IlSole24ore
Domenica 18 Aprile
1999 Norme e tributi
Ai Centri di
assistenza documenti in fotocopia
La circolare n. 87/E del 16 aprile
(riportata sul Sole-24 Ore di ieri) dà una risposta ai
principali dubbi e incertezze che si erano manifestati nella fase
di avvio della presentazione dei modelli 730 ai Caf, in relazione
a una delle principali novità di questanno: lobbligo,
da parte dei Caf, di verificare la corrispondenza dei dati
esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa
documentazione e conseguentemente i documenti che il contribuente
è tenuto ad esibire per permettere tale controllo.
I documenti che non servono. Uno dei punti più importanti della
circolare è quello in cui viene ribadito che il Caf non ha lobbligo
di verificare la correttezza degli elementi reddituali indicati
dal contribuente nella dichiarazione né deve effettuare
valutazioni di merito in ordine alleffettività o meno di
spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della
determinazione del reddito e delle imposte dovute. Ne consegue
quindi, come precisato dalla circolare, che il contribuente non
dovrà presentare al Caf alcuna documentazione relativa ai
componenti reddituali indicati nel modello 730 e cioè i
certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti o le
copie dei contratti di locazione stipulati, né la documentazione
relativa alle spese deducibili nella determinazione dei redditi
occasionali di lavoro autonomo o dimpresa.
I documenti da presentare. Il contribuente sarà invece tenuto a
presentare tutta la documentazione idonea a consentire la
verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalle norme
in merito alla deducibilità e detraibilità degli oneri
sostenuti, alle detrazioni e i crediti dimposta e allo
scomputo delle ritenute dacconto. Si ribadisce che la
documentazione non deve essere necessariamente esibita in
originale: basta una semplice fotocopia.
La circolare esemplifica alcuni dei documenti che devono essere
necessariamente presentati, riproponendo sostanzialmente lelenco
già esposto nelle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione (documentazione delle ritenute subite, fatture e
quietanze relative al pagamento di oneri deducibili e detraibili,
attestati di versamento degli acconti dimposta, copie del
modello Unico 98 o 740 per le eccedenze dimposta riportate
alla successiva dichiarazione) ma con unulteriore e
importante precisazione: per gli oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione dimposta deve essere esibita anche la
documentazione necessaria per il loro riconoscimento.
La circolare evidenzia solo due esempi che costituiscono i casi
probabilmente più ricorrenti nelle dichiarazioni:
per gli interessi passivi occorrerà presentare la copia del
contratto di mutuo stipulato per lacquisto dellimmobile
adibito ad abitazione principale;
per i premi di assicurazione sulla vita occorrerà documentare lesistenza
dei requisiti richiesti per la relativa detrazione.
Il contribuente, se non è indicato sulla quietanza di pagamento
del premio, dovrà quindi produrre copia della polizza dalla
quale risulti la durata minima di 5 anni del contratto e limpossibilità
di ottenere prestiti nel periodo di durata minima.
Ne potrebbe però conseguire lobbligo, per quasi tutti i
contribuenti, di presentare i contratti di mutuo poiché dalle
quietanze di pagamento non è quasi mai possibile rilevare la
data di stipula e il soggetto che lo ha stipulato, e ciò al fine
di verificare la sussistenza delle diverse condizioni previste
per i mutui stipulati sino al 1990, negli anni 1991 e 1993 o dal
1º gennaio 1993. Per i mutui degli anni 1991 e 1992 non sarà
comunque agevole, da parte dei Caf, verificare la sussistenza
delle condizioni previste per il riconoscimento della deduzione e
cioè se limmobile acquistato è stato ininterrottamente
utilizzato come propria abitazione anche se diversa da quella
principale.
Nulla dice la circolare in merito alle spese sostenute per le
spese mediche e di assistenza specifica o per mezzi necessari per
laccompagnamento, la deambulazione o la locomozione dei
portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dellarticolo
3 della legge 104/92. Per queste spese sarà obbligatoria la
presentazione del certificato rilasciato dallapposita
commissione o di eventuale dichiarazione sostitutiva.
Presumibilmente dovrà anche essere prodotta copia della sentenza
di separazione o divorzio dalla quale risulti lobbligo di
corrispondere al coniuge un assegno periodico.
Quanto ad altra documentazione non elencata nella circolare (ma
per la quale si può applicare il principio circa lobbligo
della verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalla
legge per lapplicazione di deduzioni, detrazioni e crediti
dimposta) vi è il caso dei proprietari di immobili locati
che hanno ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto:
dovranno produrre copia del provvedimento giudiziale e di tutte
le dichiarazioni degli anni precedenti al fine del corretto
calcolo del credito dimposta spettante in relazione alle
maggiori imposte pagate per effetto degli affitti dichiarati ma
non incassati negli anni precedenti.
Cesare Rietto