Denuncia
l'usura,
ti conviene
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Chi, svolgendo
un'attività economica, è caduto nelle mani dell'usuraio
può liberarsene in un solo modo: denunciandolo il più
presto possibile.
Così facendo
potrà ottenere dallo Stato, attraverso il Fondo di solidarietà
per le vittime dell'usura, un mutuo senza interessi da
restituire entro cinque anni.
La legge prevede che l'importo del mutuo sia commisurato
agli interessi usurari pagati; lo stesso importo può però
essere aumentato quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità
a organizzazioni criminali, siano derivati alla vittima
di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati
guadagni.
La somma erogata
non è un premio per aver denunciato, né un semplice risarcimento:
è, per la vittima dell'usura, una concreta possibilità di
rimettere in piedi e sul mercato l'azienda o l'attività
commerciale, artigiana e professionale. Infatti, l'importo
che si può ottenere dev'essere non solo compatibile con
la situazione debitoria del richiedente ma, soprattutto,
utile al suo reinserimento nell'economia legale.
La
domanda per l'accesso al Fondo va presentata alla Prefettura
della Provincia in cui è avvenuto il reato di usura,
entro e non oltre 180 giorni dalla data della denuncia
dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia
dell'inizio delle indagini (il modulo per la domanda e'
disponibile presso tutte le strutture antiusura operanti
sul territorio).
Condizioni fondamentali per avere diritto al mutuo sono:
-
esercitare
un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale
o professionale;
-
risultare
parte offesa nel relativo procedimento penale per fatti
di usura verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996 oppure,
per i casi precedenti,
-
risultare
parte offesa in un procedimento penale di primo grado
che sia in corso successivamente al 24 marzo 1996, data
dell'entrata in vigore della Legge
108/1996.
La domanda, infine, dev'essere corredata di un piano d'investimento
per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale
e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.
Le domande,
accompagnate da un parere delle Prefetture sulla loro validità
e congruità, arrivano al Comitato di solidarietà per le
vittime dell'estorsione e dell'usura, che le esamina e delibera
la concessione o meno del mutuo.
Il mutuo viene
erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari scattate
a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari
abbia disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio.
Tuttavia, anche prima della definizione del procedimento
penale, in presenza di una documentata urgenza, la vittima
dell'usura può avere un anticipo fino al 50% del mutuo,
purché il Pubblico Ministero abbia dato parere favorevole
e siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia
o dall'iscrizione del soggetto indagato nel registro delle
notizie di reato del Tribunale.
Attenzione:
presentando la domanda di accesso al Fondo, il richiedente
può beneficiare della sospensione dei termini delle procedure
esecutive, fino a un massimo di 300 giorni.
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