Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (in Gazz. Uff., 25 ottobre, n.
250)
Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Casi di elargizione.
1.
A chiunque subisca un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della
capacita’ lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso
alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, e’ corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita’
riscontrata, con riferimento alla capacita’ lavorativa, in ragione di 1,5
milioni per ogni punto percentuale.
2.
L'elargizione di cui al comma 1 e’ altresi’ corrisposta a chiunque subisca
un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello
svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
perseguimento delle finalita’ delle associazioni di cui all'art. 416-bis del
codice penale, a condizione che:
a) il
soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo
ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il
soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad
ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita’ del
suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il
medesimo, al tempo dell'evento, si era gia’ dissociato o comunque estraniato
dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e’ corrisposta
anche a chiunque subisca un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto
della capacita’ lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di
prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita’ criminose
oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo
e’ inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca
un'invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero
verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita’
permanente che comporti la cessazione dell'attivita’ lavorativa o del rapporto
di impiego e’ equiparata all'invalidita’ permanente pari a quattro quinti della
capacita’ lavorativa.
Art. 2.
Aumento della speciale elargizione.
1. La
speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466 e successive modificazioni e integrazioni, e’ elevata, per gli eventi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150
milioni.
Art. 3.
Opzione del beneficiario per un assegno
vitalizio.
1. Il
cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita’
permanente pari almeno a due terzi della capacita’ lavorativa, nei casi
previsti dall'art. 1, puo’ optare, in luogo della elargizione in unica
soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita’ della invalidita’
permanente, in riferimento alla capacita’ lavorativa, in ragione di lire 12
mila mensili per ogni punto percentuale.
Art. 4.
Elargizione ai superstiti.
1. Ai
componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui
all'art. 1 e’ corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di
concorso di piu’ soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato
dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2
della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e’
corrisposta altresi’ a soggetti non parenti ne’ affini, ne’ legati da rapporto
di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli
ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti
soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.
Art. 5.
Opzione dei superstiti per un assegno
vitalizio.
1. Il
coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a
carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se
destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art.
4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro
favore, non reversibile, del seguente ammontare:
c) lire
600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a
tre;
d) lire
375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
e) lire
300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a
cinque.
Art. 6.
Termini e modalita’ per l'attivazione dei
procedimenti di corresponsione dei benefici.
1. Nei
casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda
entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del
decesso. 2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di
dipendente pubblico vittima del dovere. 3. Per i benefici relativi ad eventi
verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si
procede in ogni caso a domanda degli interessati.
Art. 7.
Criteri di decisione e riferimento alle
risultanze giudiziarie.
1. I
competenti organi amministrativi decidono su conferimento dei benefici previsti
dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con
sentenza, ancorche’ non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa
intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni
acquisite e delle indagini esperite.
2. A
tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni
criminose lesive, sul nesso di causalita’ tra queste e le lesioni prodotte, sui
singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il
conferimento dei benefici.
3. Ove
si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di
sentenza, ancorche’ non definitiva, i competenti organi possono disporre, su
istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno
vitalizio, nei casi previsti della presente legge e previa espressa opzione,
ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al
20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.
4. Nei
casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi
competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la
sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o
negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo
dell'elargizione in unica soluzione. Non si da’ comunque luogo a ripetizione di
quanto gia’ erogato.
5. Ove
si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di
sentenza, ancorche’ non definitiva, i competenti organi, all'atto della
disponibilita’ della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa
stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.
6. La
decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il
ricorso giurisdizionale, e’ definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti
posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli
contenuti nella sentenza passata in giudicato, e’ irrilevante ai fini dei
benefici gia’ corrisposti.
Art. 8.
Rivalutazione dei benefici.
1. Gli
assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica
rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per
l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti
dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con
i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti
dall'IRPEF.
Art. 9.
Applicazione dei benefici di guerra.
1. Le
disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle
famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi
civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie,
in quanto compatibili con la presente legge.
2. La
condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e’ certificata dal
prefetto del luogo di residenza, secondo modalita’ stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
Art. 10.
Autonomia del beneficio e concorrenza con
il risarcimento del danno.
1. Le
elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati
indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'eta’ del soggetto leso o
dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi
spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia,
se il beneficiario ha gia’ ottenuto il risarcimento del danno, il relativo
importo si detrae dall'entita’ dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di
assegno vitalizio la detrazione e’ operata dopo aver proceduto alla
capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno
per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'eta’ del
beneficiario e la cifra 75.
3. Qualora
il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato e’ surrogato, fino
all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione
dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.
Art. 11.
Involontario concorso nell'evento e uso
legittimo delle armi.
1. Ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e’
irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso
al verificarsi dell'evento, nonche’ l'uso legittimo delle armi.
Art. 12
Eventi pregressi.
1. I
benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla
data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Per i fatti contemplati dal
comma 1 dell'art. 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli
eventi verificatisi successivamente alla data del 1ş gennaio 1969. In tali casi
il termine di due anni previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione
della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati
agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari,
rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.
3. Gli importi gia’ corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista
dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione
in base a quanto previsto dall'art. 2.
Art. 13.
Concorso di benefici.
1. Gli
assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con
provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in
ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva
della persona lesa o comunque beneficiaria.
2. Parimenti,
le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze
pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite
o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la
situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
3. In
caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili e’ richiesta esplicita e
irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia
ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime
circostanze.
4. Per
gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
l'opzione di cui al comma 3 non e’ piu’ effettuabile qualora agli interessati
siano gia’ state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in
ragione delle circostanze considerate nella presente legge.
5. Per
i medesimi eventi di cui al comma 4 e’ riconosciuto il diritto di accedere alla
differenza tra l'elargizione in unica soluzione gia’ concessa e quella prevista
dalla presente legge.
Art. 14.
Diritto di assunzione presso le pubbliche
amministrazioni.
1. Il
coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della
capacita’ lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art.
1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni,
gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2
aprile 1968, n. 482, e della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette
leggi.
Art. 15.
Esenzione dai ticket sanitari.
1. I
cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli
atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di
prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge. 2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della sanita’ stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto
con il Ministro dell'interno, le modalita’ di attuazione dell'esenzione di cui
al comma 1.
Art. 16.
Modalita’ di attuazione.
1. Le
modalita’ di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto
del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro
dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25
ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e
modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 17.
Abrogazione.
1. L'art.
5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 1 della legge 4
dicembre 1981, n. 720, e’ abrogato.
Art. 18.
Copertura finanziaria.
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari per gli anni 1990, 1991 e
1992, rispettivamente a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5
miliardi, si fa fronte:
a) per
l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico
accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32
miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore
editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante
utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della
popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria,
del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi
mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle
servitu’ militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo
dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano
con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990;
b) per
gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo
specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonche’,
quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992,
l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione
e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del
commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990.
2. Il
Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19.
Entrata in vigore.
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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