Legge 18 febbraio 1992, n. 172 (in Gazz. Uff., 28 febbraio,
n. 49)
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante
istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di
sostegno per le vittime di richieste estorsive, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo e’
delegato ad adottare i decreti-legislativi previsti dalla legge 15 dicembre
1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei
princi’pi, modalita’ e criteri direttivi contenuti nella legge stessa. 3.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 346.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419
All'art. 1, il comma 1
e’ sostituito dal seguente: «1. A titolo di contributo per il ristoro del
pregiudizio subito e’ corrisposta una elargizione di una somma di danaro in
favore di chi, esercitando un'attivita’ imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed
avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non
avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o
immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori
dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita’
di cui all'art. 416-bis del codice penale».
L'art. 9 e’ soppresso.
All'art. 10, al comma
1, le parole: «629-bis,» sono soppresse.
All'art. 11, al comma
1, le parole: «629-bis,» sono soppresse.
L'art. 12 e’ soppresso.
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