Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 431 (in Gazz. Uff.,
5 luglio, n. 155)
Regolamento
recante modificazioni al regolamento sulle modalita’ per la gestione del Fondo
di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la
liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12
agosto 1992, n. 396
Il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del
tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia:
Visto il decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le
vittime di richieste estorsive;
Visto il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n.
396, con il quale, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono state disciplinate ai sensi
dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto n. 419/1991 le modalita’ per la gestione
del sopra indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative
elargizioni;
Visto il decreto-legge
27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1993, n. 468, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di
richieste estorsive, che ha apportato alcune modificazioni ed integrazioni al
citato decreto-legge n. 419/1991;
Visto l'art. 15, comma
1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Istituto nazionale
delle assicurazioni in societa’ per azioni;
Ritenuta la
necessita’, in ragione delle predette modificazioni ed integrazioni, di
apportare alcune modifiche al citato decreto n. 396/1992, anche al fine di
semplificare ed accelerare le procedure per la concessione dell'elargizione;
Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 4, del decreto-legge n.
419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non e’ richiesto il
previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15845 del 2 febbraio 1994;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1.
1. Il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto
1992, n. 396, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze,
dell'interno e di grazia e giustizia e recante il regolamento inerente le
modalita’ per la gestione del Fondo di solidarieta’ per le vittime
dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative
elargizioni, e’ cosi’ modificato:
a) nel
comma 1 dell'art. 1 le parole: «presidente o, in sua vece, dal direttore
generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici S.p.a»,
b) nel
comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto, le seguenti parole:
«La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare
l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero
non inferiore a due e non superiore a quattro unita’, ponendo le relative spese
a carico del Fondo»;
c) al
comma 5 dell'art. 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per
agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria
tecnica»;
d) al
comma 1 dell'art. 2, lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) accertare,
previo espletamento di ogni attivita’ istruttoria utile, l'esistenza dei
requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione
prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale,
cosi’ come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato
acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e’
verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art.
5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura
del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalita’, ai
singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonche’ all'entita’
del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di
polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provede all'invio della
relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini
della relazione, il prefetto puo’ ottenere dall'autorita’ giudiziaria copie di
atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto
dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. Il comitato puo’ inoltre esperire
ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorita’ giudiziaria, nei
predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;»;
e) nell'art.
2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «da assumere» sono aggiunte, prima
della virgola, le seguenti: «in ordine alle elargizioni e alle provvisionali»;
f)
nell'art. 2, comma 1, lettera d), tra le parole:
«dell'elargizione» e le parole: «nei casi previsti dalla legge» sono inserite
le seguenti: «e della provvisionale»;
g) nell'art.
2 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel
comma 1 il comitato puo’ avvalersi delle prestazioni di uno o piu’ periti,
retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini
stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni e’ reso necessario
dalla complessita’ degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le
relative spese sono poste a carico del Fondo»;
h) al
comma 1 dell'art. 3, tra le parole: «delle elargizioni» e le parole: «di cui al
comma 2» sono inserite le seguenti: «e delle provvisionali»;
i)
al comma 2 dell'art. 3, tra le parole:
«dell'ammontare complessivo dell'elargizione» e le parole: «che puo’ essere
corrisposta» sono inserite le seguenti: «o dell'ammontare della provvisionale»,
e le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per
cento»;
j)
al comma 2 dell'art. 4, le parole: «giorni
centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta»;
k) negli
articoli 5, comma 2, 7, comma 2,e 8, comma 1, le parole: «dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a»;
l)
al comma 1 dell'art. 6, le parole: «revoca del
provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge,»
sono sostituite dalle seguenti: «revoca del provvedimento di concessione
dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bise 5,
della legge,»;
m) negli
articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera b), le parole: «L'Istituto nazionale
delle assicurazioni» e: «dall'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici S.p.a» e «dalla Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a»;
n) all'art.
11, e’ aggiunto il seguente comma: «4. Il comitato, direttamente o per tramite
del prefetto, puo’ chiedere chiarimenti all'interessato e puo’ invitarlo ad
integrare la documentazione mancante».
www.antiracketusura.it