Legge 18 novembre 1993, n. 468 (in Gazz. Uff., 20 novembre,
n. 273)
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante
misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno
delle vittime di richieste estorsive, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1993, N. 382
All'art. 2, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Per i casi previsti dall'art. 1 e
dal presente articolo l'elargizione e’ concessa per eventi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172. 1-ter. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole:
"lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000
milioni"».
Dopo l'art. 4, e’
inserito il seguente: «Art. 4-bis (Sospensione di termini). - 1. A favore dei
soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta
l'elargizione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come
modificato dal presente decreto, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno
dalla data dell'evento leviso, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per
il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche’ di ogni altro atto
avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la
durata di trecento giorni. 2. Sono altresi’ sospesi, per la medesima durata di
trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno
dalla data dell'evento lesivo. 3. Sono sospesi per la medesima durata di
trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i
termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le
vendite e le assegnazioni forzate. 4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza
penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti
per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti
dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei
termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie».
L'art. 5 e’ sostituito
dal seguente: «Art. 5 (Riservatezza degli atti). - 1. Il comma 5 dell'art. 5
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ sostituito dal seguente: "5. Gli
organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al
segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi
preposti alla gestione del Fondo sono altresi’ tenuti ad assicurare, mediante
intese con gli ordini professionali e le asso ciazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonche’ con
le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2, anche presso i
relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle
procedure di elargizione"».
All'art. 6, al comma
1, capoverso 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esito
dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione
all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda».
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