Il
Fondo di solidarieta':
a
quanto ammonta
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L'elargizione è pari all'intero ammontare del danno (danno
emergente e mancato guadagno) e, comunque, non superiore per
ogni domanda a 3 miliardi di lire (nel caso di più domande
da parte dello stesso soggetto, l'importo complessivo non
può superare i 6 miliardi in tre anni). Il contributo è esente
dal versamento delle imposte Irpef ed Irpeg.
Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali,
l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente la
somma eventualmente ricevuta dall'interessato in base alla
Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.
Allo stesso modo, se esiste una polizza assicurativa e l'importo
del danno supera la somma liquidata dall'assicurazione, il
contributo viene concesso per la sola quota eccedente.
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