La Finanziaria introduce una serie di aumenti per
tutti i pensionati: rivede infatti in senso più favorevole le
percentuali di adeguamento al costo della vita e introduce una
serie di incrementi per i trattamenti più bassi.
Costo della vita. Il nuovo meccanismo di rivalutazione automatica
delle pensioni è più favorevole, rispetto al precedente, per i
trattamenti di importo medio-alto. Partendo dal presupposto della
percentuale di aumento (2,4%) stabilita in via previsionale dal
decreto 20 novembre 2000, il meccanismo di rivalutazione scatta
per le pensioni superiori al trattamento minimo Inps nella
maniera seguente:
per intero (100%), sull’importo di pensione fino a tre volte
il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
ridotta al 90% (2,16%) per le fasce di importo comprese tra tre e
cinque volte il trattamento minimo;
ridotta al 75% (1,8%) per le fasce di importo pensionistico
superiori a cinque volte il minimo.
Maggiorazione sociale. La maggiorazione sociale, prevista
dall’articolo 1, comma 2 della legge 544/88, viene elevata a
decorrere dal 1º gennaio 2001:
di 20mila lire (da 30 a 50mila lire) mensili, per tredici
mensilità, a favore dei titolari di pensioni al minimo o
superiori al trattamento minimo ultrasessantenni;
di 80mila lire (da 80 a 160mila lire) mensili, per tredici
mensilità, nei confronti degli ultrasessantacinquenni (fino
all’anno 2000) e di età compresa tra i 65 e i 75 anni (dal
2001);
di 100mila lire (da 80mila a 180mila lire) mensili, per tredici
mensilità, a favore di titolari di pensione con età superiore a
75 anni.
La maggiorazione sociale così aumentata si applica anche ai
titolari di pensione a carico delle forme previdenziali
obbligatorie esclusive o sostitutive (Stato, Inpdap, Inpdai e
così via) dell’assicurazione generale obbligatoria gestita
dall’Inps, in possesso, ovviamente, dei requisiti fissati
dalla legge 544/88.
Maggiorazione della pensione sociale. L’articolo 70, comma 4
della Finanziaria prevede, con decorrenza dal 1º gennaio 2001,
una maggiorazione di 25mila lire mensili per i titolari di
pensione sociale con età inferiore a 75 anni e di 40mila lire
mensili per quelli con età pari o superiore a 75 anni. Questa
maggiorazione viene concessa a incremento della misura del
cosiddetto «aumento della pensione sociale» stabilito
dall’articolo 2 della legge 544/88. Questo beneficio spetta,
sotto determinate condizioni, sia ai titolari di pensione sociale
che ai soggetti esclusi dalla pensione sociale per possesso di
redditi superiori ai limiti stabiliti per la concessione della
pensione sociale, purché, naturalmente, possano far valere i
requisiti dell’aumento della pensione sociale.
Maggiorazione dell’assegno sociale. L’articolo 70,
commi 1, 2 e 3 concede infine, ai titolari dell’assegno
sociale, una maggiorazione di 25mila lire mensili (325mila
all’anno) se di età inferiore a 75 anni e di 40mila lire
mensili (520mila all’anno) se di età pari o superiore a 75
anni. Per questa maggiorazione non bisogna avere redditi propri o
cumulati con quelli del coniuge superiori a determinati limiti
fissati dalla stessa legge Finanziaria 2001.
23 dicembre 2000