capo 1
MODALITÀ D'ISCRIZIONE art. 1 Può iscriversi all'Associazione Culturale CASTRUM CALLARIS e divenire Socio ordinario chiunque ne condivida lo stile e le finalità. La domanda d'iscrizione deve essere presentata compilando l'apposito modulo e consegnandolo al Segretario dell'Associazione. Sarà compito di questi trasmettere la domanda al Consiglio Direttivo, normalmente nel mese di Gennaio. Chiunque sia socio dell'Associazione CASTRUM CALLARIS può proporre una personalità perchè sia inserita nella rosa tra cui il Consiglio Direttivo sceglie i Soci Benemeriti. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accesso di un socio alla qualifica do Socio Sostenitore.
art. 2 Il Consiglio Direttivo delibera dell'accettazione delle domande d'iscrizione, tassativamente entro quaranta giorni dalla loro presentazione. L'accettazione della domanda d'iscrizione viene messa a verbale e il socio viene iscritto nei registri dell'Associazione, previo pagamento della quota d'iscrizione, fissata in data 20 marzo 1999 in £. 10.000 (diecimila). Coloro che vedono rifiutata la loro domanda d'iscrizione possono ripresentarla trascorso un periodo minimo di tre anni.
DIRITTI DEI SOCI art. 3 Tutti i soci hanno diritto alla partecipazione a tutte le attività dell'Associazione.
art. 4 E' dovere dei soci partecipare alle attività associative e tenere un contegno in accordo con le comuni regole di convivenza ed educazione. E' altresì dovere dei soci rispettare i locali di uso associativo e rispondere di eventuali danni da loro provocati. Nei locali di uso associativo é proibito fumare.
SANZIONI art. 5 Nel caso di mancato rispetto da parte dei soci dello statuto o del regolamento, il Consiglio Direttivo può comminare le seguenti sanzioni, in ordine di gravità:
Il Consiglio Direttivo é tenuto a motivare la propria decisione; é inoltre tenuto a far precedere le sanzioni più gravi (allontanamento temporaneo ed espulsione) da una ammonizione o una diffida. Questa procedura può essere ignorata solo nei casi previsti dall'art.8, commi b) e c) dello Statuto. |
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capo 2
L'ASSEMBLEA art.6 L'assemblea dei soci di CASTRUM CALLARIS é convocata in via ordinaria entro il mese di febbraio e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne veda la necessità o che ne faccia domanda almeno un terzo dei soci. L'Assemblea é convocata dal Presidente dell'Associazione. Nel caso che questi non adempia al suo dovere di convocarla , può essere convocata dal Segretario. Della data e del luogo dell'Assemblea é data comunicazione ai soci secondo quanto disposto dall'art.11 dello Statuto.
art.7 L'Assembela ha i compiti previsti dall'art.14 dello Statuto.
art.8 L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario. All'interno dell'Assemblea é compito del Presidente, eventualmente coadiuvato dal Segretario:
art.9 Quando viene convocata l'Assemblea elettiva, si deve determinare anche il termine ultimo entro cui possono essere presentate le candidature, che verranno raccolte a cura del Presidente e del Segretario. Non é ammessa la candidatura contemporanea a più cariche sociali. Per le votazioni il Consiglio Direttivo provvede ad affiggere una lista dei candidati alle varie cariche, in modo che siano visibili a tutti. Propone inoltre all'Assemblea un nome per il ruolo di Presidente di seggio e due nomi per gli scrutatori.
art.10 Ciascun socio può esprimere due preferenze per il Consiglio Direttivo, due per il Comitato Culturale, una preferenza per i Revisori dei Conti. Risulteranno eletti i più votati. Nel caso in cui occorra semplicemente integrare il Consiglio Direttivo, si voterà con una sola preferenza. La proclamazione degli eletti avviene a cura del presidente di seggio, che redige inoltre il verbale delle operazioni di voto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO art.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta a bimestre e in via straordinaria ogni volta che ve ne sia necessità. Il Consiglio Direttivo é convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Normalmente la partecipazione é limitata ai soli Consiglieri regolarmente eletti; tuttavia il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente ad invitare uno o più soci se la loro presenza é ritenuta necessaria per particolari motivi. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, é compito del Consiglio Direttivo: - preparare ed attuare i programmi di attività dell'Associazione; - stabilire l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea; - dare parere sul bilancio preventivo e consuntivo e sulle spese dell'Associazione; - stabilire la quota sociale annuale; - decidere sulle domande d'iscrizione; - stabilire i rimborsi spese per i soci che prestano opera; - nominare i soci onorari; - vigilare sulla vita dell'Associazione; - infliggere eventualmente le sanzioni di cui all'art.6 del presente Regolamento; I Consiglieri possono eventualmente dividersi incarichi e compiti anche in maniera stabile.
IL PRESIDENTE art. 12 Il Presidente ha i doveri di cui all'art. 18 dello Statuto. Spetta inltre al Presidente convocare il Consiglio Direttivo alle scadenze prefissate e ogni volta che ve ne sia necessità.
IL SEGRETATARIO art. 13 E' compito del Segretario: diramare gli avvisi di convocazione per le Assemblee; tenere i verbali delle Assemblee e dei Consigli;
IL TESORIERE art. 14 E' compito del tesoriere: - custodire i fondi dell'Associazione; - tenere un registro delle entrate e delle uscite; - ritirare dai soci le quote di iscrizione; - tenere un registro dei versamenti delle quote dei soci.
IL COMITATO CULTURALE art. 15 Il Comitato Culturale é costituito nei primi sei anni di vita dell'Associazione, fino all'Assemblea dell'anno 2005, dai soci fondatori che hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri soci cooptati per lo svolgimento delle attività associative. Il Consiglio Culturale si riunisce in forma plenaria almeno una volta al mese e in gruppi di lavoro ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI art. 16 Possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti solo persone maggiorenni. E' compito dei Revisori dei Conti: - controfirmare il registro delle entrate e delle uscite ogni quadrimestre; - controfirmare il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione; - vigilare sull'uso dei fondi e dei materiali di proprietà dell'Associazione. |
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capo III
art. 17 Solo il Presidente può agire in nome e per conto dell'Associazione e sempre in osservanza delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Pertanto un socio che prenda posizione o organizzi iniziative a nome dell'Associazione senza essere stato a ciò esplicitamente autorizzato dal Consiglio Direttivo compie un atto molto grave, passibile delle sanzioni più gravi.
art. 18 In tutti i casi di elezioni e nelle votazioni su persone, si vota a scrutinio segreto. Ove non altrimenti specificato le decisioni degli organismi associativi vengono sempre prese con la maggioranza semplice dei voti.
art. 19 Il presente Regolamento, approvato dai soci, entra in vigore dal 20 marzo 1999. Eventuali modifiche possono essere fatte dal Consiglio Direttivo in qualunque momento, ma devono essere approvate dalla maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
art. 20 In caso di scioglimento per qualsiasi causa, valgono gli adempimenti secondo l'articolo 29 dello Statuto, e il patrimonio associativo verrà devoluto all'Ente Parrocchia S.Cecilia - Cattedrale di Cagliari, che lo userà con finalità analoghe al presente Statuto e ai fini di pubblica utilità. |
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