Più facile cumulare pensione e reddito
Niente tagli per le prestazioni di vecchiaia e anzianità con almeno 40 anni di contributi
di Marco Peruzzi (IlSole24ore,23-12-00)
Dallinizio del prossimo anno il divieto di
cumulo pensione-reddito da lavoro sarà più morbido. Nel
tentativo di fare emergere il nero, infatti, la Finanziaria 2001
cambia le regole del gioco in senso più favorevole ai pensionati
di oggi e di domani. Potranno lavorare senza problemi, sia in
proprio che alle dipendenza di terzi, i pensionati di vecchiaia e
quelli di anzianità o invalidità liquidata dopo 40 o più anni
di versamenti contributivi. Tagli più morbidi rispetto al
passato sono invece previsti per gli altri titolari di pensione
di anzianità. I quali, per districarsi nel nuovo labirinto del
cumulo, dovranno fare attenzione al calendario e agli anni di
versamenti obbligatori effettuati nelletà del lavoro. La
vecchia disciplina non andrà però completamente in soffitta: se
più favorevole, rimarrà infatti in vigore per i trattamenti
liquidati prima del 1° gennaio 2001.
In due soli commi, larticolo 72 della Finanziaria riscrive
lintera disciplina che pure era stata più volte innovata
dal 94 in poi. In base alla nuova norma, dal 1° gennaio
2001 potrà cumulare interamente la pensione con il reddito di
qualunque natura (dipendente o autonomo) il pensionato di
vecchiaia o quello di anzianità liquidata dopo almeno 40 anni di
contributi. Il divieto di cumulo cadrà anche nei confronti del
titolare di pensione di anzianità liquidata entro il 31 dicembre
1994 che percepisce redditi da lavoro autonomo, nonché nei
confronti del pensionato di anzianità liquidata dal 1° gennaio
1995 in avanti che, a fine 94, aveva versato contributi per
almeno 35 anni e che adesso consegue redditi da lavoro autonomo.
Continuerà ad applicarsi la normativa più favorevole (niente
trattenuta in caso di lavoro autonomo) nei confronti dei titolari
di pensione di anzianità con decorrenza compresa tra il 1°
ottobre 96 e il 31 dicembre 97, a condizione che
abbiano più di 35 anni al 31 dicembre 94 e almeno 35 anni
e 52 di età (o 36 di contributi a prescindere dalletà) al
30 settembre 96.
Sempre a decorrere dallinizio del prossimo anno il divieto
di cumulo rimarrà assoluto soltanto per i pensionati di
anzianità, liquidata con meno di 40 anni, occupati alle
dipendenze di terzi in qualità di lavoratori dipendenti. In
questo caso la pensione sarà interamente trattenuta fino a
concorrenza con limporto della retribuzione percepita.
Una riduzione del trattamento pensionistico sarà, invece,
prevista nei confronti dei titolari di anzianità liquidate dal
1° gennaio 1995 con meno di 40 anni e che siano anche privi del
requisito minimo di 35 anni a fine 94: in questo caso gli
interessati che percepiscono redditi da lavoro autonomo saranno
soggetti a una trattenuta pari al 30% della quota di pensione che
eccede il trattamento minimo Inps (per il 2001 pari a 738.900
lire). Ma anche questa misura restrittiva avrà un limite: la
trattenuta non potrà infatti mai superare il 30% del reddito
percepito. Una misura, questultima, introdotta allo scopo
di tutelare i redditi di lavoro più bassi, il cui titolare
rischierebbe di lavorare addirittura gratis.
Il divieto di cumulo cessa anche per i trattamenti Inps e Inail.
Larticolo 73 della Finanziaria prevede, infatti, la
possibilità di sommare i trattamenti di reversibilità per
invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposti dagli enti
previdenziali con la rendita ai superstiti erogata
dallInail. Il divieto di cumulo finora applicato, previsto
dallarticolo 1, comma 43 della legge 335/95, cesserà a
partire dal 1° luglio 2001. La norma precisa che queste nuove
disposizioni si applicheranno alle rate di pensione di
reversibilità successive al 30 giugno prossimo, «anche se la
pensione stessa è stata liquidata in data anteriore».
23 dicembre 2000
Premiato chi decide di rinviare la rendita
L'attesa minima è biennale
di Maria Rosa Gheido (IlSole24ore,23-12-00)
La legge Finanziaria 2001 mette in campo misure per
contrastare il lavoro irregolare che, talvolta, segue il
pensionamento, specie se anticipato. Larticolo 72, infatti,
attenua il divieto di cumulo fra il trattamento pensionistico e i
redditi di lavoro, mentre larticolo 75 introduce incentivi
per favorire loccupazione dei lavoratori
"anziani".
In particolare, questa norma prevede che, dal 1° aprile 2001, i
lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per il
pensionamento di anzianità possono "congelare" i
requisiti maturati e rinunciare a ulteriori accrediti
contributivi, continuando a lavorare. Dunque, il lavoratore, che
abbia raggiunto i requisiti fissati dalla legge 335/95 in ordine
alletà e allanzianità contributiva, può scegliere
di rimanere in azienda cessando il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e sostituendolo con uno a termine, mantenendo fermi
nel tempo i requisiti maturati.
La scelta può essere esercitata a condizione che:
il lavoratore posticipi di almeno due anni il godimento del
trattamento pensionistico;
contestualmente e per lo stesso periodo di tempo il lavoratore
stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo
determinato.
Dopo il primo periodo di durata minima biennale, la facoltà di
posticipare il trattamento pensionistico può essere esercitata
più volte, senza vincoli temporali.
A fronte dellesercizio della facoltà di rinunciare
allaccredito pensionistico, per la durata del contratto non
sono dovuti i contributi relativi allassicurazione generale
obbligatoria per lIvs dei lavoratori dipendenti e alle
forme sostitutive della medesima, sia a carico del lavoratore che
del datore di lavoro. A fronte della rinuncia alla percezione del
trattamento vi è il maggior compenso derivante dal venir meno
delle trattenute contributive, così come viene meno la
necessità di versare ulteriori contributi non maturando più
alcun accredito.
Allatto delleffettivo pensionamento, il trattamento
sarà quindi quello "cristallizzato" al momento della
scelta, salvo ladeguamento spettante per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita maturato durante il
periodo di posticipo del trattamento.
Scatta invece una quota di solidarietà, destinata a finanziare
interventi di asssistenza per gli anziani non autosufficienti,
sui contributi dovuti per i lavoratori che abbiano raggiunto
unanzianità contributiva non inferiore a 40 anni prima dei
60 anni di età per le donne e prima dei 65 anni per gli uomini.
I contributi, che non sono più utili per il trattamento
pensionistico individuale, sono quindi destinati alle Regioni per
gli interventi di asssistenza sociale.
23 dicembre 2000