Estratto dell’articolo 145 della legge 23.12.2000,
n. 388 (Finanziaria 2001),
pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2000, n. 302
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di
cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate
per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministero dell’Interno, adottato di
concerto col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del
1996.
26. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano
anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996,
n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10,
primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione
del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro
duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del citato articolo 24,
commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni,
si applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di
entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati
o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione
dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo
periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di
centoventi giorni e centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli eventi dannosi di cui al
presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo
13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n.
108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione
e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere
presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni e ed entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, la parola: <<quinquennio>> è sostituita dalla seguente <<decennio>>.
Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora
restituite dal beneficiario.
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