IlSole24ore

Domenica 18 Aprile 1999 Norme e tributi
Ai Centri di assistenza documenti in fotocopia

La circolare n. 87/E del 16 aprile (riportata sul Sole-24 Ore di ieri) dà una risposta ai principali dubbi e incertezze che si erano manifestati nella fase di avvio della presentazione dei modelli 730 ai Caf, in relazione a una delle principali novità di quest’anno: l’obbligo, da parte dei Caf, di verificare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e conseguentemente i documenti che il contribuente è tenuto ad esibire per permettere tale controllo.
I documenti che non servono. Uno dei punti più importanti della circolare è quello in cui viene ribadito che il Caf non ha l’obbligo di verificare la correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente nella dichiarazione né deve effettuare valutazioni di merito in ordine all’effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito e delle imposte dovute. Ne consegue quindi, come precisato dalla circolare, che il contribuente non dovrà presentare al Caf alcuna documentazione relativa ai componenti reddituali indicati nel modello 730 e cioè i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti o le copie dei contratti di locazione stipulati, né la documentazione relativa alle spese deducibili nella determinazione dei redditi occasionali di lavoro autonomo o d’impresa.
I documenti da presentare. Il contribuente sarà invece tenuto a presentare tutta la documentazione idonea a consentire la verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalle norme in merito alla deducibilità e detraibilità degli oneri sostenuti, alle detrazioni e i crediti d’imposta e allo scomputo delle ritenute d’acconto. Si ribadisce che la documentazione non deve essere necessariamente esibita in originale: basta una semplice fotocopia.
La circolare esemplifica alcuni dei documenti che devono essere necessariamente presentati, riproponendo sostanzialmente l’elenco già esposto nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (documentazione delle ritenute subite, fatture e quietanze relative al pagamento di oneri deducibili e detraibili, attestati di versamento degli acconti d’imposta, copie del modello Unico 98 o 740 per le eccedenze d’imposta riportate alla successiva dichiarazione) ma con un’ulteriore e importante precisazione: per gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta deve essere esibita anche la documentazione necessaria per il loro riconoscimento.
La circolare evidenzia solo due esempi che costituiscono i casi probabilmente più ricorrenti nelle dichiarazioni:
per gli interessi passivi occorrerà presentare la copia del contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale;
per i premi di assicurazione sulla vita occorrerà documentare l’esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione.
Il contribuente, se non è indicato sulla quietanza di pagamento del premio, dovrà quindi produrre copia della polizza dalla quale risulti la durata minima di 5 anni del contratto e l’impossibilità di ottenere prestiti nel periodo di durata minima.
Ne potrebbe però conseguire l’obbligo, per quasi tutti i contribuenti, di presentare i contratti di mutuo poiché dalle quietanze di pagamento non è quasi mai possibile rilevare la data di stipula e il soggetto che lo ha stipulato, e ciò al fine di verificare la sussistenza delle diverse condizioni previste per i mutui stipulati sino al 1990, negli anni 1991 e 1993 o dal 1º gennaio 1993. Per i mutui degli anni 1991 e 1992 non sarà comunque agevole, da parte dei Caf, verificare la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento della deduzione e cioè se l’immobile acquistato è stato ininterrottamente utilizzato come propria abitazione anche se diversa da quella principale.
Nulla dice la circolare in merito alle spese sostenute per le spese mediche e di assistenza specifica o per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione o la locomozione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92. Per queste spese sarà obbligatoria la presentazione del certificato rilasciato dall’apposita commissione o di eventuale dichiarazione sostitutiva.
Presumibilmente dovrà anche essere prodotta copia della sentenza di separazione o divorzio dalla quale risulti l’obbligo di corrispondere al coniuge un assegno periodico.
Quanto ad altra documentazione non elencata nella circolare (ma per la quale si può applicare il principio circa l’obbligo della verifica della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’applicazione di deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta) vi è il caso dei proprietari di immobili locati che hanno ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto: dovranno produrre copia del provvedimento giudiziale e di tutte le dichiarazioni degli anni precedenti al fine del corretto calcolo del credito d’imposta spettante in relazione alle maggiori imposte pagate per effetto degli affitti dichiarati ma non incassati negli anni precedenti.
Cesare Rietto

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