Il
Fondo di solidarieta':
chi ne ha diritto
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Secondo
la legge, ha diritto a beneficiare dei contributi previsti
dal Fondo di solidarietā per le vittime dell'estorsione
colui che, esercitando un'attivitā economica o una libera
professione, abbia subito un danno a beni mobili e immobili,
o lesioni personali, o un danno sotto forma di mancato guadagno,
in conseguenza di:
a) delitti commessi per costringerlo ad aderire a richieste
di estorsione, avanzate anche successivamente ai fatti;
b) delitti commessi per ritorsione alla mancata adesione
a tali richieste;
c) una situazione d'intimidazione anche ambientale.
L'elargizione č concessa ad alcune condizioni, di cui due
fondamentali:
-
la
vittima deve aver riferito all'autoritā giudiziaria tutti
i particolari di cui sia a conoscenza sul delitto da cui
č derivato il danno;
-
la
vittima non deve aderire, o deve aver smesso di farlo,
a richieste di estorsione (questa condizione deve permanere
dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo).
Possono quindi
richiedere il contributo:
-
l'interessato
o, in caso di morte con movente estorsivo, i suoi eredi;
-
per
conto dell'interessato: una delle associazioni od organizzazioni
antiracket iscritte in un apposito elenco tenuto dal Prefetto;
il Consiglio nazionale dell'ordine professionale al quale
egli appartiene; una delle associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Cnel;
-
gli
appartenenti ad associazioni od organizzazioni antiracket
che abbiano subito danni a beni mobili e immobili, o lesioni
personali, o un danno in forma di mancato guadagno, a
seguito della propria attivitā svolta nelle associazioni
stesse;
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soggetti
terzi che, pur non essendo dirette vittime delle richieste
di estorsione, abbiano riportato lesioni personali o danni
ai beni mobili o immobili in conseguenza di azioni a fini
di estorsione rivolte ad altri.
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