Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382 (in Gazz. Uff., 28
settembre, n. 228)
Misure urgenti
a sostegno delle vittime di richieste estorsive
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita’ ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla
normativa vigente in materia di sostegno alle vittime di richieste di natura
estorsiva;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
Richieste estorsive successive al danno
cagionato.
1. Nel
comma 2, lettera a), dell'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le
parole: «a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva» sono inserite
le seguenti: «avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi».
Art. 2.
Estensione dei casi di elargizione.
1. Nel
comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'elargizione e’ corrisposta altresi’ in favore di coloro
che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il
danno in conseguenza dell'attivita’ svolta nell'ambito di una associazione od
organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e
solidarieta’ a soggetti danneggiati da attivita’ estorsive».
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]
All'art. 2, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Per i casi previsti dall'art. 1 e
dal presente articolo l'elargizione e’ concessa per eventi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172. 1-ter. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole:
"lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000
milioni"».
Art. 3.
Modalita’ e termini della domanda.
1. Nel
comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ aggiunto il seguente
periodo: «La domanda puo’ essere altresi’ presentata, per il tramite del legale
rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od
organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi
tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta’ a soggetti
danneggiati da attivita’ estorsive».
2. Con
decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni
e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal comma 1, e sono disciplinate
le modalita’ per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di
cui al presente comma non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
Art. 4.
Concessione dell’elargizione.
1. All'art.
4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. In caso di copertura assicurativa, se
l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo’ essere liquidata dalla
societa’ assicuratrice, l'elargizione e’ concessa per la sola quota eccedente»;
b) nel
comma 4, sono soppresse le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'art. 7,
comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302»; nello stesso comma le parole:
«Nel caso di piu’ soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo» sono
sostituite dalle seguenti: «Il pagamento del contributo e di ogni singolo
rateo»;
c) dopo
il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Prima della definizione del
procedimento di elargizione puo’ essere disposta, in una o piu’ soluzioni, la
corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare
complessivo dell'elargizione, secondo le modalita’ indicate nel decreto di cui
all'art. 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione
di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4».
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]
Dopo l'art. 4, e’
inserito il seguente: «Art. 4-bis (Sospensione di termini). 1. A favore dei
soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta
l'elargizione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come
modificato dal presente decreto, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno
dalla data dell'evento leviso, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per
il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche’ di ogni altro
atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per
la durata di trecento giorni. 2. Sono altresi’ sospesi, per la medesima durata
di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno
dalla data dell'evento lesivo. 3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento
giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini
relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite
e le assegnazioni forzate. 4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale
irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti
per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti
dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei
termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie».
Art. 5.
Riservatezza degli atti.
1. Nell'art.
5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: «Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro» sono inserite le seguenti: «, nonche’ con
le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2,».
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]
L'art. 5 e’ sostituito
dal seguente: «Art. 5 (Riservatezza degli atti). - 1. Il comma 5 dell'art. 5
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ sostituito dal seguente: "5. Gli
organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al
segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi
preposti alla gestione del Fondo sono altresi’ tenuti ad assicurare, mediante
intese con gli ordini professionali e le asso ciazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonche’ con
le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2, anche presso i
relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle
procedure di elargizione"».
Art. 6.
Attivita’ istruttoria.
1. Dopo
l'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e’ inserito il seguente
articolo: «Art. 5-bis (Accertamento dei requisiti e delle condizioni
dell'elargizione). - 1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-bis
dell'art. 4, il comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3, acquisisce entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della
provincia nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato, un rapporto
iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. 2.
Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle
condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'art. 5, commi 2
e 3, possono ottenere dall'autorita’ giudiziaria competente copie di atti e
informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha
causato il danno. L'autorita’ giudiziaria provvede senza ritardo e puo’
rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni
acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e
sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima
riservatezza».
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.11.1993 n. 468 ALL UNICO]
All'art. 6, al comma
1, capoverso 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esito
dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione
all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda».
Art. 7.
Rimessione in termini.
1. Le
domande di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il cui
termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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