26-2-01 Finanziaria 2001 _ Incentivi per non andare in pensione

La legge Finanziaria 2001 all’articolo 75 introduce incentivi per far andare in pensione più tardi i lavoratori "anziani".

"In particolare, questa norma prevede che, dal 1° aprile 2001, i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità possono "congelare" i requisiti maturati e rinunciare a ulteriori accrediti contributivi, continuando a lavorare.

"Dunque, il lavoratore, che abbia raggiunto i requisiti fissati dalla legge (pensionistica) 335/95 in ordine all’età e all’anzianità contributiva, può scegliere di rimanere in azienda cessando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sostituendolo con uno a termine, mantenendo fermi nel tempo i requisiti maturati.

"La scelta può essere esercitata a condizione che:

"Dopo il primo periodo di durata minima biennale, la facoltà di posticipare il trattamento pensionistico può essere esercitata più volte, senza vincoli temporali.

"A fronte dell’esercizio della facoltà di rinunciare all’accredito pensionistico, per la durata del contratto non sono dovuti i contributi relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’Ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro.

"A fronte della rinuncia alla percezione del trattamento vi è il maggior compenso derivante dal venir meno delle trattenute contributive, così come viene meno la necessità di versare ulteriori contributi non maturando più alcun accredito.

"All’atto dell’effettivo pensionamento, il trattamento sarà quindi quello "cristallizzato" al momento della scelta, salvo l’adeguamento spettante per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita maturato durante il periodo di posticipo del trattamento.

"Scatta invece una quota di solidarietà, destinata a finanziare interventi di asssistenza per gli anziani non autosufficienti, sui contributi dovuti per i lavoratori che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni prima dei 60 anni di età per le donne e prima dei 65 anni per gli uomini. I contributi, che non sono più utili per il trattamento pensionistico individuale, sono quindi destinati alle Regioni per gli interventi di asssistenza sociale" (IlSole24ore, 23 dicembre 2000).

 

cobasalfaromeo,26-2-01

 

 

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