Legge 22 dicembre 1999, n. 512 (in Gazz. Uff., 10 gennaio,
n. 6)
Istituzione del
Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fondo di rotazione per la solidarieta’
alle vittime dei reati di tipo mafioso.
1. E’
istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la
solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato
«Fondo». Il Fondo e’ alimentato:
a) da
un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
b) dai
rientri previsti dall'art. 2.
Art. 2.
Modifiche all'art. 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575.
1. All'art.
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano
essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;
b) al
comma 1, lettera b), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso»;
c) al
comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si debba
procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime
dei reati di tipo mafioso»;
d) al
comma 3, lettera b), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le
seguenti: «o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso»;
e) al
comma 3, lettera c), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le
seguenti: «o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso».
Art. 3.
Comitato di solidarieta’ per le vittime
dei reati di tipo mafioso.
1. Presso
il Ministero dell'interno e’ istituito il Comitato di solidarieta’ per le
vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e’ presieduto dal Commissario
per il coordinamento delle iniziative di solidarieta’ per le vittime dei reati
di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione,
tra persone di comprovata esperienza nell'attivita’ di solidarieta’ alle
vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e’ composto:
a) da
un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da
un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
c) da
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) da
un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
e) da
un rappresentante del Ministero delle finanze;
f)
da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
g) da
un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa
(CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il
Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro
anni e l'incarico non e’ rinnovabile per piu’ di una volta.
3. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la
gestione del Fondo e’ attribuita al Comitato di cui al presente articolo,
secondo quanto previsto dall'art. 6.
4. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7,
la gestione del Fondo e’ attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del
Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli
oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
Art. 4.
Accesso al Fondo.
1. Hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie
annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile
nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e’ stata
emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche’
alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del
delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;
b) dei
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art.
416-bis;
c) dei
delitti commessi al fine di agevolare l'attivita’ delle associazioni di tipo
mafioso.
2. Hanno
altresi’ diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita’
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in
un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il
risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1,
accertati in giudizio penale, nonche’ i successori a titolo universale delle
persone a cui favore e’ stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente
articolo.
3. Nei
casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei
confronti delle persone indicate nei medesimi commi e’ stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, o e’ applicata in via definitiva
una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni.
4. Il
diritto di accesso al Fondo non puo’ essere esercitato da coloro che, alla data
di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno
dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione,
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Art. 5.
Domanda per l'accesso al Fondo.
1. Quando,
ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, e’ depositata la
richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della
presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora
e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal
pubblico ministero.
2. Se
la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero
al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.
3. Nel
giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della
costituzione delle parti.
4. La
richiesta di pagamento al Fondo e’ accompagnata dalla copia autentica
dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale,
ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
5. La
domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze
pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e’
proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 6.
Gestione delle domande per l'accesso al
Fondo.
1. La
corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 e’ disposta con
deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, previa verifica:
a) dell'esistenza,
in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione
attiva dell'istante;
b) dell'inesistenza,
alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o
di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
c) dell'inesistenza,
alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata
in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per
l'applicazione di una misura di prevenzione.
2. Se
necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta
di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione
integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorita’
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
3. Gli
organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al
segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative
procedure.
4. Il
Fondo e’ surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei
diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del
Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti
del soggetto condannato al risarcimento del danno.
Art. 7.
Regolamento di attuazione.
1. Con
regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) individuare,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalita’ di gestione del
Fondo;
b) individuare
procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione
all'applicazione della presente legge;
c) stabilire
i principi cui dovra’ uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero
dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare,
nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del
rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di
assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;
e) prevedere
forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per
garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
f)
disciplinare l'erogazione delle somme dovute
agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita’ finanziarie
insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le
domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi,
senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;
g) disciplinare
la procedura e la modalita’ di surrogazione del Fondo nei diritti della parte
civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4.
2. Lo
schema di regolamento di cui al comma 1 e’ trasmesso, entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e’ emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 8.
Copertura finanziaria.
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Per
i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge e’ accantonata una quota pari alla meta’ delle risorse finanziarie
disponibili per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente
tra il 30 settembre 1982 e la data stessa. 3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Disposizioni transitorie.
1. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, alle
modalita’ per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.
www.antiracketusura.it