SLAI COBAS
Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale
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Comunicato Stampa

SVENTATO IL TENTATIVO DEI CONFEDERALI E DELLA FIAT SATA DI ESCLUDERE LO SLAI COBAS DALLA ELEZIONE DELLA RSU PRESSO LO STABlLIMENTO DI MELFI.
IL GIUDICE SOSPENDE LE ELEZIONI.

La commissione elettorale della Rsu presso la Fiat Sata di Melfi, il giorno 22.5.2001, aveva escluso la lista dello Slai Cobas col pretesto della impossibilità di verificare le oltre 500 firme raccolte a suo sostegno perchè 1'azienda, contravvenendo agli obblighi assunti con gli accordi sulle Rsu, non aveva fornito gli elenchi dei dipendenti con nome e cognome ma solo col loro numero di matricola.

Da una parte la Fiat Sata iniziava subito una pesante campagna di intimidazione sui lavoratori affinchè ritirassero la firma, dall'altra la commissione elettorale, piuttosto che pretendere la dovuta consegna degli elenchi nominativi dei dipendenti, non ha voluto perdere l'occasione di cercare di eliminare la "concorrenza" e di impedire la formazione di una rappresentanza reale di tutti i lavoratori.

Il tentativo però è andato male.

Lo Slai Cobas ed alcuni dei candidati nella sua lista, si sono immediatamente rivolti al tribunale di

Melfi che, tempestivamente, con decreto del 4 giugno 2001 ( di cui alleghiamo il testo), rilevata la fondatezza di quanto denunciato e la gravità del pregiudizio che si stava realizzando ai danni dello

Slai Cobas, ha disposto la sospensione delle elezioni, ha ordinato alla Fiat Sata di fornire gli elenchi nominativi dei dipendenti e invitato la Commissione elettorale a fissare una nuova data di elezioni dopo che avrà potuto adempiere agli incombenti previsti dal regolamento elettorale.

Lo Slai Cobas non si stupisce del fatto che ogni qualvolta presenti una propria lista in qualche stabilimento del gruppo Fiat debba affrontare ostacoli e subire pressioni dalla direzione aziendale, ma non aveva ancora verificato una così stretta connivenza tra azienda e organizzazioni sindacali confederali visto che i rappresentanti di queste ultime nella commissione elettorale hanno persino accettato che, come i prigionieri nei campi di concentramento, Fiat individui i propri dipendenti solo come numeri e non con nome e cognome.

4-6-2001

Slai Cobas

 


 

Il Giudice

Letto il ricorso che precede, ritenuto che il fumus boni juris della pretesa avanzata dai ricorrenti può evincersi dal tenore della delibera del 22.5.01 di non ammissione della lista Slai Cobas alle elezioni delle Rsu nello stabililnento S.A. T.A. s.p.a. di S. Nicola di Melfi, a fondamento della quale la commissione elettorale deliberante ha posto l'unico motivo della non riconducibilità delle firme dei lavoratori dipendenti apposte a corredo della lista in oggetto agli elenchi forniti dalla direzione aziendale

Che, infatti, tale motivazione contrasta con le motivazioni dell'accordo interconfederale del 20.12.93, in applicazione del quale la stessa delibera è stata adottata, poichè in forza del disposto di cui all'art.22 di detto accordo viene fatto carico in via esclusiva alla direzione aziendale di "mettere a disposizione della commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali" laddove la predetta delibera ha, viceversa, ingiustamente penalizzato il sindacato, dal momento che la pur insopprimibile esigenza di idonea verifica della riconducibilità delle firme a corredo della lista a un elenco nominativo dei dipendenti dell'azienda -onde valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'art.4 lettera b n.2, della seconda parte dell'accordo interconfederale- poteva essere soddisfatto attraverso una semplice richiesta all'azienda di integrare l'elenco di numeri identificativi già forniti, richiesta non inibita da alcuna disposizione in senso contrario del richiamato accordo, e d'altro canto ottemperabile in tempi brevi senza dunque la necessità di paralizzare le operazione di voto

Che la sussistenza del periculum in mora si evince agevolmente dalla natura non risarcibile del pregiudizio che l'associazione sindacale ricorrente verrebbe a subire per l'effetto dell'impedimento di una propria partecipazione dell'attività della Rsu

Ritenuto, altresì, che il rispetto dei tempi necessari alla convocazione di controparte potrebbe pregiudicare l'utilità della misura cautelare che si reputa opportuno adottare in questa sede

PQM

Visti gli art.669 c.p.c. e 700 c.p.c. sospende le elezioni della Rsu e delle Rls nello stabilimento S.A.T.A. spa di S. Nicola di Melfi indette per i giorni 5-6-7-8 giugno 2001

Ordina alla direzione aziendale S.A.T.A. di trasmettere immediatamente alla commissione elettorale l' elenco nominativo dei dipendenti dell'unità produttiva aventi diritto al voto e quant' altro richiesto in conformità al disposto dell' art.22 dell'accordo interconfederale del 20.12.93

Fissa per la comparizione delle parti innazi al giudice del lavoro nella persona del dott. B. Gargia, l'udienza del 20.6.2001 ore 12.30 con termine fino al 12.6.2001 per la notifica del ricorso e del presente provvedimento a cura dei ricorrenti.

Il Giudice

Melfi 4.6.2001