3-3-1999
GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale-n. 51
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
Legge 23 febbraio 1999 n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1.
(Elargizione a favore dei soggetti
danneggiati da attività estorsive)
Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di
denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei
limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
(Limitazione temporale e territoriale)
l. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi
verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.
Art. 3.
(Elargizione alle vittime di richieste
estorsive)
L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente
all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli
ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o
per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di
situazioni di intimidazione anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste
estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del
fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi
elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è
collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l’elargizione è
concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relative
all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non
esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico
ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo
alle indagini.
Art. 4
(Condizioni dell'elargizione)
1. L'elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle
richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della
domanda di cui all'articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con
questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti
sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione,
ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che
dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e
10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli
effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno
da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti
all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si
abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del
comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del
delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Elargizione nel caso di acquiescenza alle
richieste estorsive)
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione
può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla
persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
Art. 6.
(Elargizione agli appartenenti ad
associazioni di solidarietà)
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è
concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo
scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività
estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere
dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito
delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività:
b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un
danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in
conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di
intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza
all’associazione o all' organizzazione.
Art. 7.
(Elargizione ad altri soggetti)
1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli
indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei
medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o
immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per
l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del
solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
Art. 8.
(Elargizione ai superstiti)
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7; i
soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine,
ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività
economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del
territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle
lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della
persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle
categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in
caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni
legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la
persona deceduta.
.
Art. 9.
(Ammontare dell'elargizione)
1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo
previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque
non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi,
relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo
complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire
6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
disporre, per 1'elargizione, l'esenzione dal . pagamento dell' imposta
regionale sulle attività produttive.
Art. 10.
(Criteri di liquidazione)
l. L'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita
subita e […]
il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero
a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività
esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto
anche della riduzione del valore dell’avviamento commerciale.
Art. 11.
(Limiti nell'elargizione nel caso di lesioni
personali o di morte)
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali,
l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli
emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in
applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 12.
(Copertura assicurativa)
1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di
assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma
liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
Art. 13.
(Modalità e termini per la domanda)
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il
consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o
da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio
nazionale dell' economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì
presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il
tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da
associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del
prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e
solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla
data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che
dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che
l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli
articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla
data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui,
sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico
ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per
assicurare la riservatezza dell' identità del soggetto che dichiara di essere
vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini
riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico
ministero è revocato o perde comunque efficacia.
Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le
finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella
documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408,
comma l, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento
che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.
Art. 14.
(Concessione dell'elargizione)
1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su
deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare
conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del
rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti
dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente
documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20
ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-sexies della legge 31
maggio 1965, n.575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro
dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione stessa da parte del Comitato.
Art. 15.
(Corresponsione e destinazione
dell’elargizione)
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere
corrisposta in una o più soluzioni.
2. II pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto
dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione
comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività
economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i
dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o
dell'ultimo rateo.
Art. 16.
(Revoca dell'elargizione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:
a) se l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione
delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell'elargizione
medesima;
c) se la condizione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), non
permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati
all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
Art. 17.
(Provvisionale)
1. Prima della definizione del procedimento per la concessione
dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o
più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare
complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui
all'articolo 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui
all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato
l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle
condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni
caso, dandone comunicazione all’interessato, entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e
delle condizioni dell’elargizione, il prefetto e il comitato di cui
all’articolo 19 possono ottenere dall’autorità giudiziaria competente copie di
atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che
ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può
rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni
acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e
sono custodite e trasmesse in :forme idonee ad assicurare la massima
riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le
indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico
ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale
prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere
nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che
all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.
Art. 18.
(Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive)
1. E’ istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai
contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate
dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto ne1lo stato di
previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di
previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni
1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell’importo, per ciascun anno, delle somme
di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo de1 ricavato, per
ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della
suddetta legge n. 575 del 1965; relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle
esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto de! Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari
necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).
Art. 19.
(Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione
e dell’usura)
1. Presso il Ministero dell’interno è istituito il Comitato di
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura. Il Comitato è
presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antracket e
antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione,
tra persone di comprovata esperienza nell’attività di contrasto al fenomeno
delle estorsioni e dell’usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il
Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la
rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali
di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell’interno,
assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle
associazioni medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica
per quattro anni e l’incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma i sono devoluti i compiti attribuiti al
Comitato istituito dall’articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall’articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive, istituito dall’articolo 18 della presente legge, e del
Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, istituito dall’articolo 14,
comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi
provvede per conto del Ministero dell’interno sulla base di apposita
concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i
relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le
procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono
altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le
associazioni o con le organizzazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, anche
presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati
e delle procedure di elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell’articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del
Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di
cui al comma 2 dell’articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.
Art. 20.
(Sospensione di termini)
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia
stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti
amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari,
nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati
dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia
stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli
adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di
tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i
termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali
e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione
dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi
esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni
forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o
comunque con sentenza esecutiva, l’inesistenza dei presupposti per
l’applicazione dei benefici previsti dai presente articolo, gli effetti
dell’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza
dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì
a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di
cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro
che abbiano richiesto l’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a
seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito
il presidente del tribunale.
Art. 21.
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione
dell’elargizione a favore delle vittime dell’estorsione e alla concessione del
mutuo senza interesse di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, nonché unificare i Fondi di cui all’articolo 19, comma 4, della
presente legge;
b) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio
tra il Ministero dell’interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure i di cui alla lettera a), con
particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto
competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore
celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della
riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal
consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un’associazione
nazionale di categoria;
d) individuare, nell’ambito del Ministero dell’interno, gli uffici
preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo
agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui
all’articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l’elargizione a carico del Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà
per le vittime dell’usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno
conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a
carico del Fondo di cui all’articolo 18, per garantire
l’effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi
trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in
mancanza del parere.
Art. 22.
(Modifica all’articolo 14 della legge n.108
del 1996)
1. All’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo è esente da oneri
fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall’esenzione prevista dall’articolo
14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 18 della
presente legge.
Art. 23
(Modifica all’articolo 6 della legge n.302
del 1990)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono
presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza".
Art. 24.
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, le disposizioni della
presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi
anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono
decorsi i termini stabiliti dall’articolo 13, commi 3 e 4, la domanda può
essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla
data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e
sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui
all’articolo 19 invita l’interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una
decisione, la domanda stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine
previsto dal comma 1. Il Comitato di cui all’articolo 19 invita l’interessato a
fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
Art. 25
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.
2. Al comma 31 dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole:
"l’elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti
norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1999
SCALFARO
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
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