Il
Fondo di solidarieta':
chi
decide
il contributo;
i tempi di erogazione
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Una volta ricevuta la domanda, il Prefetto svolge un'istruttoria,
che conclude entro un massimo di 90 giorni. La domanda, accompagnata
da tali elementi istruttori, giunge così al Comitato di solidarietà
per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che entro un
massimo di 60 giorni la esamina e delibera sulla concessione
dell'elargizione. Quindi, entro 150 giorni dalla presentazione
della domanda, all'interessato viene comunicato se la
sua richiesta è stata accolta. In caso positivo, egli riceve
subito l'elargizione.
Inoltre, per abbreviare ulteriormente i tempi, su richiesta
dell'interessato, il Comitato di solidarietà può disporre
la concessione di un'anticipazione fino al 70% del danno
indennizzabile (previa richiesta di un parere al Pubblico
Ministero competente, qualora il delitto cui è collegato il
danno sia oggetto di indagini preliminari).
Con l'elargizione ricevuta, la vittima del racket può sia
riavviare la vecchia attività economica, sia decidere d'intraprenderne
una nuova, anche in un luogo diverso. L'importo gli viene
corrisposto in una o più soluzioni: dopo ogni pagamento, egli
dovrà documentare di aver destinato le somme man mano ricevute
ad attività economiche di tipo imprenditoriale. In caso contrario,
dovrà restituire i soldi. Lo stesso accadrà qualora egli accetti,
nei tre anni successivi alla concessione del contributo, richieste
estorsive.
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