REGIONE LAZIO
APPROVATA LA LEGGE
REGIONALE ANTIUSURA
Dichiarazione dell’On.le Fabrizio Cirilli
Consulenze
professionali, copertura dei mutui fino al 100 per cento, anticipi
sull’erogazione dei finanziamenti e formazione professionale per le associazioni
antiusura. Sono questi gli elementi portanti della prima legge regionale
antiusura. “Si tratta – ha dichiarato il consigliere regionale e presidente
della Commissione Sicurezza e Lotta alla Criminalità, Fabrizio Cirilli – di un
vero e proprio articolato legislativo che integra la legge nazionale antiusura,
garantendone la massima fruibilità senza distinzione tra imprese e singoli
cittadini”. “E’ una norma rivoluzionaria – ha spiegato Cirilli – in quanto è
stato previsto il ricorso a consulenze legali: per la prima volta gli usurati
potranno avvalersi di un importante contributo tecnico. Ma non solo: il
provvedimento permette di integrare totalmente la copertura finanziaria dei
mutui che i Confidi e le Fondazioni garantiscono solo all’85 per cento”. “Altra
norma è quella che consente di anticipare il 50 per cento dei finanziamenti
chiesti alle banche, riducendo il tempo di attesa per l’usurato”. “Il messaggio
che ci preme sottolineare – ha concluso il presidente della Commissione
Sicurezza e Lotta alla Criminalità – è che chiedere aiuto oggi conviene.
L’usurato non deve più affrontare una lotta personale: da ora in poi, sarà
affiancato da uno strumento legislativo efficace, in grado di supportare le
denunce e facilitare le condanne”
INTERVENTI REGIONALI PER
PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL’USURA
(Finalità e
oggetto)
1.
Con la presente
legge la Regione, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero
da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi di
solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura.
(Fondo per
prevenire e combattere il fenomeno dell’usura)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la
Regione istituisce il fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura.
2. La gestione
del fondo di cui al comma 1 è affidata alla società regionale di garanzia fidi
denominata “Unionfidi Lazio”, costituita ai sensi dell’articolo 52 della legge
regionale 22 maggio 1997, n.11 e successive modificazioni, a condizione che la
suddetta società deliberi l’adeguamento del relativo statuto alle finalità
della presente legge.
3. Qualora
la società di cui al comma 2 non deliberi l’adeguamento del proprio statuto
ovvero la delibera di adeguamento dello statuto non venga iscritta nel registro
delle imprese ai sensi dell’articolo 2411 del codice civile, come modificato
dall’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n.340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi – Legge di semplificazione 1999), entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la gestione del fondo è curata
direttamente dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.
(Interventi
finanziabili)
1. Il fondo di cui all’articolo 2 è ripartito in
due quote la cui percentuale è stabilita, ogni tre anni, con delibera della
Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio,
in base all’utilizzo del fondo stesso nell’ultimo triennio, risultante dalla
rendicontazione di cui all’articolo 7.
a) le attività di prestazione di garanzia alle banche,
agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che concedono
finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell’usura a copertura:
1) della parte del finanziamento non garantita a norma
dell’art.15 comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n.108 (Disposizioni
in materia di usura) e successive modificazioni;
2) del finanziamento non garantito, in tutto o in parte,
a norma dell’articolo 15, comma 6, della L.108/1996 e successive modificazioni
e successive modificazioni;
b) l’anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di
accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, non
superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di finanziamento
richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la
prevenzione del fenomeno dell’usura, quando ricorrano situazioni di urgenza
specificamente documentate;
c) l’integrazione delle anticipazioni sull’importo
erogabile a titolo di mutuo concesso dal commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della L.108/1996
e successive modificazioni fino alla concorrenza del 100 per cento dell’importo
stesso.
a) le prestazioni di assistenza legale finalizzata a
sostenere i soggetti vittime del delitto di usura, nonché di specifica
consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenziali vittime
dell’usura;
b) il potenziamento dell’organizzazione dell’attività
degli enti di cui all’articolo 4, la formazione di personale specializzato e l’attività
informativa sugli interventi mediante utilizzazione di una somma non superiore
al 10 per cento di quella concessa ai sensi della lettera a).
(Destinatari
del fondo)
1. Possono accedere alla quota del fondo di cui
all’articolo 3, comma 2:
a) i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi,
denominati “Confidi”, che abbiano costituito i fondi speciali antiusura
disciplinati dall’articolo 15, comma 2, della L.108/1996 e successive
modificazioni.
b) Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell’usura disciplinate dall’articolo 15, comma 6,
della L.108/1996 e successive modificazioni.
2. Possono accedere alla quota del fondo di cui
all’articolo 3, comma 3:
a) gli enti indicati al comma 1;
b) le associazioni e le organizzazioni di assistenza e solidarietà
a soggetti danneggiati da attività estorsive, previsti dai decreti emanati dal
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre
1994, n.614 e 21 ottobre 1999, n.451.
3. L’accesso alle quote del fondo di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla condizione che gli statuti degli enti destinatari prevedano la possibilità di attuare gli interventi indicati all’articolo 3, rispettivamente, commi 2 e 3.
(Beneficiari
degli interventi)
1. Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), i soggetti indicati nell’articolo 15, comma 2, lettera a) e comma 6 della L.108/1996 e successive modificazioni e degli interventi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, lettera c), i soggetti che abbiano ottenuto l’anticipazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della L.108/1996 e successive modificazioni.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera a):
a) se concernenti
l’assistenza legale, i soggetti, ivi compresi quelli non esercenti attività
economica ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento
penale;
b)
se concernenti la
specifica consulenza professionale, i soggetti i quali, incontrando difficoltà
di accesso al credito, siano potenziali vittime dell’usura, purchè risultino
meritevoli in base ai criteri fissati negli statuti degli enti destinatari del
fondo ai sensi dell’articolo 4.
(Criteri per
la ripartizione del fondo)
1. Il fondo di cui all’articolo 2 è ripartito tra i destinatari indicati dall’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in
sede di prima applicazione della presente legge le quote di cui all’articolo 3
sono concesse in parti uguali;
b) a
decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge le quote di cui
all’articolo 3 sono concesse in proporzione alle somme utilizzate nell’anno
precedente.
(Criteri per
la rendicontazione del fondo)
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Unionfidi Lazio deve far pervenire alla Regione il resoconto analitico dell’utilizzazione dei finanziamenti concessi, evidenziando i singoli enti destinatari del fondo, ai sensi dell’articolo 4, e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti secondo la classificazione prevista dall’articolo 3.
(Convenzioni)
1. Ai fini della gestione del fondo di cui all’articolo 2, in conformità alle disposizioni della presente legge, è stipulata tra l’amministrazione regionale e l’Unionfidi Lazio una apposita convenzione, la quale, tra l’altro, prevede che i rapporti tra l’Unionfidi stessa ed i destinatari del fondo ai sensi dell’articolo 4 siano disciplinati da specifiche convenzioni.
2. Le convenzioni tra l’Unionfidi Lazio e i destinatari
del fondo ai sensi dell’articolo 4 devono, in particolare, disciplinare le
modalità di concessione, erogazione e recupero delle somme di cui all’articolo
3, comma 2, lettera c).