Prima riunione

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI RIFORMA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

L'onorevole Gaetano RABBITO, relatore, riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame integra il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e della imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Con l'art. 1 viene revisionata la normativa sui centri di assistenza fiscale inserendo l'art. 15bis al decreto legislativo n. 241 contenente sostanziali modifiche all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogando il primo comma dell'art. 9 e sancendo l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Con l'art. 2 vengono abrogate le norme non più compatibili con la revisione dei centri di assistenza fiscale operata con l'art. 1, vengono estesi ai centri alcune prerogative dei consulenti del lavoro e viene indicata la copertura finanziaria del provvedimento.

L'art. 3 sancisce l'entrata in vigore al 1o gennaio 1999 delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 241.

L'art. 1 è di portata fortemente innovativa in materia di centri di assistenza fiscale.

Vengono istituiti i centri di assistenza fiscale alle imprese nella forma giuridica di società di capitali senza indicazione di capitale minimo; la Società può essere costituita dalle associazioni di categoria degli imprenditori, presenti nei Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o da associazioni di categoria degli imprenditori di rilevanza nazionale presenti in non meno di trenta province e con non meno del 5% degli iscritti appartenenti alla stessa categoria, iscritti nei registri tenuti dalla Camera di Commercio.
I centri devono avere per oggetto l'assistenza fiscale alle imprese associate alle organizzazioni socie ed in particolare:

la redazione e conservazione delle scritture contabili
la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e tutti gli adempimenti relativi.

Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'IRPEG tenute alla nomina del Collegio sindacale e quelle alle quali non sono applicabili gli studi di settore o svolgono attività per le quali non sono approvati gli studi di settore; fatta eccezione per le società cooperative e loro consorzi.
Il Centro ha l'obbligo di designare uno o più responsabili dell'assistenza fiscale fra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei Ragionieri, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Il responsabile, a richiesta del contribuente, rilascia un visto di conformità in ordine ai dati esposti nelle dichiarazioni predisposte dal Centro e in ordine alla documentazione a supporto, nonché la rispondenza fra le scritture contabili e la relativa documentazione; inoltre, a richiesta del contribuente, assevera che gli elementi contabili ed extra contabili, rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore inviati all'Amministrazione finanziaria, corrispondano alle scritture contabili e ad altra documentazione.
Il visto di conformità e l'asseverazione possano essere rilasciati, se richiesti dal contribuente, dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni relativamente alle dichiarazioni dagli stessi predisposte.
Il visto di conformità e l'asseverazione saranno a base di particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e dei rimborsi da prevedersi con decreto del Ministero delle finanze.
Il Ministro dello finanze stabilirà con regolamento i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività propria, per l'iscrizione in apposito albo, per il trasferimento delle quote o azioni, sempre fra soggetti aventi diritto alla costituzione dei centri, ed i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Per le violazioni commesse sulla veridicità degli elementi forniti all'Amministrazione finanziaria o infedele visto di conformità e asseverazione vengono previste delle sanzioni pecuniarie da lire 500 mila a 5 milioni, la revoca dell'autorizzazione, la sospensione cautelare, fino alla inibizione della facoltà di rilascio del visto e della asseverazione.

Vengono inoltre definiti i Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati. Tali Centri, sotto forma di società di capitali senza indicazione di capitale minimo, possono essere costituiti dalle organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti e pensionati aventi complessivamente non meno di 50 mila aderenti, dai sostituti di imposta di cui all'art. 23 del DPR 600/73 con almeno 50 mila dipendenti o da associazioni di lavoratori promotrici di enti di patronato con non meno di 50 mila aderenti.
L'oggetto sociale dei Centri deve prevedere lo svolgimento di attività di assistenza fiscale in favore dei contribuenti non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ad eccezione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa, in particolare la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura degli adempimenti di carattere tributario.
I Centri nominano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale scelti fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o dei Ragionieri con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Il Ministero delle finanze stabilisce con regolamenti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale e per le iscrizioni in apposito Albo, nonché per la cessione delle quote o azioni fra i soggetti aventi diritto di istituire i Centri.
Il responsabile dell'assistenza rilascia, su richiesta del contribuente il visto di conformità dei dati contenuti in dichiarazione e la relativa documentazione.
I Centri, oltre alla predisposizione della dichiarazione e al visto di conformità, comunicano i risultati al sostituto di imposta e curano l'invio telematico delle dichiarazioni, previa consegna al contribuente di copia della dichiarazione stessa e del prospetto di liquidazione delle imposte.
I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciano, su richiesta del contribuente, il visto di conformità sulle dichiarazioni da loro predisposte.
Vengono previste sanzioni pecuniarie e non, per il rilascio di infedele visto di conformità.
I sostituti di imposta devono tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi predisposte dai centri, devono effettuare i relativi conguagli a credito o a debito dell'imposta.
I sostituti di imposta hanno la facoltà di prestare assistenza fiscale nei confronti dei loro sostituiti; ove non venga esercitata tale facoltà, hanno l'obbligo di consentire a terzi la raccolta dei dati e dei documenti necessari per l'assistenza fiscale.

Infine viene prevista una particolare certificazione tributaria per i titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, con gli effetti di ridurre a tre anni il termine di prescrizione per gli accertamenti induttivi e gli accertamenti basati sugli studi di settore e di evitare, in caso di presentazione di ricorso, l'iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni amministrative prima della sentenza della Commissione tributaria provinciale.
La certificazione tributaria può essere rilasciata dai revisori contabili che siano iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei Ragionieri e dei consulenti del lavoro con anzianità professionale di almeno 5 anni e che abbiano rilasciato, al medesimo contribuente il visto di conformità e l'asseverazione.
Per il rilascio di certificazione tributaria infedele si applica la sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni e la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione a seguito di tre violazioni nell'arco di un biennio.

Lo schema di decreto legislativo in esame ha notevole portata innovativa in materia in quanto, vengono istituti enti e strumenti che devono fungere da valido supporto e di utilità sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti con l'obiettivo della modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

 

Seconda riunione

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
SALVATORE BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,30.

Schema di decreto legislativo recante norme integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma dei centri di assistenza fiscale
(Esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

In apertura di seduta interviene il senatore Giancarlo PASQUINI che svolge alcune brevi considerazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente Salvatore BIASCO dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e dà la parola all'onorevole Gaetano Rabbito, relatore.
Egli ribadisce il carattere innovativo della nuova disciplina dei centri di assistenza fiscale. Ritiene estremamente positiva la disciplina sulla certificazione tributaria in quanto si pone quale strumento di primaria verifica delle dichiarazioni in essa contenute e che pertanto rappresenta uno strumento utile sia per l'Amministrazione finanziaria che per la tutela del contribuente.
Premesse tali considerazioni sottolinea la necessità di procedere alla certificazione in maniera puntuale ed efficace conseguendo il sicuro vantaggio della certezza per le dichiarazioni certificate.
Occorre altresì riflettere, se ci si pone come obiettivo primario la qualità della certificazione tributaria, sulla possibilità di stabilire un numero massimo di certificazioni da assegnare a ciascun responsabile in vista di una maggiore attendibilità della certificazione stessa.
Ulteriore elemento di riflessione riguarda il regime delle sanzioni previste dalla nuova disciplina che, essendo di natura personale, richiederebbero idonei strumenti di garanzia per la tutela dell'Amministrazione finanziaria in sede di riscossione e per la tutela del contribuente quale responsabile solidale.
Un ulteriore elemento di riflessione dovrebbe riguardare l'opportunità di estendere l'assistenza fiscale alle società di capitali, attualmente non inserite fra i soggetti destinatari dell'assistenza fiscale dei Centri, e le strutture di assistenza fiscale già esistenti, ma gestite da associazioni di categoria non organizzate sotto forma di società di capitale.
In conclusione ritiene che tale riforma mirando al raggiungimento dell'obiettivo della qualità della certificazione tributaria potrà consentire all'Amministrazione finanziaria di dedicare le proprie risorse a verifiche e controlli di maggiore consistenza.

Il Presidente Salvatore BIASCO rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

 

Terza riunione

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Salvatore BIASCO comunica che è da oggi attivo un sito Internet dedicato alla Commissione, il quale fa parte del più ampio sito Parlamento già da qualche tempo in rete. L'indirizzo completo è: www.senato.it/parlam/bicam/riffisc/home.htm.
Nel sito sono disponibili una nota introduttiva sulle funzioni e sulle competenze della Commissione, dati relativi alla sua composizione, e la legge istitutiva. Sono anche disponibili l'
iter dei pareri dati, assieme al testo definitivo dei provvedimenti, ed il termine per l'espressione dei pareri non ancora resi, assieme agli schemi dei relativi decreti. Il sito, che rappresenta una nuova forma (benchè non ufficiale) di pubblicità dei lavori parlamentari, è organizzato con modalità pari da renderlo utilizzabile compatibilmente con la complessità della materia, anche dal pubblico non specializzato.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante norme integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto iniziato nella seduta del 9 dicembre e proseguito il 10 dicembre successivo.

Il presidente Salvatore BIASCO avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere, già portata a conoscenza dei componenti la Commissione. Nel termine stabilito sono pervenute alcune proposte di modifica: sia queste, sia il parere sono pubblicati in allegato ai resoconti della seduta odierna. Avverte inoltre che, essendo alcuni emendamenti riferiti direttamente allo schema di decreto legislativo, anzichè alla proposta di parere del relatore, essi saranno considerati come emendamenti al testo del parere, anche ai fini dell'ordine di votazione.
Ricorda altresì che nelle precedenti sedute si era conclusa la discussione generale, ed aveva avuto luogo la replica del relatore.

Il deputato Gaetano RABBITO, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Oss. 1, fatto proprio dal presidente in assenza del presentatore, che la Commissione respinge.

Il presidente Salvatore BIASCO, fa propri gli emendamenti A.2 e B.1, e li ritira dopo che il deputato Gaetano RABBITO, relatore, ha formulato un invito in tal senso.

Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha fatto proprio l'emendamento D.01, il deputato Gaetano RABBITO, relatore, esprime parere contrario, ritenendo che l'impianto del provvedimento governativo non consenta di formulare ipotesi di esclusività. La Commissione respinge quindi l'emendamento.

Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha fatto proprio l'emendamento D.02, il deputato Gaetano RABBITO, relatore, invita a ritirarlo. Il presidente Salvatore BIASCO ritira l'emendamento.

Il deputato Gaetano RABBITO, relatore, esprime quindi parere contrario sull'emendamento D.03 il cui accoglimento comporterebbe lo slittamento di un anno dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento. La Commissione lo respinge.

Il senatore Antonio D'ALÌ, accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio emendamento 4.01.

Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, relatore, si è dichiarato contrario all'emendamento 5.1 Pasquini, il senatore Giancarlo PASQUINI ritiene che si debba mantenere la possibilità per i CAF di certificare anche gli adempimenti delle società di capitali prive di collegio sindacale con un fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire. L'introduzione dei CAF per le imprese rischia nel caso contrario di risultare inutile. Il presidente Salvatore BIASCO, dopo aver ricordato che le organizzazioni di artigiani e commercianti non sembrano interessate alla modifica, nota che i contenuti dell'emendamento in esame si collegano con l'emendamento 6.01, ed il senatore Renato ALBERTINI invita a porre in votazione l'emendamento. La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1.

Il deputato Alessandro REPETTO illustra il proprio emendamento 5.01, che riconosce il rilievo assunto dal cosiddetto "terzo settore", e ne concretizza le possibilità organizzative. Il relatore Gaetano RABBITO si rimette in proposito alla Commissione, notando che le associazioni in questione dovrebbero associarsi per beneficiare delle possibilità in tal modo offerte.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.01.

Dopo che il relatore Gaetano RABBITO si è dichiarato contrario all'emendamento 5.02, il Presidente Salvatore BIASCO nota che esso incide sulla medesima materia di cui all'emendamento 11.03, e ne dispone l'esame congiunto.

Il deputato Alessandro REPETTO illustra quindi l'emendamento 11.03; intervengono altresì i senatori Giancarlo PASQUINI, Renato ALBERTINI e il deputato Giorgio BENVENUTO.

Il relatore Gaetano RABBITO propone una formulazione alternativa ai due emendamenti in esame consistente in una osservazione da collocare dopo il punto 13 della proposta di parere. Il deputato Alessandro REPETTO ritira quindi il proprio emendamento 11.03, dopo che il senatore Francesco Saverio BIASCO ha sottoscritto l'emendamento 5.02 D'Alì. Intervengono quindi i senatori Renato ALBERTINI, Francesco Saverio BIASCO, Giancarlo PASQUINI, ed i deputati Giorgio BENVENUTO, Alessandro REPETTO e Mauro AGOSTINI, nonchè il presidente Salvatore BIASCO.

La Commissione, dopo prova e controprova, approva la proposta del relatore. Risulta assorbito l'emendamento 5.02.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, dopo aver illustrato il proprio emendamento 6.01, facendo presente che esso garantisce la funzionalità dei CAF per le imprese, lo ritira, accogliendo l'invito del relatore.

Dopo che il relatore Gaetano RABBITO ha invitato al ritiro dell'emendamento 7.1, riservandosi di formalizzare il proprio parere il senatore Renato ALBERTINI insiste per la votazione, facendo presente l'opportunità di prevedere almeno garanzie assicurative o bancarie per l'ipotesi di danni subiti dal contribuente per fatto del responsabile dell'assistenza fiscale. Dopo che il relatore Gaetano RABBITO ha ribadito che l'attuale disciplina limita le ipotesi di sanzioni a carico del contribuente che si avvalga dell'assistenza fiscale, la Commissione respinge l'emendamento 7.1.

Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI ha illustrato il proprio emendamento 11.2, e che il relatore Gaetano RABBITO ha fatto presente di poter accoglierne la seconda parte, relativa alle previsioni di incompatibilità, dichiarandosi viceversa contrario alla soppressione della data che trasformerebbe la norma da transitoria a permanente, il presidente Salvatore BIASCO dispone la votazione dell'emendamento per parti separate, come individuate dal relatore. La Commissione approva le due parti dell'emendamento, respingendo quindi l'emendamento 11.01, dopo che il senatore Antonio D'ALÌ non ha accolto l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Il presidente Salvatore BIASCO constata che la prima parte dell'emendamento 11.03, corrispondente al punto a), risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 5.02; risulterebbe per alcuni profili assorbita anche la parte riferita al punto c). Il deputato Alessandro REPETTO, su invito del relatore, ritira comunque il proprio emendamento 11.03. Risulta ritirato dal presentatore anche l'emendamento 11.04 D'Alì.

Dopo che il deputato Giorgio BENVENUTO si è dichiarato favorevole all'emendamento 12.1 Pasquini concernente il delicato rapporto con il mondo giovanile, il relatore Gaetano RABBITO si rimette in proposito alla Commissione, la quale lo approva. Il relatore fa proprio anche, in assenza della presentatrice, l'emendamento 13.1, il quale corregge un errore materiale della formulazione del parere.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha illustrato il proprio emendamento 17.1, che intende determinare vantaggi perlomeno logistici per i lavoratori, il relatore Gaetano RABBITO rileva che esso comporta oneri per i CAF, mentre il deputato Giorgio BENVENUTO si dichiara favorevole alle ragioni del senatore Albertini ed il senatore Giancarlo PASQUINI sottolinea che gli oneri sono in stretta dipendenza dalle dimensioni dell'impresa. Dopo interventi del deputato Alessandro REPETTO e del presidente Salvatore BIASCO, la Commissione respinge l'emendamento, respingendo successivamente anche l'emendamento 17.2, per il quale il senatore Renato ALBERTINI non aveva accolto l'invito al ritiro.

Dopo che il relatore Gaetano RABBITO si è dichiarato favorevole alla seconda parte dell'emendamento 17.02, la Commissione la approva, ed il senatore Giancarlo PASQUINI ne ritira la prima parte. Risulta parimenti ritirato dal presentatore l'emendamento n. 17.03, dopo che la Commissione ha approvato una formulazione alternativa proposta dal relatore. Intervengono il deputato Alessandro REPETTO ed i senatori Renato ALBERTINI e Antonio D'ALÌ.

Il relatore Gaetano RABBITO invita quindi al ritiro dell'emendamento 17.04 richiamandosi al dibattito precedentemente svolto sulla natura dei CAF per le imprese.

Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI ha fatto presente che la nozione di tributarista non fa necessariamente riferimento a soggetti professionalmente qualificati dal momento che ad essa non corrisponde una nozione giuridica ben individuata, interviene il presidente Salvatore BIASCO, che condivide le ragioni del senatore Pasquini e del deputato Alessandro REPETTO. La Commissione respinge l'emendamento 17.04.

La Commissione approva quindi, favorevole il relatore, l'emendamento 17.06; dopo interventi del relatore Gaetano RABBITO e il senatore Giancarlo PASQUINI, il senatore Renato ALBERTINI ritira il proprio emendamento 18.2.

Il senatore Giancarlo PASQUINI ritira quindi il proprio emendamento 20.01 dopo che il relatore Gaetano RABBITO ha proposto una formulazione alternativa che ne recepisce i contenuti all'interno del punto 17 del parere.

La Commissione, approva quindi, dopo l'intervento del deputato Alessandro REPETTO, l'emendamento 20.02 Salvatore Biasco, il quale corregge un errore materiale relativo ad altro decreto legislativo.

Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha riscontrato l'assenza dei presentatori degli emendamenti Oss.2, A1, 5.2, 11.1, 11.02, 12.2, 16.01, 17.01, 17.05, 18.1, 19.1 e 20.1, ai quali pertanto si intende che essi abbiano rinunciato, il relatore Gaetano RABBITO propone due ulteriori modifiche al proprio parere, che la Commissione approva.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del deputato Alessandro REPETTO la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al Governo sullo schema di decreto legislativo in esame, con le osservazioni di cui alla proposta di parere del relatore, come modificata dagli emendamenti accolti, autorizzando altresì il presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

Allegato 1

PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241 (RELATORE ON. RABBITO)

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo integrativo del decreto legislativo n. 241 del 1997, sottoposto dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.
La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge n. 662 del 1996 e successive correzioni

Esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

Osservazioni generali

La portata innovativa del decreto legislativo in esame e l'istituzione di enti e istituti che devono fungere da valido strumento di utilità ed efficienza sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti, richiedono che venga prestata particolare attenzione alle scelte normative. Infatti, il decentramento delle funzioni di filtro e di controllo, in particolare per quelle fino ad ora svolte da soggetti pubblici, può funzionare in maniera efficace solo se viene previsto il massimo rigore e viene garantita la massima qualità dell'assistenza prestata e dei relativi controlli sia formali che sostanziali.
Pertanto:

a) per ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la Commissione condivide le scelte del Governo in materia e lo incoraggia anche a rafforzare i requisiti richiesti;
b) ritiene che occorra prevedere un incremento delle garanzie, attualmente insufficienti, sia per i contribuenti che per l'amministrazione finanziaria, per il corretto adempimento e pagamento delle eventuali sanzioni irrogate con riferimento alle attività previste dal decreto in esame;
c) che occorra limitare il numero di visti per singolo certificatore.

In connessione alle garanzie di rigore previste dalla legge;

d) la Commissione ritiene, altresì, opportuno prevedere un aumento dei vantaggi previsti per i contribuenti che decidono di avvalersi della certificazione tributaria.

Osservazioni specifiche

1. Si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere ad una riformulazione del testo sotto il profilo della tecnica normativa, eventualmente prevedendo l'inserimento della nuova disciplina come un nuovo capo del decreto legislativo n. 241 del 1997.
2. Si invita il Governo a verificare se non possa essere preferibile, al fine di una maggiore chiarezza ed organicità del testo, modificarlo procedendo ad una riformulazione delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina (soggetti abilitati, attività dei centri, sanzioni, etc.) inserendole in articoli omogenei per materia.
3. La Commissione ritiene necessario, per quanto riguarda le disposizioni in materia di sanzioni, chiarire che resta salva l'applicazione, in caso di violazioni da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, delle sanzioni tributarie non penali previste dai decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997.
4. Si invita, inoltre, il Governo a correggere gli errori materiali contenuti nello schema di decreto (a titolo di esempio si segnalano: la soppressione, prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera
b), del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n.16 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 1993, in luogo del comma 8-bis; la previsione di cui alla lettera f) dell'articolo 2, che abroga il comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 449 del 1997, interamente sostitutivo del comma 22, dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, la cui abrogazione è già prevista alla lettera a) dello stesso articolo), ed a chiarire se l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 330 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 1994, debba interpretarsi nel senso che si intende stabilire che i compensi corrisposti dallo Stato ai sostituti d'imposta debbono intendersi come corrispettivi ai fini IVA.

Assistenza fiscale alle imprese

5. Valuti il Governo l'opportunità di escludere l'assistenza fiscale presso i Caf alle società di capitali con alcune limitate eccezioni (ad esempio, le cooperative, i consorzi, le società unipersonali e le società di capitale artigiane).
6. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf imprese e dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità" e le "asseverazioni" per singolo responsabile dell'assistenza o per singolo professionista.
7. La Commissione, pur condividendo la scelta di eliminare i gravosi e forse superflui obblighi che hanno portato alla impossibilità di istituire fino ad oggi i Caf imprese e che deve essere valutata in maniera positiva, ritiene che l'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche sanzioni necessiti di congrue garanzie per la loro riscossione per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
8. Considerato che l'ambito operativo dei Caf viene ampliato e che le stesse attività possono essere legittimamente svolte anche all'interno delle associazioni di categoria con il trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460/97, chiarisca il Governo che solo l'attività di assistenza fiscale vera e propria rimane oggettivamente commerciale e non anche le altre.
9. Poichè la nuova disciplina dell'assistenza fiscale comporta per le strutture delle associazioni di categoria scelte che incidono sui loro statuti, la Commissione ritiene opportuno che, limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 460/97, sia prevista una proroga per il termine per gli adempimenti statutari previsti dalla stessa legge modificati dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
10. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la motivazione che porta ad escludere dall'assistenza le società che svolgono attività per le quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore e valuti una sua eventuale modifica.
11. Il Governo valuti la possibilità di prevedere la delega alla costituzione di un Caf imprese anche a società cooperative o società consortili, già costituite alla data del 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità associati alle associazioni nazionali deleganti, ovvero alle organizzazioni aderenti. A tal fine dovrà essere adeguato lo statuto della cooperativa o della società consortile delegata.

Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

12. Valuti il Governo l'opportunità di escludere l'assistenza fiscale per i soggetti possessori dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa se non anche in presenza di reddito di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati.
13. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf imprese, valuti il Governo l'opportunità di introdurre limitazioni annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità", tenendo anche conto della struttura del centro ed al numero dei responsabili dell'assistenza.
14. L'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche sanzioni, richiede anche che siano previste congrue garanzie per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
15. Con riferimento ai controlli che devono essere espletati per verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazione alla relativa documentazione, chiarisca il Governo se, come la Commissione riterrebbe debba essere, essi si riferiscono a tutti i dati contenuti nella dichiarazione predisposta.
16. Chiarisca il Governo i contenuti della prevista possibilità dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di rilasciare alle medesime condizioni dei Caf dipendenti il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni unificate, specificando le attività che possono essere svolte da tali soggetti.
17. Con riferimento alla assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Caf dipendenti, occorre rendere efficace e funzionale la nuova disciplina. In questa ottica, valuti il Governo le migliori forme per garantire tali esigenze, ad esempio, prevedendo la possibilità per i sostituti d'imposta di prestare assistenza anche mantenendo il regime di convenzioni, attualmente in vigore, e specificando e limitando i contenuti dell'obbligo di consentire la raccolta degli atti e documenti necessari per lo svolgimento di tali attività per coloro che non prestano assistenza fiscale (eventualmente con riferimento al numero dei dipendenti).

Certificazione tributaria

18. La Commissione ritiene, come già anticipato nelle osservazioni generali, che sia opportuno rafforzare gli incentivi ai contribuenti che intendono avvalersi della certificazione tributaria. Tra gli incentivi da considerare si propone di escludere l'utilizzo dell'accertamento induttivo (sia ai fini delle imposte sui redditi che in materia di IVA) per le imprese che intendono avvalersi della certificazione tributaria, ad eccezione dei casi di particolare gravità come, ad esempio, la sottrazione di scritture contabili, la mancata emissione di fatture, etc. e prevedere limitazioni temporali anche in ordine ad accessi, verifiche ed ispezioni.
19. La Commissione ritiene opportuno, considerata l'importanza degli adempimenti per la certificazione tributaria, e la giusta indicazione di specifiche sanzioni, prevedere congrue garanzie per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono ai professionisti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
20. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni annuali alla possibilità di apporre la certificazione tributaria per singolo professionista.

Allegato 2

EMENDAMENTI

Nelle Osservazioni generali, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

La Commissione, considerati gli obblighi burocratici ed i costi per l'amministrazione pubblica, invita il Governo a valutare la possibilità di eliminare il modello 730 (dipendenti e pensionati) e apportare delle semplici integrazioni al modello 101.
Oss. 1.
Thaler Ausserhofer

Alle Osservazioni generali, dopo le parole: massima qualità inserire le seguenti: e professionalità.
Oss. 2.
Thaler Ausserhofer

Alle Osservazioni generali, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: soprattutto per quanto riguarda i requisiti di professionalità di chi svolge l'attività di assistenza fiscale.
A. 1.
Thaler Ausserhofer

Alla lettera a) aggiungere, in fine il seguente periodo: La Commissione ritiene che sia per i Caf imprese che per i Caf dipendenti il collegio sindacale debba essere obbligatorio e composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra i dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali, iscritti ai relativi albi e al registro dei revisori contabili.
A. 2.
Thaler Ausserhofer

Alle Osservazioni generali, alla lettera b) dopo le parole: l'amministrazione finanziaria, inserire le seguenti: prevedendo per i Caf l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione idonea a garantire il risarcimento del danno patrimoniale causato ai contribuenti dai centri stessi nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.
B. 1.
Thaler Ausserhofer

Nelle Osservazioni generali, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) la Commissione ritiene assolutamente necessario che l'oggetto sociale dei centri debba essere definito più precisamente nel senso di prevedere esclusivamente lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.
D. 01.
Thaler Ausserhofer

Nelle Osservazioni generali, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) la Commissione ritiene assolutamente necessario, per garantire la professionalità dei lavori svolti dai centri, preporre in ogni ufficio operativo decentrato un responsabile dell'assistenza fiscale.
D. 02.
Thaler Ausserhofer

Alla fine dell'articolo 3 aggiungere le seguenti parole: Le nuove norme si applicheranno alle dichiarazioni da presentare per il periodo di imposta 1999.
D. 03.
D'Alì

All'articolo 77-bis, comma 2, sostituire il termine: previa con il termine: mediante.
4.01.
D'Alì

Il punto 5 dello schema di parere del relatore è soppresso.
5.1.
Pasquini

Sostituire il punto 5) con il seguente:

5) la Commissione ritiene necessario escludere l'assistenza fiscale presso i Caf alle società di capitali con l'eccezione delle cooperative e dei consorzi.
5.2.
Thaler Ausserhofer

Dopo il punto b) inserire il seguente:

c) associazioni di promozione sociale presenti con strutture organizzate in tutte le regioni e almeno in 30 province promotrici di imprese sociali costituite sia nella forma di impresa che nella forma di Ente non commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 460/97.
5.01.
Repetto

All'articolo 77-bis, comma 5 aggiungere dopo le parole: responsabili dell'assistenza fiscale le seguenti parole: i soggetti individuati nel terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5.02.
D'Alì

All'articolo 1 dopo il punto 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il responsabile dell'assistenza fiscale, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall'articolo 77-octies, comma 1, può rilasciare altresì la certificazione tributaria, su richiesta del contribuente assistito.
6.01.
Pasquini

Al termine del punto n. 7 del parere, è aggiunto il seguente periodo: È inoltre necessario che il Governo stabilisca espressamente apposite garanzie assicurative per la responsabilità civile ovvero garanzie fideiussorie per il risarcimento del danno subito dal contribuente a causa degli errori compiuti dal responsabile dell'assistenza fiscale.
7.1.
Albertini

Sopprimere il punto 11).
11.1.
Thaler Ausserhofer

Al punto 11 dello schema di parere sopprimere le parole da: già costituite alla data del 1997 fino alla fine del punto.
Aggiungere, in fine le seguenti parole: In tal caso il Governo preveda specifiche norme di incompatibilità, per conflitto di interessi, tra le figure dei soci o consorziati e quelle di utenti del servizio.
11.2.
Pasquini

All'articolo 77-ter, comma 2 sostituire le parole di capitali con le seguenti: a responsabilità limitata, con capitale minimo pari a lire 100.000.000 o nella forma di società per azioni, con capitale minimo pari a lire 200.000.000.
11.01.
D'Alì

Dopo il punto 11) aggiungere il seguente:

11-bis). La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di sopprimere il compenso, a carico del bilancio dello Stato, di cui al comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
11.02.
Thaler Ausserhofer

Dopo il punto 11 aggiungere il seguente 11-bis:

a) Si ritiene opportuno annoverare tra i soggetti responsabili dell'assistenza fiscale nell'ambito dei Centri, anche i dipendenti delle associazioni che li hanno istituiti, in possesso dei requisiti professionali voluti dalla legge per la tutela degli associati avanti le Commissioni Tributarie (articolo 12, decreto legislativo n. 546/92).
Questa modifica all'attuale schema di decreto, che prevede i soli commercialisti e ragionieri, potrebbe essere limitata alla fase iniziale di avvio del nuovo istituto del CAF, per consentirne la ponderata attuazione nel segno della continuità con le realtà associative dai quali scaturiscono.
La durata temporale della norma potrebbe coincidere con i due anni previsti dalla legge delega per la correggibilità dei provvedimenti delegati.

b) Emerge dalle dichiarazioni espresse dal relatore in sede di Commissione, la volontà di suggerire al Governo una qualche forma di "contingentamento" dei visti, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie previsti dallo schema di decreto.
Ciò appare in insanabile contrasto con la
ratio della nuova legge e con la filosofia che ha animato l'Amministrazione finanziaria e tutte le parti in causa nella costruzione del sistema CAF.
Attese le complesse funzioni e la delicatezza dei controlli che devono essere posti in essere nei confronti di tutti i "clienti" del Centro ed in particolare di quelli che chiedono il visto di conformità, l'asseverazione o la certificazione tributaria, non si vede perchè debba negarsi loro questo diritto riconosciuto dalla legge al solo fine di rispettare una astratta limitazione quantitativa stabilita
a priori.

c) Sembra opportuno ribadire, per rafforzare credibilità e coerenza della nuova normativa, la necessità che siano meglio definiti i benefici per i contribuenti che richiedano le varie forme di visto, asseverazione e di certificazione.

Le disposizioni, così come formulate, appaiono ancora generiche rispetto alle aspettative che l'avvio dei nuovi Centri creerà, soprattutto con riferimento alla pregnante affidabilità di dati e comportamenti che questi dovranno verificare, a richiesta, durante tutte le fasi della lavorazione delle contabilità prima e delle dichiarazioni poi.
11.03.
Repetto

All'articolo 77, comma 3, aggiungere dopo le parole: responsabili dell'assistenza fiscale le seguenti parole: i soggetti individuati nel terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
11.04.
D'Alì

Il punto 12 dello schema di parere è soppresso.
12.1.
Pasquini

Al punto 12) sostituire le parole: Valuti il Governo l'opportunità di con le seguenti: La Commissione ritiene opportuno.
12.2.
Thaler Ausserhofer

Al punto 13), dopo le parole: Caf imprese inserire le seguenti: e dai Caf per i lavoratori dipendenti e pensionati.
13.1.
Thaler Ausserhofer

Alle osservazioni specifiche inerenti in particolare i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati aggiungere il seguente punto:

16-bis. Con riferimento all'obbligo dei centri di designare uno o più responsabili dell'assistenza fiscale, il Governo consideri di annoverare tra questi i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
16.01.
Frosio Roncalli

Al termine del punto n. 17 del parere, si aggiunga il seguente periodo: È necessario prevedere, in tal senso, che i sostituti d'imposta, qualora non prestino assistenza fiscale ai dipendenti ed ai pensionati, mettano a disposizione locali di proprietà adeguati allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caf.
17.1.
Albertini

Al termine del punto n. 17 del parere, si aggiunga il seguente periodo: È altresì opportuno prevedere che il sostituto d'imposta, in accordo con i sindacati, possa stipulare apposite convenzioni con un ristretto numero di Caf più rappresentativi garantendo ai propri dipendenti la facoltà di scelta.
17.2.
Albertini

Alle osservazioni specifiche inerenti in particolare i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati aggiungere il seguente punto:

16-bis. Valuti il Governo l'opportunità di istituire i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno ventimila aderenti.
17.01.
Frosio Roncalli

Agli effetti della responsabilità, è sufficientemente comprensibile il significato di diretto controllo o responsabilità del centro autorizzato di assistenza, nel caso che le dichiarazioni e le scritture contabili siano redatte dal contribuente o da impresa scelta dal contribuente medesimo (articolo 1, comma 4).
Appare invece alquanto incerta l'estensione del concetto di responsabilità, se si tiene conto che possono usufruire dei servizi del centro autorizzato di assistenza anche società a responsabilità limitata, fino a 10 miliardi di ricavi, e società cooperative di qualsiasi dimensione.
Essendo abolita l'obbligatorietà di sottoporre i CAF alla certificazione di bilancio ed ipotizzando che la nuova disciplina produca i suoi effetti dal periodo in corso dal 1o gennaio 1999 (secondo il testo proposto alla Commissione), il dubbio riguarda la certificazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 1998.
17.02.
Pasquini

All'articolo 77-quinquies, comma 1, sostituire la cifra: 25.000 con la seguente: 35.000.
17.03.
D'Alì

Dopo il punto n. 17 del parere, si aggiunga il seguente:

17-bis. È opportuno prevedere che, tra i soggetti abilitati alla certificazione prevista dal provvedimento in esame, vengano inseriti, pur in ossequio ai limiti ivi stabili, anche i tributaristi in qualità di professionisti e dell'amministrazione finanziaria, così come sancito dalla Corte costituzionale.
17.04.
Albertini

Dopo il punto 17 aggiungere il seguente:

17-bis. La Commissione ritiene opportuno garantire esplicitamente la possibilità di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei liberi professionisti iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti, dei ragionieri e dei Consulenti del lavoro.
17.05.
Thaler Ausserhofer

All'articolo 77-ter si invita ad inserire dopo il comma 3 il seguente:

3-bis. È consentito alle associazioni che già svolgono, a favore dei propri associati, attività di assistenza e consulenza in materia contabile-tributaria, di conferire ai centri i beni utilizzati a tale scopo, senza oneri impositivi sia diretti che indiretti.
17.06.
D'Alì

Sopprimere il punto 18.
18.1.
Frosio Roncalli

Al punto 18 del parere, il secondo periodo è soppresso.
18.2.
Albertini

Sopprimere il punto 19.
19.1.
Frosio Roncalli

Sopprimere il punto 20.
20.1.
Frosio Roncalli

Al punto 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sono abrogati i commi da 1 a 7, da 10 a 13 e da 14 a 24 dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
20.01.
Pasquini

Aggiungere in fondo al parere:

Segnalazione di errore concernente altri decreti:

la Commissione ritiene di dover segnalare al Governo un probabile errore di trascrizione laddove emerge che l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come riformulato ad opera del decreto legislativo n. 314 del 1997, non prevede più l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato e gli Organi di rilevanza costituzionale di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di redditi di capitale. Benchè si tratti di ipotesi non molto frequenti sarebbe comunque urgente provvedere a correggere tale svista perchè sarebbe una grave incongruenza, dopo la riforma delle rendite finanziarie e dei redditi di capitale consentire tale discriminazione tra i contribuenti.
20.02.
Biasco

Allegato 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo integrativo del decreto legislativo n. 241 del 1997, sottoposto dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.
La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema del decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge n. 662 del 1996 e successive correzioni.

Esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

Osservazioni generali

La portata innovativa del decreto legislativo in esame e l'istituzione di enti e istituti che devono fungere da valido strumento di utilità ed efficienza sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti, richiedono che venga prestata particolare attenzione alle scelte normative. Infatti, il decentramento delle funzioni di filtro e di controllo, in particolare per quelle fino ad ora svolte da soggetti pubblici, può funzionare in maniera efficace solo se viene previsto il massimo rigore e viene garantita la massima qualità dell'assistenza prestata e dei relativi controlli sia formali che sostanziali.
Pertanto:

a) per ciò che riguarda i soggetti coinvolti, la Commissione condivide le scelte del Governo in materia e lo incoraggia anche a rafforzare i requisiti richiesti;
b) ritiene che occorra prevedere un incremento delle garanzie, attualmente insufficienti, sia per i contribuenti che per l'amministrazione finanziaria, per il corretto adempimento e pagamento delle eventuali sanzioni irrogate con incremento alle attività previste dal decreto in esame: che occorra limitare il numero di visti per singolo certificatore.

In connessione alle garanzie di rigore previste dalla legge

c) la Commissione ritiene, altresì, opportuno prevedere un aumento dei vantaggi previsti per i contribuenti che decidono di avvalersi della certificazione tributaria.

Osservazioni specifiche

1. Si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere ad una riformulazione del testo sotto il profilo della tecnica normativa, eventualmente prevedendo l'inserimento della nuova disciplina come un nuovo capo del decreto legislativo n. 241 del 1997.
2. Si invita il Governo a verificare se non possa essere preferibile, al fine di una maggiore chiarezza ed organicità del testo, modificarlo procedendo ad una riformulazione delle disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina (soggetti abilitati, attività dei centri sanzioni, etc.) inserendole in articoli omogenei per materia.
3. La Commissione ritiene necessario, per quanto riguarda le disposizioni in materia di sanzioni, chiarire che resta salva l'applicazione, in caso di violazioni da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, delle sanzioni tributarie non penali previste dai decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997.
4. Occorre tuttavia introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il caso in cui le stesse dopo essere state presentate dal contribuente, non siano state tempestivamente inoltrate all'Amministrazione finanziaria.
5. Si invita, inoltre, il Governo a correggere gli errori materiali contenuti nello schema di decreto (a titolo di esempio si segnalano: la soppressione, prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera
b), del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 16 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 1993, in luogo del comma 8-bis; la previsione di cui alla lettera f) dell'articolo 2, che abroga il comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 449 del 1997, interamente sostitutivo del comma 22, dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, la cui abrogazione è già prevista alla lettera a) dello stesso articolo, ed a chiarire se l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 330 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 1994, debba interpretarsi nel senso che si intende stabilire che i compensi corrisposti dallo Stato ai sostituti d'imposta debbono intendersi come corrispettivi ai fini IVA.
6. Valuti il Governo la possibilità di consentire alle associazioni che già svolgono, in favore dei propri associati, attività di assistenza e consulenza in materia contabile-tributaria, di conferire ai centri i beni utilizzati a tale scopo, senza oneri impositivi, sia diretti sia indiretti.

Assistenza fiscale alle imprese

7. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf imprese e dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni annuali alle possibilità di apporre i "visti di conformità" e le "asseverazioni" per singolo responsabile dell'assistenza o per singolo professionista.
8. La Commissione ritiene che all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto nella parte in cui introduce l'articolo 77-
bis, vadano inseriti tra i soggetti abilitati alla istituzione dei CAF, anche le associazioni di promozione sociale presenti con strutture organizzate in tutte le regioni e almeno in trenta province promotrici di imprese sociali costituite sia nella forma di impresa sia nella forma di Ente non commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997.
9. La Commissione, pur condividendo la scelta di eliminare i gravosi e forse superflui obblighi che hanno portato alla impossibilità di istituire fino ad oggi i Caf imprese e che deve essere valutata in maniera positiva, ritiene che l'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche sanzioni necessiti di congrue garanzie per la loro riscossione per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
10. Considerato che l'ambito operativo dei Caf viene ampliato e che le stesse attività possono essere legittimamente svolte anche all'interno delle associazioni di categoria con il trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, chiarisca il Governo che solo l'attività di assistenza fiscale vera e propria rimane oggettivamente commerciale e non anche le altre.
11. Poichè la nuova disciplina dell'assistenza fiscale comporta per le strutture delle associazioni di categoria scelte che incidono sui loro statuti la Commissione ritiene opportuno che, limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, sia prevista una proroga per il termine per gli adempimenti statutari previsti dalla stessa legge modificati dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
12. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la motivazione che porta ad escludere dall'assistenza le società che svolgono attività per le quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore e valuti una sua eventuale modifica.
13. Il Governo valuti la possibilità di prevedere la delega alla costituzione di un Caf imprese anche a società cooperative o Società consortili, già costituite alla data del 31 dicembre 1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità associati alle associazioni nazionali deleganti, ovvero alle organizzazioni aderenti. A tal fine dovrà essere adeguato lo statuto della cooperativa o della società consortile delegata. In tal caso il Governo preveda specifiche norme di incompatibilità, per conflitto di interessi, tra le figure dei soci o consorziati, e quelle di utenti del servizio.
14. Essendo abolita l'obbligatorietà di sottoporre i CAF alla certificazione di bilancio, ed ipotizzando che una nuova disciplina produca i suoi effetti dal periodo in corso dal 1o gennaio 1999, la Commissione ritiene che vada chiarito il dubbio riguardante la certificazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 1998.

Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

15. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai Caf per i lavoratori dipendenti e pensionati, valuti il Governo l'opportunità di limitazioni annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità", tenendo anche conto della struttura del centro ed al numero dei responsabili dell'assistenza.
16. L'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di specifiche sanzioni, richiede anche che siano previste congrue garanzie per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
17. Valuti il Governo la possibilità di estendere l'individuazione dei soggetti responsabili di cui al comma 5 dell'articolo 77-
bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, anche agli altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, purchè iscritti al registro dei revisori dei conti, ed in possesso di laurea in economia e commercio o di diploma di ragioniere e perito commerciale.
18. Con riferimento ai controlli che devono essere espletati per verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, chiarisca il Governo se, come la Commissione riterrebbe debba essere, essi si riferiscono a tutti i dati contenuti nella dichiarazione predisposta. In tal caso, la Commissione ritiene che tanto più è esteso l'ambito della verifica per conformità, tanto minori devono essere i termini per l'accertamento, e maggiori i compensi per i CAF.
19. Chiarisca il Governo i contenuti della prevista possibilità dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di rilasciare alle medesime condizioni dei Caf dipendenti il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni unificate, specificando le attività che possono essere svolte da tali soggetti.
20. Con riferimento alla assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Caf dipendenti, occorre rendere efficace e funzionale la nuova disciplina. In questa ottica, valuti il Governo le migliori forme per garantire tali esigenze, ad esempio, prevedendo la possibilità per i sostituti d'imposta di prestare assistenza anche mantenendo il regime di convenzioni, attualmente in vigore, in tal caso abrogando espressamente i commi da 1 a 7, da 10 a 13, e da 14 a 24 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e specificando e limitando i contenuti dell'obbligo di consentire la raccolta degli atti e documenti necessari per lo svolgimento di tali attività per coloro che non prestano assistenza fiscale (eventualmente con riferimento al numero dei dipendenti).
21. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine più ampio per la presentazione dei prospetti di liquidazione delle imposte dei sostituti d'imposta, e per le conseguenti operazioni di conguaglio.

Certificazione tributaria

22. La Commissione ritiene, come già anticipato nelle osservazioni generali, che sia opportuno rafforzare gli incentivi ai contribuenti che intendono avvalersi della certificazione tributaria. Tra gli incentivi da considerare si propone di escludere l'utilizzo dell'accertamento induttivo (sia ai fini delle imposte sui redditi che in materia di IVA) per le imprese che intendono avvalersi della certificazione tributaria, ad eccezione dei casi di particolare gravità come, ad esempio, l'infedele certificazione, la sottrazione di scritture contabili, la mancata emissione di fatture, etc. e prevedere limitazioni temporali anche in ordine ad accessi, verifiche ed ispezioni.
23. La Commissione ritiene opportuno, considerata l'importanza degli adempimenti per la certificazione tributaria, e la giusta indicazione di specifiche sanzioni, prevedere congrue garanzie per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si rivolgono ai professionisti. Valuti il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
24. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza prestata dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni annuali alla possibilità di apporre la certificazione tributaria per singolo professionista.

Segnalazione di errore concernente altri decreti

25. La Commissione ritiene di dover segnalare al Governo un probabile errore di trascrizione, laddove emerge che l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come riformulato ad opera del decreto legislativo n. 314 del 1997, non prevede più l'obbligo per le amministrazioni dello Stato e gli organi di rilevanza costituzionale di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di redditi di capitale. Benchè si tratti di ipotesi non molto frequenti, sarebbe comunque urgente provvedere a correggere tale svista, perchè sarebbe una grave incongruenza dopo la riforma delle rendite finanziarie e dei redditi di capitale, consentire tale discriminazione tra i contribuenti.

Fine.

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