Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (in Gazz. Uff., 2
gennaio, n. 1).
Istituzione del
Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita’ di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e
reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di
carattere anche economico, l'attivita’ delle categorie produttive che a causa
del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;
Ritenuta, altresi’, la
straordinaria necessita’ ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime
delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti
di particolare gravita’ e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
PROMULGA
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni
conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
1. A
titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e’ corrisposta una
elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita’
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura
estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato
un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi,
anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il
perseguimento di un ingiusto profitto.
2. L'elargizione
e’ corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'art. 5, a
condizione che:
a) si
tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un
rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali
richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalita’ di
ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;
b) il
rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste
estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della
domanda di cui all'art. 3;
c) la
vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo
connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) la
vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a
misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi
delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modifiche ed integrazioni, ne’ risulti destinataria di provvedimenti che
dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e
10-quater, secondo comma, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi
gli effetti della riabilitazione;
e) il
danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche
indirettamente, da polizza assicurativa;
f)
Il fatto delittuoso sia stato denunziato
all'autorita’ giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza.
3. Non
si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2, quando la
vittima fornisce un rilevante contributo all'autorita’ di polizia o
all'autorita’ giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale
e’ derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale.
4. L'elargizione
e’ corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.02.1992 n. 172 ALL UNICO]
All'art. 1, il comma 1
e’ sostituito dal seguente: «1. A titolo di contributo per il ristoro del
pregiudizio subito e’ corrisposta una elargizione di una somma di danaro in
favore di chi, esercitando un'attivita’ imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed
avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non
avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o
immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori
dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita’
di cui all'art. 416-bis del codice penale».
Art. 2.
Ammontare dell'elargizione.
1. L'elargizione
e’ corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno
e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora piu’ domande, per eventi
diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un
triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non puo’ superare nel
triennio la somma di lire 3.000 milioni.
2. L'elargizione
e’ esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle
persone giuridiche.
Art. 3.
Modalita’ e termini per la domanda.
1. L'elargizione
e’ concessa a domanda.
2. La
domanda puo’ essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di
questi, dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una
delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
3. La
domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.
Art. 4.
Criteri di concessione e di liquidazione.
1. La
concessione dell'elargizione e’ disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e
3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, del rapporto di causalita’, dei singoli presupposti positivi e
negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno
patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre
1990, n. 302. Si applica altresi’ l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
n. 575.
2. L'elargizione
di cui al presente decreto e’ corrisposta indipendentemente dagli emolumenti
ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
3. In
caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale
assicurativo, l'elargizione e’ concessa per la sola quota eccedente.
4. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo’ essere
liquidata in una o piu’ soluzioni. Nel caso di piu’ soluzioni, il pagamento di
ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte
dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme
gia’ corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga
a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre
1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione,
l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei gia’ riscossi nel ripristino dei
beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione e’ revocata e
l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.
5. Oltre
a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e’ altresi’ revocata e
l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta
l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso
del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della
mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'art. 1.
Art. 5.
Fondo di solidarieta’ per le vittime
dell'estorsione.
1. E’
istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di
solidarieta’ per le vittime dell'estorsione», di seguito denominato «Fondo».
2. Il
Fondo e’ amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a
mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto,
fermi restando gli ordinari controlli cui e’ sottoposta la relativa attivita’,
e’ istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica
della rispondenza della gestione del Fondo alle finalita’ previste dal presente
decreto.
3. Il
comitato di cui al comma 2 e’ presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed e’ composto da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia, nonche’ da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni
nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della
rotazione.
4. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono disciplinate entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita’ per la
gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni,
secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela
della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda
inoltrata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da
un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresi’
stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura
proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma
non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
5. Gli
organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i
relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle
procedure di elargizione.
Art. 6.
Dotazione del Fondo.
1. Il
Fondo e’ alimentato da:
a) un
contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti
nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita’ civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) un
contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000
milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;
c) una
quota pari alla meta’ dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche
ed integrazioni, nonche’ una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato,
per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro
e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai
fini di quanto disposto al comma 1, lettera a), l'imposta sui premi
assicurativi dei rami incendio, responsabilita’ civile diversi, auto rischi
diversi e furto, e’ aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale puo’
essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.
3. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1,
lettera a).
Capo II
DISPOSIZIONI
PENALI, PROCESSUALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA
Art. 7.
Circostanze aggravanti.
1. Nell'art.
111 del codice penale, dopo il primo comma, e’ aggiunto il seguente: «Se chi ha
determinato altri a commettere il reato ne e’ il genitore esercente la
potesta’, la pena e’ aumentata fino alla meta’ o, se si tratta di delitti per i
quali e’ previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi».
2. Nell'art.
112 del codice penale, dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente: «Se chi
ha determinato altri a commettere il reato o si e’ avvalso di altri nella
commissione del delitto ne e’ il genitore esercente la potesta’, nel caso
previsto dal n. 4 del primo comma la pena e’ aumentata fino alla meta’ e in
quello previsto dal secondo comma la pena e’ aumentata fino a due terzi».
3. Nel
terzo comma dell'art. 114 del codice penale, dopo le parole: «numeri 3 e 4»
sono inserite le seguenti: «del primo comma e nel terzo comma». 4. Per i
delitti di cui all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma
primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri
a commettere il reato, o si e’ avvalso di altri nella commissione del delitto,
ne e’ il genitore esercente la potesta’ ovvero il fratello o la sorella e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
Art. 8.
Aggravamenti di pene.
1. Nel
primo comma dell'art. 629 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».
2. Nel
secondo comma dell'art. 629 del codice penale, le parole: «da quattro anni e
sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «da sei a venti anni e della multa da lire due
milioni a lire sei milioni».
3. Nel
terzo comma dell'art. 628 del codice penale, le parole: «da lire seicentomila a
lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire due milioni a lire
sei milioni». 4. Nel secondo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n.
533, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «da lire quattro milioni a lire dodici milioni».
Art. 9.
Nuova disposizione penale in materia di
estorsione.
1. Dopo
l'art. 629 del codice penale e’ inserito il seguente: «Art. 629-bis (Altre
attivita’ estorsive). - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la
pena prevista dall'art. 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque
realizzi profitti o vantaggi ingiusti per se’ o per altri avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis. La pena e’ aumentata se i fatti sono
commessi da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis».
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.02.1992 n. 172 ALL UNICO]
L'art. 9 e’ soppresso.
Art. 10.
Disposizioni processuali.
1. Quando
e’ necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629,
629-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il pubblico ministero puo’, con
decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una
misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo’ essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve
essere emesso entro le successive quarantotto ore.
2. Per
gli stessi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e
provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore.
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.02.1992 n. 172 ALL UNICO]
All'art. 10, al comma
1, le parole: «629-bis,» sono soppresse.
Art. 11.
Disposizioni in materia di misure di
prevenzione.
1. All'art.
14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «sia quella prevista
dall'art. 630 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sia una di quelle
previste dagli articoli 629, 629-bis, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale,
ovvero quella di contrabbando».
2. Nel
secondo comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e’ aggiunto in
fine il seguente periodo: «Il provvedimento puo’ essere altresi’ modificato,
anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta
dell'autorita’ proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e
sicurezza pubblica».
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.02.1992 n. 172 ALL UNICO]
All'art. 11, al comma
1, le parole: «629-bis,» sono soppresse.
Art. 12.
Disciplina della raccolta di fondi.
1. Salvo
quanto disposto in materia ecclesiastica e salvi i casi di urgente necessita’
in occasione di pubblico o privato soccorso, possono effettuarsi raccolte di
denaro, beni o altre utilita’, collette o questue, comunque denominate, per
finalita’ non vietate dalle leggi o da regolamenti, purche’ i promotori ne
facciano denuncia al questore almeno trenta giorni prima dell'inizio della
raccolta. Per le raccolte da effettuarsi in piu’ province e’ competente il
questore della provincia in cui hanno residenza i promotori o ha sede
l'associazione promotrice.
2. Nella
denuncia devono essere indicate le generalita’ del promotore e degli addetti
alla raccolta, l'oggetto e le modalita’ della medesima, compresi i giorni in
cui sara’ effettuata la destinazione del denaro, dei beni o delle altre
utilita’. Chi effettua la raccolta, colletta o questua deve essere munito di
copia della denuncia vistata dall'ufficio ricevente e di documento di
identita’, che devono essere esibiti al momento della raccolta e a richiesta
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
3. Il
questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo’ vietare in qualsiasi
momento l'effettuazione della raccolta o la prosecuzione della stessa, o
imporre specifiche prescrizioni.
4. Nei
confronti di chi effettua la raccolta in violazione delle disposizioni del
presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. Nei confronti dei
promotori la sanzione e’ da lire un milione a lire sei milioni. Le somme, i
beni o le altre utilita’ raccolte sono sequestrate e confiscate.
5. Quando
si tratta di raccolte di oggetti senza apprezzabile valore, il prefetto,
sentito l'ufficio tecnico erariale, puo’ autorizzare la destinazione degli
stessi ad enti o associazioni di assistenza e beneficenza anche prima
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa,
applicate in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 5, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
Testo
risultante a seguito della conversione [L 18.02.1992 n. 172 ALL UNICO]
L'art. 12 e’
soppresso.
Art. 13.
Funzioni del pretore e del pubblico
ministero in materia amministrativa.
1. Al
comma 1 dell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
449, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spettano al pubblico ministero
presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero
nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui
al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni
del pretore nella materia dello stato civile».
2. Al
comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica presso la pretura
puo’ altresi’ delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori
onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile».
3. All'art.
34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, dopo il
comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il pretore puo’ delegare
nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella
materia dello stato civile».
4. Ai
vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento
delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 e’ corrisposta l'indennita’ di cui
all'art. 4 del decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per ogni giorno
impiegato.
5. L'onere
derivante dall'applicazione del comma 4 e’ valutato in lire 450 milioni per
l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.
Art. 14.
Disposizioni in materia di obbligo di
soggiorno.
1. Ai
fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro
dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche
territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La
misura non puo’ essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del
Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora
abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune
sia sede di un ufficio di polizia.
2. Prima
di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza
o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice
richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli
elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non
compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla
esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici
giorni dalla richiesta.
Capo III
COPERTURA
FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 15.
Copertura finanziaria.
1. Al
complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000
milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede,
quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e
regolamentazione dell'attivita’ dei girovaghi»; quanto a lire 450 milioni per
l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per
l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».
2. La
somma prevista dal comma 1 come onere per l'anno 1991, non impegnata alla
chiusura dell'esercizio, puo’ esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.
3. Il
Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore.
1. Le
disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e
sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.
2. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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