Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
Regolamento
recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’
organizzata.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23
novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita’ organizzata»;
Vista la legge 20
ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita’ organizzata»;
Vista la legge 13
agosto 1980, n. 466, recante: «Speciali elargizioni a favore di categorie di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche» e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto l'art. 17, commi
1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti
ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto
1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;
Ritenuto di dover
riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal
decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita’ di
attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'art. 5 della
predetta legge;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del
Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della difesa e delle politiche agricole;
EMANA
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Principi generali.
Il presente
regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalita’ di
attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302,
recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio
1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche’ le modalita’ di
attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni competenti.
1. All'attribuzione
delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13
agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in
favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore
degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita’ indicate
dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti
amministrazioni:
a) il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della
guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il
Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i
giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile
dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria;
c) il
Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e’, altresi’,
competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette
leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato
assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’,
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione
dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in
alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l'amministrazione
competente, nonche’ degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro
superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi
civili.
4. Per
i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e
per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le
amministrazioni di appartenenza.
5. Per
i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.
Art. 3.
Avvio del procedimento.
1. Per
il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita
domanda.
2. Si
puo’ prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici
vittime del dovere.
3. La
domanda deve essere presentata:
a) per
quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui
si e’ verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per
il successivo esame;
b) per
quanto di competenza:
1) del
Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza; 2)
2) del
Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione
giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il
personale rispettivamente amministrato.
4. Nel
caso di residenti all'estero, la domanda e’ inoltrata per il tramite
dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a
trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della
provincia dove si e’ verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.
Art. 4.
Documenti ed atti richiesti.
1. Con
la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa
richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla
normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:
a) le
provvidenze pubbliche eventualmente gia’ percepite, anche in parte, attribuite
in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere
continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;
b) se
intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non
cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici
previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se,
fatto salvo il caso di non cumulabilita’ dei benefici, intendano optare per la
elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'art. 3
della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
d) se
abbiano richiesto o abbiano gia’ ottenuto anche in parte, il risarcimento del
danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La
scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia
degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.
3. Si
considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica
amministrazione.
4. Il
divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative
ancorche’ corrisposte in piu’ soluzioni, ne’ fra le elargizioni previste dalla
predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non
rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche’ privilegiati o
di riversibilita’, nonche’ i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile
o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi’, per le
vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto
1980, n. 466.
5. Qualora
al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del
provvedimento finale, risulta che e’ stata corrisposta una provvidenza non
cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo
al relativo ammontare quanto e’ stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La
sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai
commi precedenti deve essere resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni.
Art. 5.
Valutazione della commissione medica
ospedaliera della sanita’ militare.
1. Per
l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che
hanno dato luogo all'evento lesivo, e’ richiesta la valutazione della
commissione medica ospedaliera della sanita’ militare, la quale svolge le
proprie indagini secondo le modalita’ previste dagli articoli 172 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e
successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle
ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita’, accerta il
grado dell'eventuale invalidita’ riscontrata, stabilisce la percentuale
dell'invalidita’ e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se
l'invalidita’ riportata comporti la cessazione dell'attivita’ lavorativa o del
rapporto d'impiego.
2. La
commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e’ integrata, ai fini della
concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della
criminalita’ organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in
medicina legale.
3. I
sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanita’
del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta
della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla
comunicazione della data in cui si procedera’ alla visita dell'interessato o,
comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La
commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti
organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di
qualificazione ed adeguata capacita’ tecnica, quali le strutture del servizio
sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro
venti giorni dalla richiesta.
5. La
valutazione della commissione medica ospedaliera non e’ richiesta in caso di
decesso, quando il nesso di causalita’ risulti di immediata evidenza. La
medesima valutazione non e’, altresi’, richiesta qualora il prefetto,
relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base
degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura
terroristica o di criminalita’ organizzata dell'evento criminoso.
6. Il
giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, e’
definitivo.
7. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli
apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio
sanitario e’ espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti
dall'autorita’ consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse
modalita’ previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i
documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della
provincia in cui si e’ verificato l'evento.
Art. 6.
Procedimento di competenza del Ministero
dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime
del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche’ delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai
fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono
entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per
quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il
quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del
dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente
richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato
luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali
testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto
viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della
sanita’ militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e
che quantifica la percentuale di invalidita’ riscontrata, nel piu’ breve tempo
possibile, al prefetto della provincia in cui si e’ verificato l'evento, per
l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della
speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza,
qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.
3. Il
prefetto e’ tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle
azioni lesive, al nesso di causalita’ tra queste e le lesioni prodotte, o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei
benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene
trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla
documentazione di cui al comma 2.
4. Il
Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non
consentano di emettere il provvedimento finale, puo’ disporre, con
provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
5. Si
applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal
presente regolamento.
Art. 7.
Procedimento di competenza del Ministero
di grazia e giustizia di concessione dei benefici in favore dei superstiti
delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del
dovere, nonche’ delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per
quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il procuratore
generale presso la corte d'appello del distretto in cui si e’ verificato
l'evento mortale o invalidante redige un dettagliato rapporto sulle circostanze
che vi hanno dato luogo, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di
ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso,
corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della sanita’
militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che
quantifica la percentuale di invalidita’ riscontrata, nel piu’ breve tempo
possibile al Ministero di grazia e giustizia, che dispone la concessione della
speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i
presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara evidenza.
2. Il
procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si e’
verificato l'evento mortale o invalidante e’ tenuto ad esprimere il proprio
parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita’ tra
queste e le lesioni prodotte o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti
stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa
dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia,
unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 1.
3. Il
Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi informativi
acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, puo’ disporre,
con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
4. Si
applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previste dal
presente regolamento.
Art. 8.
Procedimento di competenza del Ministero
della difesa di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime
del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere,
nonche’ delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Per
il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, il comandante
del reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito
nell'adempimento del dovere, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze
che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di
eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale
rapporto, corredato del parere delle autorita’ gerarchiche, nonche’ del verbale
della commissione medica ospedaliera della sanita’ militare che verifica il
nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
invalidita’ riscontrata, viene inviato, nel piu’ breve tempo possibile,
all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per l'ulteriore inoltro al
Ministero della difesa.
2. L'Alto
comandante da cui dipende il reparto presso il quale prestava servizio il
militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere e’ tenuto ad esprimere il
proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di
causalita’ tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonche’ in
ordine agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene inviato al
Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla documentazione indicata
al precedente comma 1.
3. Il
Ministero della difesa dispone la concessione della speciale elargizione con
apposito decreto, anche in assenza di sentenza dell'autorita’ giudiziaria
competente, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza;
ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere
il provvedimento finale puo’ disporre, con provvedimento motivato, un
supplemento di istruttoria.
4. Si
applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal
presente regolamento.
Art. 9.
Procedimento di concessione dei benefici
in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo
e della criminalita’ organizzata, o dei superstiti.
1. Ai
fini della concessione dei benefici, il Ministero dell'interno provvede, entro
il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241, elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione
regolati dal successivo art. 10.
2. Il
prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero dell'interno, con un
dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento mortale o invalidante,
corredato di sentenza sui fatti criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni
altro elemento conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della
commissione medica ospedaliera.
3. Il
prefetto e’ tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle
azioni lesive, al nesso di causalita’ tra queste e le lesioni prodotte, o
l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei
benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al
rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
4. Qualora
vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei
requisiti diversi da quello sanitario, cui e’ subordinata la concessione dei
benefici economici, il Ministero dell'interno puo’ chiedere il parere della
commissione consultiva di cui all'art. 11.
5. Il
Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non
consentano di emettere il provvedimento finale, puo’ disporre, con
provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
Art. 10.
Definizione dei procedimenti di
concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli
apolidi vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata sulla base
delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
1. Il
prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata erogata la
provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un provvedimento
dell'autorita’ giudiziaria, e trasmette immediatamente la medesima al Ministero
dell'interno, che provvede disponendo o negando, in via definitiva,
l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica
soluzione.
2. Qualora
il provvedimento dell'autorita’ giudiziaria, successivamente intervenuto, non
contenga elementi sufficienti per la decisione finale, il prefetto esprime,
comunque, un ulteriore parere sulla base delle eventuali indagini svolte e
delle risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il provvedimento
dell'autorita’ giudiziaria al Ministero dell'interno.
3. Il
Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento dell'autorita’
giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto e della commissione
consultiva di cui all'art. 11, adotta le conseguenti decisioni.
Art. 11.
Istituzione e composizione della
commissione consultiva presso il Ministero dell'interno.
1. E’
istituita presso il Ministero dell'interno una apposita commissione, nominata
dal Ministro e composta da cinque membri: un magistrato amministrativo che la
presiede; un prefetto in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza
o un dirigente generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma
dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza ed un
dirigente della direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno, con qualifica non inferiore a quella di viceprefetto. Le nomine
hanno luogo su designazione delle rispettive amministrazioni che provvedono,
altresi’, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente
inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Svolge le
funzioni di segretario un funzionario della direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno, la quale provvede, altresi’, ad indicare
altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o impedimento
del titolare.
2. Alla
commissione sono chiamati a partecipare, quando interessati, i rappresentanti
delle amministrazioni competenti di cui all'art. 2, non indicate nel comma 1,
su designazione dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il
compenso del presidente, dei componenti e del segretario della commissione
consultiva e’ stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 12.
Sospensione dei termini.
1. Il
termine previsto per la definizione del procedimento e’ sospeso nel caso in cui
il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi
sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto.
Analogamente il termine e’ sospeso qualora il procedimento penale non sia
ancora concluso.
2. La
sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo
avente diritto, ed al Ministero dell'interno.
Art. 13.
Individuazione dei destinatari dei
benefici.
1. La
speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il coniuge superstite
e ciascuno dei figli, se a carico.
2. Quando
non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle
conviventi a carico, per le vittime del dovere le amministrazioni competenti
procedono all'accertamento d'ufficio sull'esistenza di persone conviventi a
carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei
conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito
di domanda da parte degli interessati.
3. Per
persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento,
di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A
tal fine dovra’ essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione
sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il
defunto dovra’ risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di
residenza.
4. L'assegno
vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla
data di entrata in vigore della legge medesima.
5. Nei
casi in cui la vittima di azione terroristica, gia’ titolare del diritto, sia
deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene
corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato
per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermita’ subite
nell'atto terroristico.
6. La
riliquidazione prevista dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23
novembre 1998, n. 407, compete agli originari destinatari per gli eventi di
terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalita’ organizzata e
per quelli previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data
di entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si provvede
secondo l'ordine dell'art. 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466,
qualora i predetti soggetti siano ancora in vita alla data di entrata in vigore
della legge.
Art. 14.
Pagamento degli assegni vitalizi.
1. Al
pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i
dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza
degli interessati, secondo le modalita’ di pagamento degli stipendi e delle
pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti
trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi
adempimenti.
2. L'assegno
vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
3. L'assegno
vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 15.
Attribuzione e pagamento di due
annualita’ del trattamento pensionistico di riversibilita’ liquidato secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
1. All'attribuzione
del beneficio previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n.
407, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato
dall'art. 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonche’ ai
superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le
amministrazioni competenti a norma dell'art. 2 del presente regolamento per gli
eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi
verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono
su domanda degli interessati.
2. Il
beneficio e’ liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo
le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. L'importo
da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e’ quello corrispondente a
due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla
data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennita’ integrativa speciale,
ove questa non sia gia’ stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale
data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene
liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di
riversibilita’, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato alla data
del decesso del dante causa.
4. Il
pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento
e’ soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.
Art. 16.
Esenzione IRPEF del trattamento speciale
di riversibilita’ e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei
confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998,
n. 407.
1. L'esenzione
dall'IRPEF del trattamento speciale di riversibilita’ corrisposto ai superstiti
dei caduti e’ applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa,
a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma
dell'art. 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad
inviare apposita informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali
di riversibilita’.
2. L'indennita’
integrativa speciale e’ corrisposta dai medesimi ordinatori secondari di spesa
con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le modalita’
stabilite dal comma 5 dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
sempreche’ tale indennita’ non sia stata ricompresa nella liquidazione dello
speciale trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione
dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di
superinvalidita’ di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, erogato ai
soggetti che abbiano subito un'invalidita’ permanente per effetto di ferite o
lesioni per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di
cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e’ applicata d'ufficio da
parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998,
per gli eventi verificatisi successivamente a detta data.
4. Per
gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda degli
interessati.
Art. 17.
Rivalutazione degli assegni vitalizi.
1. L'importo
degli assegni vitalizi e’ rivalutato annualmente dai dipartimenti provinciali
del tesoro competente all'erogazione:
a) per
l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
b) per
l'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre
1998, n. 407, secondo la perequazione automatica prevista dall'art. 11 del
decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Art. 18.
Applicazione dei benefici di guerra.
1. All'attribuzione
dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili
di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le
amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla
apposita certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione
delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede con le
modalita’ di cui agli articoli precedenti.
Art. 19.
Certificazioni attestanti le condizioni
di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalita’
organizzata o comune.
1. Il
prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la
condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei
familiari superstiti aventi titolo.
2. Nella
certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1,
la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si
tratti di invalidita’, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno
determinata, la patologia invalidante, la percentuale della invalidita’.
3. Ai
fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al
prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione, anche
provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti.
4. Copia
dell'atto deliberativo e’, comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno al
prefetto competente.
Art. 20.
Modalita’ e termini del procedimento
relativo alle certificazioni.
1. Il
prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base
del provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione
del provvedimento medesimo, se successiva.
2. Qualora
il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato emanato in assenza di
sentenza, il prefetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza
definitiva, conforma ad essa gli atti a suo tempo adottati.
3. Gli
atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati
in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro
modificabilita’ per effetto delle ulteriori fasi del processo.
4. Ai
fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di residenza rilascia,
su domanda, apposita certificazione, secondo le stesse modalita’ previste
dall'art. 17, in quanto applicabili, intendendosi sostituite al Ministero
dell'interno le altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla
concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o lesioni in
conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302.
Art. 21.
Contributi alle spese funerarie.
1. Il
contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'art. 8 della legge
13 agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto,
viene determinato nella misura vigente: quota fissa di lire cinquecentomila;
lire centomila per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto.
Detto contributo non deve superare in ogni caso l'importo complessivo di lire
un milione.
2. Per
i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980,
n. 466, il beneficio e’ corrisposto a domanda degli aventi diritto.
Art. 22.
Verifiche periodiche. Termini.
1. I
Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalita’, la trasparenza
e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e
adottano tutte le misure di rispettiva competenza.
Art. 23.
Norme abrogate.
1. Il
presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30
ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319,
16 marzo 1992, n. 377 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 364, che sono contestualmente abrogate.
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