Aumento degli assegni senza eccezioniDal 1° gennaio le percentuali di adeguamento al costo della vita saranno più favorevoli per tuttidi Giuseppe Rodà (IlSole24ore,23-12-00)

La Finanziaria introduce una serie di aumenti per tutti i pensionati: rivede infatti in senso più favorevole le percentuali di adeguamento al costo della vita e introduce una serie di incrementi per i trattamenti più bassi.

Costo della vita. Il nuovo meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni è più favorevole, rispetto al precedente, per i trattamenti di importo medio-alto. Partendo dal presupposto della percentuale di aumento (2,4%) stabilita in via previsionale dal decreto 20 novembre 2000, il meccanismo di rivalutazione scatta per le pensioni superiori al trattamento minimo Inps nella maniera seguente:

per intero (100%), sull’importo di pensione fino a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

ridotta al 90% (2,16%) per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo;

ridotta al 75% (1,8%) per le fasce di importo pensionistico superiori a cinque volte il minimo.

Maggiorazione sociale. La maggiorazione sociale, prevista dall’articolo 1, comma 2 della legge 544/88, viene elevata a decorrere dal 1º gennaio 2001:

di 20mila lire (da 30 a 50mila lire) mensili, per tredici mensilità, a favore dei titolari di pensioni al minimo o superiori al trattamento minimo ultrasessantenni;

di 80mila lire (da 80 a 160mila lire) mensili, per tredici mensilità, nei confronti degli ultrasessantacinquenni (fino all’anno 2000) e di età compresa tra i 65 e i 75 anni (dal 2001);

di 100mila lire (da 80mila a 180mila lire) mensili, per tredici mensilità, a favore di titolari di pensione con età superiore a 75 anni.

La maggiorazione sociale così aumentata si applica anche ai titolari di pensione a carico delle forme previdenziali obbligatorie esclusive o sostitutive (Stato, Inpdap, Inpdai e così via) dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps, in possesso, ovviamente, dei requisiti fissati dalla legge 544/88.

Maggiorazione della pensione sociale. L’articolo 70, comma 4 della Finanziaria prevede, con decorrenza dal 1º gennaio 2001, una maggiorazione di 25mila lire mensili per i titolari di pensione sociale con età inferiore a 75 anni e di 40mila lire mensili per quelli con età pari o superiore a 75 anni. Questa maggiorazione viene concessa a incremento della misura del cosiddetto «aumento della pensione sociale» stabilito dall’articolo 2 della legge 544/88. Questo beneficio spetta, sotto determinate condizioni, sia ai titolari di pensione sociale che ai soggetti esclusi dalla pensione sociale per possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti per la concessione della pensione sociale, purché, naturalmente, possano far valere i requisiti dell’aumento della pensione sociale.

Maggiorazione dell’assegno sociale. L’articolo 70, commi 1, 2 e 3 concede infine, ai titolari dell’assegno sociale, una maggiorazione di 25mila lire mensili (325mila all’anno) se di età inferiore a 75 anni e di 40mila lire mensili (520mila all’anno) se di età pari o superiore a 75 anni. Per questa maggiorazione non bisogna avere redditi propri o cumulati con quelli del coniuge superiori a determinati limiti fissati dalla stessa legge Finanziaria 2001.

23 dicembre 2000