Legge 23 novembre 1998, n. 407 (in Gazz. Uff., 26 novembre,
n. 277)
Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'art.
1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non
inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa» sono soppresse. Per
l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni
per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I
soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, nonche’ il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al
collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con
precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita’ di
titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono
essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese
anche a coloro che svolgono gia’ un'attivita’ lavorativa.
3. All'art.
6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare
apposita domanda».
4. All'art.
12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo e’ soppresso.
Art. 2.
1. A
chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidita’
permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, nonche’ ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche e’ concesso, oltre alle
elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non
reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di
cui all'art. 11 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive
modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di
lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di
lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
2. Ai
fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo
comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art.
2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.
3. In
caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto
alla pensione di reversibilita’ secondo le disposizioni del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 e successive modificazioni, sono attribuite due annualita’ del suddetto
trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori,
ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se
conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la
spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno
vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed e’ esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5. Il
trattamento speciale di reversibilita’ corrisposto ai superstiti dei caduti non
concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e’ corrisposta l'indennita’ integrativa speciale con decorrenza dalla
data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a
titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale
indennita’ ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e’ autorizzata
la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno
1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
6. Le
pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui
all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidita’ di
cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione
del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno
1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Art. 3.
1. All'art.
9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: «anche a favore degli invalidi civili» sono inserite
seguenti: «e dei caduti»;
b) al
comma 2, le parole: «La condizione di invalido civile a causa di atti di
terrorismo e’ certificata» sono sostituite dalle seguenti: «Le condizioni di
invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonche’ di vittima
della criminalita’ organizzata sono certificate».
2. All'art.
12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I benefici di cui alla presente legge
si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi
successivamente alla data del 1º gennaio 1969»;
b) il
comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Gli importi gia’ corrisposti a titolo
di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive
modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della
presente legge».
3. Al
comma 1 dell'art. 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole:
«conseguente agli eventi di cui alla presente legge» sono soppresse. Per
l'attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 25 milioni
annue a decorrere dall'anno 1998.
4. Per
l'attuazione del comma 2, lettera b), e’ autorizzata la spesa di lire 13.372
milioni per l'anno 1999.
Art. 4.
1. A
decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono
istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente
legge, nonche’ agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni
anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma
universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni
imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
Art. 5.
1. I
benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a
decorrere dal 1º gennaio 1969.
2. Con
uno o piu’ regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.
Art. 6.
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000
per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonche’
in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno
2000, si provvede:
a) quanto
a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L.
14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) quanto
a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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