amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione
patrimoniale del fondo e da una relazione sulla attivita’ svolta.
4. La
concessione stabilisce, altresi’, le modalita’ di accreditamento alla CONSAP
delle somme che alimentano il fondo, nonche’ i termini e le modalita’ con i
quali il commissario provvede all'approvazione della previsione delle somme da
destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalita’ indicate nel
comma 3, lettera d), del presente articolo.
Art. 6.
Attivita’ di informazione.
1. Il
commissario predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati
dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravita’ dei loro riflessi
sull'economia e finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle misure di
sostegno e di assistenza, previste dalla normativa vigente, in favore delle
vittime dei relativi reati.
2. Le
campagne d'informazione possono consistere nella pubblicazione sugli organi di
stampa e nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale,
nella realizzazione di materiale informativo da destinare alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni
rappresentative delle categorie imprenditoriali, commerciali ed artigianali e
agli ordini professionali, nonche’ in ogni ulteriore forma di informazione e
divulgazione.
3. Le
campagne d'informazione sono realizzate dal commissario, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria.
4. Le
spese necessarie per la realizzazione delle campagne di informazione previste
dal presente articolo, per la parte in cui sono poste a carico del fondo, sono
liquidate dalla CONSAP.
Art. 7.
Termine di presentazione della domanda.
1. La
domanda per la concessione dell'elargizione e’ presentata, salvo quanto
previsto dall'art. 13, commi 4 e 5, della legge, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui
l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi
atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per
finalita’ estorsive.
2. Per
la concessione del mutuo il termine per la presentazione della domanda e’ di
centottanta giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in
cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.
Art. 8.
Presentazione della domanda.
1. Le
domande di cui all'art. 7 sono presentate o inviate con plico raccomandato con
avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della
legge o da quelli di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, al prefetto della provincia nella quale si e’ verificato l'evento lesivo
ovvero si e’ consumato il delitto.
2. La
data di presentazione o di spedizione delle domande e’ immediatamente comunicata
dal prefetto al Comitato, unitamente alle generalita’ del richiedente ed al
tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine
cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui
all'art. 3.
Art. 9.
Contenuto e documentazione della domanda
di elargizione.
1. La
domanda, sottoscritta dal presentatore, per la concessione dell'elargizione
contiene:
a) la
dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'art. 3 o
dell'art. 6 della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente
articolo;
b) l'indicazione
della data della denuncia del delitto da cui e’ conseguito l'evento lesivo o
delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza di quanto indicato dall'art. 7, comma 1;
c) la
dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di
aderire, specificandone la data, alle predette richieste;
d) la
dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui
all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, di aver riferito
all'autorita’ giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia
conoscenza, ovvero che ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 2,
della legge;
e) l'indicazione
dell'ammontare del danno subito e dei fatti e circostanze da cui si desuma il
relativo nesso di causalita’ con il delitto o con situazioni di intimidazione
ambientale, aventi finalita’ estorsive;
f)
nei casi in cui nella quantificazione del danno
siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e
fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo
ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale,
precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attivita’ e’ piu’
recente, e’ riferita alla data d'inizio dell'attivita’;
g) la
previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
h) l'indicazione
della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
i)
la dichiarazione circa l'eventuale presentazione
di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302 e successive modificazioni ed integrazioni, specificando se, per lo stesso
evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione
della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.
2. Alla
domanda e’ allegata la seguente documentazione:
a) in
caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte
dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario,
b) in
caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite
dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;
c) in
caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da societa’,
rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci
relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale
indicazione, se l'attivita’ e’ piu’ recente, e’ riferita alla data d'inizio
dell'attivita’;
d) in
caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi
della richiesta;
e) la
dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal
Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed
organizzazioni di cui all'art. 13, comma 2, della legge.
3. Nei
casi previsti dall'art. 6 della legge, la domanda contiene, altresi’, la
dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto
o a situazioni di intimidazione ambientale e’ stato cagionato per il
raggiungimento delle finalita’ indicate dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b),
della legge.
4. Sono
predisposti dalle prefetture, d'intesa con il commissario, e disponibili presso
l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione
della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto,
entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie
integrazioni.
5. Nei
casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile
ne informa tempestivamente il Comitato ai fini delle conseguenti
determinazioni.
6. La
dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e’ riferita al soggetto deceduto,
per le domande presentate ai sensi dell'art. 8 della legge, e al soggetto
vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'art. 7 della
legge. 7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'art. 8 della
legge le dichiarazioni del comma 1, lettere c), d) ed h), sono riferite anche
al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7
della legge.
Art. 10.
Contenuto e documentazione della domanda
di mutuo.
1. La
domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene:
a) la
dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato d'usura;
b) l'indicazione
della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'art. 7, comma 2;
c) la
dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui
all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, e di aver riferito
all'autorita’ giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;
d) l'indicazione
dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri
vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in
perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito
usurario, dalle sue modalita’ di riscossione ovvero dalla sua riferibilita’ ad
organizzazioni criminali;
e) l'indicazione
della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle
modalita’ di erogazione della stessa;
f)
l'indicazione della somma di danaro
eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei
motivi dell'urgenza.
2. Alla
domanda e’ allegata la seguente documentazione:
a) ogni
documento atto a comprovare l'entita’ del danno subito;
b) un
piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla
finalita’ di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia
legale;
c) in
caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i
motivi dell'urgenza. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 4 e 5.
Art. 11.
Istruttoria della domanda.
1. Il
prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli
organi di polizia e puo’ avvalersi della facolta’ di richiedere all'autorita’
giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'art. 17, comma 3,
della legge, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso
le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del
pubblico ministero compente.
2. Ai
fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto puo’
avvalersi, altresi’, della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici
di amministrazioni o enti pubblici ovvero, valutatane la necessita’ d'intesa
con il commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti
tecnici di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile. Il relativo compenso e’ posto a carico del fondo, in ragione
dell'oggetto della domanda, ed e’ liquidato dalla CONSAP in base alle
disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.
3. Il
prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative
all'accertamento sanitario di cui all'art. 12, invia al Comitato, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della
domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle
condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche’ sull'entita’
del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei
casi di particolare complessita’ dell'istruttoria, il termine e’ prorogato di
trenta giorni. 4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di
mutuo il prefetto invia un rapporto iniziale entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge.
Art. 12.
Accertamento sanitario.
1. Nei
casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di
causalita’ tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di
invalidita’ riportata e della diminuzione della capacita’ lavorativa, si
applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Il
prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede
immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di
cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La
commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di
qualificazione ed adeguata capacita’ tecnica, quali le strutture del Servizio
sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro
venti giorni dalla richiesta.
4. La
valutazione della commissione medica ospedaliera non e’ richiesta in caso di
decesso, quando il nesso di causalita’ risulti di immediata evidenza. La
medesima valutazione non e’, altresi’, richiesta qualora il prefetto ritenga,
sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura
estorsiva del fatto.
Art. 13.
Deliberazione sulla domanda.
1. Il
Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del
rapporto del prefetto, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o
del mutuo.
2. Il
termine di cui al comma 1 e’ prorogato di trenta giorni nei casi in cui il
Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di
richiederli al prefetto.
3. Il
Comitato delibera, altresi’, sulla richiesta di riesame di cui all'art. 14,
comma 2, della legge, entro trenta giorni dal relativo ricevimento. Si applica
la disposizione di cui al comma 2.
Art. 14.
Provvisionale.
1. Il
Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il
rispetto del termine indicato dall'art. 17, comma 2, della legge. 2. Nei casi
di richiesta della provvisionale di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), si
applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge. In tal caso la
provvisionale puo’ essere concessa fino al cinquanta per cento dell'ammontare
complessivo del mutuo ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 108/1996.
Art. 15.
Adozione del decreto.
1. La
concessione dell'elargizione e del mutuo e’ adottata immediatamente dopo la
delibera del Comitato, con decreto motivato, dal commissario che ne da’
contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo,
all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della
provvisionale e’ adottata, con le stesse modalita’, entro il termine di cui
all'art. 17, comma 2, della legge.
2. Il
decreto e’, altresi’, trasmesso alla CONSAP per gli adempimenti previsti dalla concessione
di cui all'art. 5.
Art. 16.
Revoca e sospensione.
1. Le
deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del mutuo o della
provvisionale sono adottate nelle ipotesi indicate dall'art. 16, comma 1, della
legge e dall'art. 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei
commi successivi.
2. Se
l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto
che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di
giudizio abbreviato o ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato,
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorche’
non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al
riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della
deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entita’
dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.
3. La
concessione del mutuo o della relativa provvisionale e’, altresi’, revocata se
nel procedimento penale per il delitto di usura in cui e’ parte offesa, ed in
relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso
dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza
definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso
procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale e’ sospesa
fino all'esito di tale procedimento.
4. Ai
fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della procura della
Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il
procedimento per il delitto di usura, comunicano immediatamente al prefetto i
fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato, delle eventuali
deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della
provvisionale. La deliberazione del Comitato e’ assunta nei dieci giorni
successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.
5. Per
l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di revoca e di sospensione di cui
al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'art. 15.
Art. 17.
Limiti alla concessione della elargizione
e del mutuo.
1. L'elargizione
e’ concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti
previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge ed e’ corrisposta in una o piu’
soluzioni tenendo conto delle disponibilita’ del fondo e dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
2. Il
mutuo e’ concesso tenendo conto delle disponibilita’ del fondo e dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto
previsto dal comma 4, e’ commisurato al danno subito dalla vittima del delitto
di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato.
3. Il
mancato guadagno e’ quantificato sulla base della documentazione allegata alla
domanda ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettera
d). Se non puo’ essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla
valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore
dell'avviamento commerciale.
4. Nei
casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per
le modalita’ estorsive con le quali e’ stato posto in essere il delitto,
riferibili ad una delle circostanze di cui all'art. 10, comma 1, lettera d),
non e’ consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggiore importo del
mutuo e l'elargizione.
5. Se
in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti
per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n.
302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in
misura corrispondente ai predetti emolumenti. 6. Qualora, in applicazione della
predetta legge n. 302, sia stato conferito assegno vitalizio, si procede alla
capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Art. 18.
Speditezza e riservatezza del
procedimento.
1. Tutti
gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei
procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva
attivita’ sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima
celerita’ e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei princi’pi contenuti
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
2. Gli
atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro
contenuto e’ vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a
garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase
della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi
interessati.
3. Nei
casi di domanda presentata ai sensi dell'art. 13 della legge, il Consiglio
nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonche’ le
associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo, conservano i
dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalita’
tali da assicurare la massima riservatezza, e per un periodo di tempo,
comunque, non superiore a quello di definizione del procedimento.
4. Su
richiesta dell'interessato, il prefetto e il Comitato forniscono le
informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al
comma 2.
Art. 19.
Disposizioni transitorie.
1. (Comma
non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
2. Le
domande ripresentate ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge o presentate
ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge sono sottoposte al Comitato dopo
l'entrata in vigore del regolamento.
3. (Comma
non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
4. (Comma
non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
Art. 20.
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le
disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396 e successive
modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997,
n. 51.
Art. 21.
Entrata in vigore.
1. Il
presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ammesso al visto e alla
conseguente registrazione con esclusione dell'art. 5, comma 1, limitatamente
alle parole «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato»; dell'art. 19, commi 1, 3 e 4, ai sensi della deliberazione
della sezione del controllo del 25 novembre 1999.
Testo ospitato
sul sito
www.antiracketusura.it