Articoli tratti da "Il Gazzettino" di Padova

"Il Codice della strada art.77 comma 7 stabilisce che ogni cartello di segnaletica rechi il contrassegno con il numero della delibera e la data dell'installazione - sostiene Adolfo Cappelli Presidente Aua - attualmente i cartelli esposti in città non hanno la targhetta con data e numero di delibera, come previsto dalle normative, sono quindi fuorilegge".

E per ribadire la serietà delle proprie argomentazioni, il Presidente dell'Associazione Utenti Auto cita un'ordinanza del Ministro Nesi del 24 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2000, in cui si dice "i Comuni sono sollecitati a mettersi in regola con la normativa vigente - precisa Cappelli - il Ministro l'ha ribadito chiaramente. La segnaletica va rivista secondo le norme previste nel Codice della strada".

La battaglia dell'A.u.a. parte da Padova, ma continuerà su tutto il territorio nazionale. "E' un problema che coinvolge ogni amministrazione comunali - evidenzia l'Associazione - in pratica la maggioranza della segnaletica che esiste oggi in Italia è fuorilegge. Anche i divieti di sosta: potrebbero piovere ricorsi in massa per evitare di pagare le multe, nel momento in cui il caso segnali-illegali esploderà".

Venerdì, 1 Febbraio 2002

Il giudice di pace revoca una contravvenzione per eccesso di velocità rilevata con apparecchiatura telelaser a causa di un "vizio" del cartello

Segnale illegittimo, multa annullata : Sul retro non erano indicati gli estremi del provvedimento adottato dall’ente proprietario della strada

Beccato in flagranza dal telelaser mentre pigiava un po' troppo sull'acceleratore, un automobilista ha ottenuto l'annullamento della contravvenzione essendo il cartello del limite di velocità privo degli estremi del provvedimento assunto dall'ente proprietario della strada. Quindi niente multa e soprattutto niente sospensione della patente. La decisione è del giudice di pace Giovanni Mastropierro.

Il 13 luglio dell'anno scorso l'automobilista si era visto notificare a domicilio il verbale di contravvenzione con il quale la polizia municipale di Vigonza gli contestava l'infrazione della velocità eccessiva su strada urbana, rilevata con un'apparecchiatura telelaser. La sanzione amministrativa irrogata ammontava a 635 mila lire. Ad appesantire la multa vi era anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

L'automobilista si è rivolto all'avvocato Mario Costantino e ha tempestivamente presentato opposizione sia contro il Comune di Vigonza che contro il Prefetto di Padova citandoli in giudizio dinanzi al giudice di pace. Nel ricorso il difensore del conducente indisciplinato ha elencato una serie di motivi di nullità della contravvenzione, fra i quali anche la violazione del regolamento di esecuzione del codice della strada. Il Comune ha invece difeso la legittimità della sanzione, sostenendo che l'apparecchiatura telelaser utilizzata disponeva di una regolare omologazione rilasciata dal Ministero dei Lavori pubblici.

Ma il giudice Mastropierro ha concentrato l'attenzione proprio sul cartello del limite di velocità. Il regolamento di esecuzione del codice della strada è chiaro in proposito e statuisce che per i segnali di prescrizione devono essere riportati sul retro gli estremi dell'ordinanza di apposizione adottati dall'amministrazione o dall'ente proprietario della strada. Nel caso concreto i segnali sono stati trovati privi dei prescritti estremi del provvedimento, di conseguenza è come se fossero cartelli "abusivi", sicuramente illegittimi per violazione di legge. Di conseguenza tutta l'attività posta in essere dagli agenti della polizia municipale, compreso dunque l'accertamento dell'eccesso di velocità con l'apparecchiatura di rilevamento elettronica, diventa nulla, in quanto fondata su un presupposto illegittimo. Morale: privato così di efficacia giuridica la contravvenzione, il giudice l'ha annullata, dichiarando che nulla deve l'automobilista a titolo di sanzione.

 

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