Prima riunione
COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1998
Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO
La seduta inizia alle ore 14.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI
RIFORMA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
(Esame e rinvio)
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
L'onorevole Gaetano RABBITO, relatore, riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame integra il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e della imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Con l'art. 1 viene revisionata la normativa sui centri di assistenza fiscale inserendo l'art. 15bis al decreto legislativo n. 241 contenente sostanziali modifiche all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogando il primo comma dell'art. 9 e sancendo l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Con l'art. 2 vengono abrogate le norme non più compatibili con la revisione dei centri di assistenza fiscale operata con l'art. 1, vengono estesi ai centri alcune prerogative dei consulenti del lavoro e viene indicata la copertura finanziaria del provvedimento.
L'art. 3 sancisce l'entrata in vigore al 1o gennaio 1999 delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 241.
L'art. 1 è di portata fortemente innovativa in materia di centri di assistenza fiscale.
Vengono istituiti i centri di assistenza fiscale alle
imprese nella forma giuridica di società di capitali senza
indicazione di capitale minimo; la Società può essere
costituita dalle associazioni di categoria degli imprenditori,
presenti nei Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o da
associazioni di categoria degli imprenditori di rilevanza
nazionale presenti in non meno di trenta province e con non meno
del 5% degli iscritti appartenenti alla stessa categoria,
iscritti nei registri tenuti dalla Camera di Commercio.
I centri devono avere per oggetto l'assistenza fiscale alle
imprese associate alle organizzazioni socie ed in particolare:
la redazione e conservazione delle scritture contabili
la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e tutti gli
adempimenti relativi.
Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette
all'IRPEG tenute alla nomina del Collegio sindacale e quelle alle
quali non sono applicabili gli studi di settore o svolgono
attività per le quali non sono approvati gli studi di settore;
fatta eccezione per le società cooperative e loro consorzi.
Il Centro ha l'obbligo di designare uno o più responsabili dell'assistenza
fiscale fra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o
in quello dei Ragionieri, con rapporto di lavoro autonomo o
subordinato.
Il responsabile, a richiesta del contribuente, rilascia un visto
di conformità in ordine ai dati esposti nelle dichiarazioni
predisposte dal Centro e in ordine alla documentazione a supporto,
nonché la rispondenza fra le scritture contabili e la relativa
documentazione; inoltre, a richiesta del contribuente, assevera
che gli elementi contabili ed extra contabili, rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore inviati all'Amministrazione
finanziaria, corrispondano alle scritture contabili e ad altra
documentazione.
Il visto di conformità e l'asseverazione possano essere
rilasciati, se richiesti dal contribuente, dai soggetti abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni relativamente
alle dichiarazioni dagli stessi predisposte.
Il visto di conformità e l'asseverazione saranno a base di
particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e dei
rimborsi da prevedersi con decreto del Ministero delle finanze.
Il Ministro dello finanze stabilirà con regolamento i criteri e
le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività propria, per l'iscrizione in
apposito albo, per il trasferimento delle quote o azioni, sempre
fra soggetti aventi diritto alla costituzione dei centri, ed i
poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Per le violazioni commesse sulla veridicità degli elementi
forniti all'Amministrazione finanziaria o infedele visto di
conformità e asseverazione vengono previste delle sanzioni
pecuniarie da lire 500 mila a 5 milioni, la revoca dell'autorizzazione,
la sospensione cautelare, fino alla inibizione della facoltà di
rilascio del visto e della asseverazione.
Vengono inoltre definiti i Centri di assistenza fiscale per
i lavoratori dipendenti e pensionati. Tali Centri, sotto forma di
società di capitali senza indicazione di capitale minimo,
possono essere costituiti dalle organizzazioni sindacali di
lavoratori dipendenti e pensionati aventi complessivamente non
meno di 50 mila aderenti, dai sostituti di imposta di cui all'art.
23 del DPR 600/73 con almeno 50 mila dipendenti o da associazioni
di lavoratori promotrici di enti di patronato con non meno di 50
mila aderenti.
L'oggetto sociale dei Centri deve prevedere lo svolgimento di
attività di assistenza fiscale in favore dei contribuenti non
titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ad eccezione
del reddito di collaborazione coordinata e continuativa, in
particolare la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e
la cura degli adempimenti di carattere tributario.
I Centri nominano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale
scelti fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o dei
Ragionieri con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Il Ministero delle finanze stabilisce con regolamenti i criteri
per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza
fiscale e per le iscrizioni in apposito Albo, nonché per la
cessione delle quote o azioni fra i soggetti aventi diritto di
istituire i Centri.
Il responsabile dell'assistenza rilascia, su richiesta del
contribuente il visto di conformità dei dati contenuti in
dichiarazione e la relativa documentazione.
I Centri, oltre alla predisposizione della dichiarazione e al
visto di conformità, comunicano i risultati al sostituto di
imposta e curano l'invio telematico delle dichiarazioni, previa
consegna al contribuente di copia della dichiarazione stessa e
del prospetto di liquidazione delle imposte.
I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni rilasciano, su richiesta del contribuente, il visto
di conformità sulle dichiarazioni da loro predisposte.
Vengono previste sanzioni pecuniarie e non, per il rilascio di
infedele visto di conformità.
I sostituti di imposta devono tenere conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi predisposte dai centri,
devono effettuare i relativi conguagli a credito o a debito dell'imposta.
I sostituti di imposta hanno la facoltà di prestare assistenza
fiscale nei confronti dei loro sostituiti; ove non venga
esercitata tale facoltà, hanno l'obbligo di consentire a terzi
la raccolta dei dati e dei documenti necessari per l'assistenza
fiscale.
Infine viene prevista una particolare certificazione
tributaria per i titolari di reddito di impresa in regime di
contabilità ordinaria, anche per opzione, con gli effetti di
ridurre a tre anni il termine di prescrizione per gli
accertamenti induttivi e gli accertamenti basati sugli studi di
settore e di evitare, in caso di presentazione di ricorso, l'iscrizione
a ruolo delle imposte e delle sanzioni amministrative prima della
sentenza della Commissione tributaria provinciale.
La certificazione tributaria può essere rilasciata dai revisori
contabili che siano iscritti negli Albi dei dottori
commercialisti, dei Ragionieri e dei consulenti del lavoro con
anzianità professionale di almeno 5 anni e che abbiano
rilasciato, al medesimo contribuente il visto di conformità e l'asseverazione.
Per il rilascio di certificazione tributaria infedele si applica
la sanzione amministrativa da 1 a 10 milioni e la sospensione
della facoltà di rilasciare la certificazione a seguito di tre
violazioni nell'arco di un biennio.
Lo schema di decreto legislativo in esame ha notevole portata innovativa in materia in quanto, vengono istituti enti e strumenti che devono fungere da valido supporto e di utilità sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti con l'obiettivo della modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 14,30.
Seconda riunione
COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998
Presidenza del Presidente
SALVATORE BIASCO
La seduta inizia alle ore 13,30.
Schema di decreto legislativo recante norme integrative del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma
dei centri di assistenza fiscale
(Esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.
In apertura di seduta interviene il senatore Giancarlo PASQUINI che svolge alcune brevi considerazioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente
Salvatore BIASCO dichiara chiusa la discussione sulle linee
generali e dà la parola all'onorevole Gaetano Rabbito, relatore.
Egli ribadisce il carattere innovativo della nuova disciplina dei
centri di assistenza fiscale. Ritiene estremamente positiva la
disciplina sulla certificazione tributaria in quanto si pone
quale strumento di primaria verifica delle dichiarazioni in essa
contenute e che pertanto rappresenta uno strumento utile sia per
l'Amministrazione finanziaria che per la tutela del contribuente.
Premesse tali considerazioni sottolinea la necessità di
procedere alla certificazione in maniera puntuale ed efficace
conseguendo il sicuro vantaggio della certezza per le
dichiarazioni certificate.
Occorre altresì riflettere, se ci si pone come obiettivo
primario la qualità della certificazione tributaria, sulla
possibilità di stabilire un numero massimo di certificazioni da
assegnare a ciascun responsabile in vista di una maggiore
attendibilità della certificazione stessa.
Ulteriore elemento di riflessione riguarda il regime delle
sanzioni previste dalla nuova disciplina che, essendo di natura
personale, richiederebbero idonei strumenti di garanzia per la
tutela dell'Amministrazione finanziaria in sede di riscossione e
per la tutela del contribuente quale responsabile solidale.
Un ulteriore elemento di riflessione dovrebbe riguardare l'opportunità
di estendere l'assistenza fiscale alle società di capitali,
attualmente non inserite fra i soggetti destinatari dell'assistenza
fiscale dei Centri, e le strutture di assistenza fiscale già
esistenti, ma gestite da associazioni di categoria non
organizzate sotto forma di società di capitale.
In conclusione ritiene che tale riforma mirando al raggiungimento
dell'obiettivo della qualità della certificazione tributaria
potrà consentire all'Amministrazione finanziaria di dedicare le
proprie risorse a verifiche e controlli di maggiore consistenza.
Il Presidente Salvatore BIASCO rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 14.
Terza riunione
COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1998
Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO
La seduta inizia alle ore 14.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il presidente Salvatore BIASCO comunica che è da oggi
attivo un sito Internet dedicato alla Commissione, il quale fa
parte del più ampio sito Parlamento già da qualche tempo in
rete. L'indirizzo completo è: www.senato.it/parlam/bicam/riffisc/home.htm.
Nel sito sono disponibili una nota introduttiva sulle funzioni e
sulle competenze della Commissione, dati relativi alla sua
composizione, e la legge istitutiva. Sono anche disponibili l'iter
dei pareri dati, assieme al testo definitivo dei provvedimenti,
ed il termine per l'espressione dei pareri non ancora resi,
assieme agli schemi dei relativi decreti. Il sito, che
rappresenta una nuova forma (benchè non ufficiale) di pubblicità
dei lavori parlamentari, è organizzato con modalità pari da
renderlo utilizzabile compatibilmente con la complessità della
materia, anche dal pubblico non specializzato.
PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante norme integrative del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma
della disciplina dei centri di assistenza fiscale
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con
osservazioni)
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto iniziato nella seduta del 9 dicembre e proseguito il 10 dicembre successivo.
Il presidente Salvatore BIASCO avverte che il relatore ha
presentato una proposta di parere, già portata a conoscenza dei
componenti la Commissione. Nel termine stabilito sono pervenute
alcune proposte di modifica: sia queste, sia il parere sono
pubblicati in allegato ai resoconti della seduta odierna. Avverte
inoltre che, essendo alcuni emendamenti riferiti direttamente
allo schema di decreto legislativo, anzichè alla proposta di
parere del relatore, essi saranno considerati come emendamenti al
testo del parere, anche ai fini dell'ordine di votazione.
Ricorda altresì che nelle precedenti sedute si era conclusa la
discussione generale, ed aveva avuto luogo la replica del
relatore.
Il deputato Gaetano RABBITO, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Oss. 1, fatto proprio dal presidente in assenza del presentatore, che la Commissione respinge.
Il presidente Salvatore BIASCO, fa propri gli emendamenti A.2 e B.1, e li ritira dopo che il deputato Gaetano RABBITO, relatore, ha formulato un invito in tal senso.
Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha fatto proprio l'emendamento D.01, il deputato Gaetano RABBITO, relatore, esprime parere contrario, ritenendo che l'impianto del provvedimento governativo non consenta di formulare ipotesi di esclusività. La Commissione respinge quindi l'emendamento.
Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha fatto proprio l'emendamento D.02, il deputato Gaetano RABBITO, relatore, invita a ritirarlo. Il presidente Salvatore BIASCO ritira l'emendamento.
Il deputato Gaetano RABBITO, relatore, esprime quindi parere contrario sull'emendamento D.03 il cui accoglimento comporterebbe lo slittamento di un anno dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento. La Commissione lo respinge.
Il senatore Antonio D'ALÌ, accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio emendamento 4.01.
Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, relatore, si è dichiarato contrario all'emendamento 5.1 Pasquini, il senatore Giancarlo PASQUINI ritiene che si debba mantenere la possibilità per i CAF di certificare anche gli adempimenti delle società di capitali prive di collegio sindacale con un fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire. L'introduzione dei CAF per le imprese rischia nel caso contrario di risultare inutile. Il presidente Salvatore BIASCO, dopo aver ricordato che le organizzazioni di artigiani e commercianti non sembrano interessate alla modifica, nota che i contenuti dell'emendamento in esame si collegano con l'emendamento 6.01, ed il senatore Renato ALBERTINI invita a porre in votazione l'emendamento. La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1.
Il deputato Alessandro REPETTO illustra il proprio emendamento 5.01, che riconosce il rilievo assunto dal cosiddetto "terzo settore", e ne concretizza le possibilità organizzative. Il relatore Gaetano RABBITO si rimette in proposito alla Commissione, notando che le associazioni in questione dovrebbero associarsi per beneficiare delle possibilità in tal modo offerte.
La Commissione accoglie l'emendamento 5.01.
Dopo che il relatore Gaetano RABBITO si è dichiarato contrario all'emendamento 5.02, il Presidente Salvatore BIASCO nota che esso incide sulla medesima materia di cui all'emendamento 11.03, e ne dispone l'esame congiunto.
Il deputato Alessandro REPETTO illustra quindi l'emendamento 11.03; intervengono altresì i senatori Giancarlo PASQUINI, Renato ALBERTINI e il deputato Giorgio BENVENUTO.
Il relatore Gaetano RABBITO propone una formulazione alternativa ai due emendamenti in esame consistente in una osservazione da collocare dopo il punto 13 della proposta di parere. Il deputato Alessandro REPETTO ritira quindi il proprio emendamento 11.03, dopo che il senatore Francesco Saverio BIASCO ha sottoscritto l'emendamento 5.02 D'Alì. Intervengono quindi i senatori Renato ALBERTINI, Francesco Saverio BIASCO, Giancarlo PASQUINI, ed i deputati Giorgio BENVENUTO, Alessandro REPETTO e Mauro AGOSTINI, nonchè il presidente Salvatore BIASCO.
La Commissione, dopo prova e controprova, approva la proposta del relatore. Risulta assorbito l'emendamento 5.02.
Il senatore Giancarlo PASQUINI, dopo aver illustrato il proprio emendamento 6.01, facendo presente che esso garantisce la funzionalità dei CAF per le imprese, lo ritira, accogliendo l'invito del relatore.
Dopo che il relatore Gaetano RABBITO ha invitato al ritiro dell'emendamento 7.1, riservandosi di formalizzare il proprio parere il senatore Renato ALBERTINI insiste per la votazione, facendo presente l'opportunità di prevedere almeno garanzie assicurative o bancarie per l'ipotesi di danni subiti dal contribuente per fatto del responsabile dell'assistenza fiscale. Dopo che il relatore Gaetano RABBITO ha ribadito che l'attuale disciplina limita le ipotesi di sanzioni a carico del contribuente che si avvalga dell'assistenza fiscale, la Commissione respinge l'emendamento 7.1.
Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI ha illustrato il proprio emendamento 11.2, e che il relatore Gaetano RABBITO ha fatto presente di poter accoglierne la seconda parte, relativa alle previsioni di incompatibilità, dichiarandosi viceversa contrario alla soppressione della data che trasformerebbe la norma da transitoria a permanente, il presidente Salvatore BIASCO dispone la votazione dell'emendamento per parti separate, come individuate dal relatore. La Commissione approva le due parti dell'emendamento, respingendo quindi l'emendamento 11.01, dopo che il senatore Antonio D'ALÌ non ha accolto l'invito al ritiro formulato dal relatore.
Il presidente Salvatore BIASCO constata che la prima parte dell'emendamento 11.03, corrispondente al punto a), risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 5.02; risulterebbe per alcuni profili assorbita anche la parte riferita al punto c). Il deputato Alessandro REPETTO, su invito del relatore, ritira comunque il proprio emendamento 11.03. Risulta ritirato dal presentatore anche l'emendamento 11.04 D'Alì.
Dopo che il deputato Giorgio BENVENUTO si è dichiarato favorevole all'emendamento 12.1 Pasquini concernente il delicato rapporto con il mondo giovanile, il relatore Gaetano RABBITO si rimette in proposito alla Commissione, la quale lo approva. Il relatore fa proprio anche, in assenza della presentatrice, l'emendamento 13.1, il quale corregge un errore materiale della formulazione del parere.
Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha illustrato il proprio emendamento 17.1, che intende determinare vantaggi perlomeno logistici per i lavoratori, il relatore Gaetano RABBITO rileva che esso comporta oneri per i CAF, mentre il deputato Giorgio BENVENUTO si dichiara favorevole alle ragioni del senatore Albertini ed il senatore Giancarlo PASQUINI sottolinea che gli oneri sono in stretta dipendenza dalle dimensioni dell'impresa. Dopo interventi del deputato Alessandro REPETTO e del presidente Salvatore BIASCO, la Commissione respinge l'emendamento, respingendo successivamente anche l'emendamento 17.2, per il quale il senatore Renato ALBERTINI non aveva accolto l'invito al ritiro.
Dopo che il relatore Gaetano RABBITO si è dichiarato favorevole alla seconda parte dell'emendamento 17.02, la Commissione la approva, ed il senatore Giancarlo PASQUINI ne ritira la prima parte. Risulta parimenti ritirato dal presentatore l'emendamento n. 17.03, dopo che la Commissione ha approvato una formulazione alternativa proposta dal relatore. Intervengono il deputato Alessandro REPETTO ed i senatori Renato ALBERTINI e Antonio D'ALÌ.
Il relatore Gaetano RABBITO invita quindi al ritiro dell'emendamento 17.04 richiamandosi al dibattito precedentemente svolto sulla natura dei CAF per le imprese.
Dopo che il senatore Giancarlo PASQUINI ha fatto presente che la nozione di tributarista non fa necessariamente riferimento a soggetti professionalmente qualificati dal momento che ad essa non corrisponde una nozione giuridica ben individuata, interviene il presidente Salvatore BIASCO, che condivide le ragioni del senatore Pasquini e del deputato Alessandro REPETTO. La Commissione respinge l'emendamento 17.04.
La Commissione approva quindi, favorevole il relatore, l'emendamento 17.06; dopo interventi del relatore Gaetano RABBITO e il senatore Giancarlo PASQUINI, il senatore Renato ALBERTINI ritira il proprio emendamento 18.2.
Il senatore Giancarlo PASQUINI ritira quindi il proprio emendamento 20.01 dopo che il relatore Gaetano RABBITO ha proposto una formulazione alternativa che ne recepisce i contenuti all'interno del punto 17 del parere.
La Commissione, approva quindi, dopo l'intervento del deputato Alessandro REPETTO, l'emendamento 20.02 Salvatore Biasco, il quale corregge un errore materiale relativo ad altro decreto legislativo.
Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha riscontrato l'assenza dei presentatori degli emendamenti Oss.2, A1, 5.2, 11.1, 11.02, 12.2, 16.01, 17.01, 17.05, 18.1, 19.1 e 20.1, ai quali pertanto si intende che essi abbiano rinunciato, il relatore Gaetano RABBITO propone due ulteriori modifiche al proprio parere, che la Commissione approva.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del deputato Alessandro REPETTO la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al Governo sullo schema di decreto legislativo in esame, con le osservazioni di cui alla proposta di parere del relatore, come modificata dagli emendamenti accolti, autorizzando altresì il presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta.
La seduta termina alle ore 16,15.
Allegato 1
PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241 (RELATORE ON. RABBITO)
La Commissione parlamentare consultiva in materia di
riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo integrativo
del decreto legislativo n. 241 del 1997, sottoposto dal Governo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due
anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti
legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.
La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto
legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge n.
662 del 1996 e successive correzioni
Esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
Osservazioni generali
La portata innovativa del decreto legislativo in esame e l'istituzione
di enti e istituti che devono fungere da valido strumento di
utilità ed efficienza sia per l'amministrazione finanziaria che
per i contribuenti, richiedono che venga prestata particolare
attenzione alle scelte normative. Infatti, il decentramento delle
funzioni di filtro e di controllo, in particolare per quelle fino
ad ora svolte da soggetti pubblici, può funzionare in maniera
efficace solo se viene previsto il massimo rigore e viene
garantita la massima qualità dell'assistenza prestata e dei
relativi controlli sia formali che sostanziali.
Pertanto:
a) per ciò che riguarda i soggetti coinvolti,
la Commissione condivide le scelte del Governo in materia e lo
incoraggia anche a rafforzare i requisiti richiesti;
b) ritiene che occorra prevedere un
incremento delle garanzie, attualmente insufficienti, sia per i
contribuenti che per l'amministrazione finanziaria, per il
corretto adempimento e pagamento delle eventuali sanzioni
irrogate con riferimento alle attività previste dal decreto in
esame;
c) che occorra limitare il numero di visti
per singolo certificatore.
In connessione alle garanzie di rigore previste dalla legge;
d) la Commissione ritiene, altresì, opportuno prevedere un aumento dei vantaggi previsti per i contribuenti che decidono di avvalersi della certificazione tributaria.
Osservazioni specifiche
1. Si invita il Governo a valutare l'opportunità di
procedere ad una riformulazione del testo sotto il profilo della
tecnica normativa, eventualmente prevedendo l'inserimento della
nuova disciplina come un nuovo capo del decreto legislativo n.
241 del 1997.
2. Si invita il Governo a verificare se non possa essere
preferibile, al fine di una maggiore chiarezza ed organicità del
testo, modificarlo procedendo ad una riformulazione delle
disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina (soggetti
abilitati, attività dei centri, sanzioni, etc.) inserendole in
articoli omogenei per materia.
3. La Commissione ritiene necessario, per quanto riguarda le
disposizioni in materia di sanzioni, chiarire che resta salva l'applicazione,
in caso di violazioni da parte dei Caf e dei professionisti
abilitati, delle sanzioni tributarie non penali previste dai
decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997.
4. Si invita, inoltre, il Governo a correggere gli errori
materiali contenuti nello schema di decreto (a titolo di esempio
si segnalano: la soppressione, prevista dall'articolo 2 comma 1
lettera b), del comma 9 dell'articolo 4 del
decreto legge n.16 del 1993, convertito con modificazioni dalla
legge n. 75 del 1993, in luogo del comma 8-bis;
la previsione di cui alla lettera f) dell'articolo
2, che abroga il comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 449 del
1997, interamente sostitutivo del comma 22, dell'articolo 78
della legge n. 413 del 1991, la cui abrogazione è già prevista
alla lettera a) dello stesso articolo), ed a
chiarire se l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge
n. 330 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 473
del 1994, debba interpretarsi nel senso che si intende stabilire
che i compensi corrisposti dallo Stato ai sostituti d'imposta
debbono intendersi come corrispettivi ai fini IVA.
Assistenza fiscale alle imprese
5. Valuti il Governo l'opportunità di escludere l'assistenza
fiscale presso i Caf alle società di capitali con alcune
limitate eccezioni (ad esempio, le cooperative, i consorzi, le
società unipersonali e le società di capitale artigiane).
6. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza
prestata dai Caf imprese e dai singoli professionisti, la
Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni
annuali alla possibilità di apporre i "visti di conformità"
e le "asseverazioni" per singolo responsabile dell'assistenza
o per singolo professionista.
7. La Commissione, pur condividendo la scelta di eliminare i
gravosi e forse superflui obblighi che hanno portato alla
impossibilità di istituire fino ad oggi i Caf imprese e che deve
essere valutata in maniera positiva, ritiene che l'importanza
degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di
specifiche sanzioni necessiti di congrue garanzie per la loro
riscossione per la tutela sia dell'amministrazione che dei
contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le
modalità più adatte per garantire tale esigenza.
8. Considerato che l'ambito operativo dei Caf viene ampliato e
che le stesse attività possono essere legittimamente svolte
anche all'interno delle associazioni di categoria con il
trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460/97,
chiarisca il Governo che solo l'attività di assistenza fiscale
vera e propria rimane oggettivamente commerciale e non anche le
altre.
9. Poichè la nuova disciplina dell'assistenza fiscale comporta
per le strutture delle associazioni di categoria scelte che
incidono sui loro statuti, la Commissione ritiene opportuno che,
limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 460/97, sia prevista una proroga per il
termine per gli adempimenti statutari previsti dalla stessa legge
modificati dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
10. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la motivazione che
porta ad escludere dall'assistenza le società che svolgono
attività per le quali non sono ancora stati approvati gli studi
di settore e valuti una sua eventuale modifica.
11. Il Governo valuti la possibilità di prevedere la delega alla
costituzione di un Caf imprese anche a società cooperative o
società consortili, già costituite alla data del 1997, i cui
soci o consorziati siano e permangano nella loro totalità
associati alle associazioni nazionali deleganti, ovvero alle
organizzazioni aderenti. A tal fine dovrà essere adeguato lo
statuto della cooperativa o della società consortile delegata.
Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
12. Valuti il Governo l'opportunità di escludere l'assistenza
fiscale per i soggetti possessori dei redditi di collaborazione
coordinata e continuativa se non anche in presenza di reddito di
lavoro dipendente, di pensione ed assimilati.
13. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza
prestata dai Caf imprese, valuti il Governo l'opportunità di
introdurre limitazioni annuali alla possibilità di apporre i
"visti di conformità", tenendo anche conto della
struttura del centro ed al numero dei responsabili dell'assistenza.
14. L'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la
giusta previsione di specifiche sanzioni, richiede anche che
siano previste congrue garanzie per la loro riscossione, per la
tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si
rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte
per garantire tale esigenza.
15. Con riferimento ai controlli che devono essere espletati per
verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazione
alla relativa documentazione, chiarisca il Governo se, come la
Commissione riterrebbe debba essere, essi si riferiscono a tutti
i dati contenuti nella dichiarazione predisposta.
16. Chiarisca il Governo i contenuti della prevista possibilità
dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni di rilasciare alle medesime condizioni dei Caf
dipendenti il visto di conformità dei dati esposti nelle
dichiarazioni unificate, specificando le attività che possono
essere svolte da tali soggetti.
17. Con riferimento alla assistenza fiscale prestata dai
sostituti d'imposta e dai Caf dipendenti, occorre rendere
efficace e funzionale la nuova disciplina. In questa ottica,
valuti il Governo le migliori forme per garantire tali esigenze,
ad esempio, prevedendo la possibilità per i sostituti d'imposta
di prestare assistenza anche mantenendo il regime di convenzioni,
attualmente in vigore, e specificando e limitando i contenuti
dell'obbligo di consentire la raccolta degli atti e documenti
necessari per lo svolgimento di tali attività per coloro che non
prestano assistenza fiscale (eventualmente con riferimento al
numero dei dipendenti).
Certificazione tributaria
18. La Commissione ritiene, come già anticipato nelle
osservazioni generali, che sia opportuno rafforzare gli incentivi
ai contribuenti che intendono avvalersi della certificazione
tributaria. Tra gli incentivi da considerare si propone di
escludere l'utilizzo dell'accertamento induttivo (sia ai fini
delle imposte sui redditi che in materia di IVA) per le imprese
che intendono avvalersi della certificazione tributaria, ad
eccezione dei casi di particolare gravità come, ad esempio, la
sottrazione di scritture contabili, la mancata emissione di
fatture, etc. e prevedere limitazioni temporali anche in ordine
ad accessi, verifiche ed ispezioni.
19. La Commissione ritiene opportuno, considerata l'importanza
degli adempimenti per la certificazione tributaria, e la giusta
indicazione di specifiche sanzioni, prevedere congrue garanzie
per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione
che dei contribuenti che si rivolgono ai professionisti. Valuti
il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
20. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza
prestata dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che
sia opportuno introdurre limitazioni annuali alla possibilità di
apporre la certificazione tributaria per singolo professionista.
Allegato 2
EMENDAMENTI
Nelle Osservazioni generali, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
La Commissione, considerati gli obblighi burocratici ed i
costi per l'amministrazione pubblica, invita il Governo a
valutare la possibilità di eliminare il modello 730 (dipendenti
e pensionati) e apportare delle semplici integrazioni al modello
101.
Oss. 1.
Thaler Ausserhofer
Alle Osservazioni generali, dopo le parole: massima
qualità inserire le seguenti: e
professionalità.
Oss. 2.
Thaler Ausserhofer
Alle Osservazioni generali, alla lettera a) aggiungere,
in fine, le seguenti parole: soprattutto per quanto
riguarda i requisiti di professionalità di chi svolge l'attività
di assistenza fiscale.
A. 1.
Thaler Ausserhofer
Alla lettera a) aggiungere, in fine
il seguente periodo: La Commissione ritiene che sia
per i Caf imprese che per i Caf dipendenti il collegio sindacale
debba essere obbligatorio e composto da membri effettivi e
supplenti, nominati tra i dottori commercialisti e i ragionieri e
periti commerciali, iscritti ai relativi albi e al registro dei
revisori contabili.
A. 2.
Thaler Ausserhofer
Alle Osservazioni generali, alla lettera b) dopo
le parole: l'amministrazione finanziaria, inserire
le seguenti: prevedendo per i Caf l'obbligo di
stipulare una polizza di assicurazione idonea a garantire il
risarcimento del danno patrimoniale causato ai contribuenti dai
centri stessi nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.
B. 1.
Thaler Ausserhofer
Nelle Osservazioni generali, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) la Commissione ritiene assolutamente
necessario che l'oggetto sociale dei centri debba essere definito
più precisamente nel senso di prevedere esclusivamente lo
svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.
D. 01.
Thaler Ausserhofer
Nelle Osservazioni generali, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) la Commissione ritiene assolutamente
necessario, per garantire la professionalità dei lavori svolti
dai centri, preporre in ogni ufficio operativo decentrato un
responsabile dell'assistenza fiscale.
D. 02.
Thaler Ausserhofer
Alla fine dell'articolo 3 aggiungere le seguenti parole:
Le nuove norme si applicheranno alle dichiarazioni da
presentare per il periodo di imposta 1999.
D. 03.
D'Alì
All'articolo 77-bis, comma 2,
sostituire il termine: previa con il termine:
mediante.
4.01.
D'Alì
Il punto 5 dello schema di parere del relatore è
soppresso.
5.1.
Pasquini
Sostituire il punto 5) con il seguente:
5) la Commissione ritiene necessario escludere l'assistenza
fiscale presso i Caf alle società di capitali con l'eccezione
delle cooperative e dei consorzi.
5.2.
Thaler Ausserhofer
Dopo il punto b) inserire il seguente:
c) associazioni di promozione sociale
presenti con strutture organizzate in tutte le regioni e almeno
in 30 province promotrici di imprese sociali costituite sia nella
forma di impresa che nella forma di Ente non commerciale ai sensi
del decreto legislativo n. 460/97.
5.01.
Repetto
All'articolo 77-bis, comma 5
aggiungere dopo le parole: responsabili dell'assistenza
fiscale le seguenti parole: i soggetti
individuati nel terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5.02.
D'Alì
All'articolo 1 dopo il punto 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il responsabile dell'assistenza
fiscale, in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti
dall'articolo 77-octies, comma 1, può
rilasciare altresì la certificazione tributaria, su richiesta
del contribuente assistito.
6.01.
Pasquini
Al termine del punto n. 7 del parere, è aggiunto il
seguente periodo: È inoltre necessario che il Governo
stabilisca espressamente apposite garanzie assicurative per la
responsabilità civile ovvero garanzie fideiussorie per il
risarcimento del danno subito dal contribuente a causa degli
errori compiuti dal responsabile dell'assistenza fiscale.
7.1.
Albertini
Sopprimere il punto 11).
11.1.
Thaler Ausserhofer
Al punto 11 dello schema di parere sopprimere le parole
da: già costituite alla data del 1997 fino
alla fine del punto.
Aggiungere, in fine le seguenti parole: In tal caso il Governo
preveda specifiche norme di incompatibilità, per conflitto di
interessi, tra le figure dei soci o consorziati e quelle di
utenti del servizio.
11.2.
Pasquini
All'articolo 77-ter, comma 2
sostituire le parole di capitali con le
seguenti: a responsabilità limitata, con capitale
minimo pari a lire 100.000.000 o nella forma di società per
azioni, con capitale minimo pari a lire 200.000.000.
11.01.
D'Alì
Dopo il punto 11) aggiungere il seguente:
11-bis). La Commissione invita il
Governo a valutare la possibilità di sopprimere il compenso, a
carico del bilancio dello Stato, di cui al comma 22 dell'articolo
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
11.02.
Thaler Ausserhofer
Dopo il punto 11 aggiungere il seguente 11-bis:
a) Si ritiene opportuno annoverare tra i
soggetti responsabili dell'assistenza fiscale nell'ambito dei
Centri, anche i dipendenti delle associazioni che li hanno
istituiti, in possesso dei requisiti professionali voluti dalla
legge per la tutela degli associati avanti le Commissioni
Tributarie (articolo 12, decreto legislativo n. 546/92).
Questa modifica all'attuale schema di decreto, che prevede i soli
commercialisti e ragionieri, potrebbe essere limitata alla fase
iniziale di avvio del nuovo istituto del CAF, per consentirne la
ponderata attuazione nel segno della continuità con le realtà
associative dai quali scaturiscono.
La durata temporale della norma potrebbe coincidere con i due
anni previsti dalla legge delega per la correggibilità dei
provvedimenti delegati.
b) Emerge dalle dichiarazioni espresse dal
relatore in sede di Commissione, la volontà di suggerire al
Governo una qualche forma di "contingentamento" dei
visti, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie
previsti dallo schema di decreto.
Ciò appare in insanabile contrasto con la ratio della
nuova legge e con la filosofia che ha animato l'Amministrazione
finanziaria e tutte le parti in causa nella costruzione del
sistema CAF.
Attese le complesse funzioni e la delicatezza dei controlli che
devono essere posti in essere nei confronti di tutti i "clienti"
del Centro ed in particolare di quelli che chiedono il visto di
conformità, l'asseverazione o la certificazione tributaria, non
si vede perchè debba negarsi loro questo diritto riconosciuto
dalla legge al solo fine di rispettare una astratta limitazione
quantitativa stabilita a priori.
c) Sembra opportuno ribadire, per rafforzare credibilità e coerenza della nuova normativa, la necessità che siano meglio definiti i benefici per i contribuenti che richiedano le varie forme di visto, asseverazione e di certificazione.
Le disposizioni, così come formulate, appaiono ancora
generiche rispetto alle aspettative che l'avvio dei nuovi Centri
creerà, soprattutto con riferimento alla pregnante affidabilità
di dati e comportamenti che questi dovranno verificare, a
richiesta, durante tutte le fasi della lavorazione delle
contabilità prima e delle dichiarazioni poi.
11.03.
Repetto
All'articolo 77, comma 3, aggiungere dopo le parole: responsabili
dell'assistenza fiscale le seguenti parole: i
soggetti individuati nel terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
11.04.
D'Alì
Il punto 12 dello schema di parere è soppresso.
12.1.
Pasquini
Al punto 12) sostituire le parole: Valuti il
Governo l'opportunità di con le seguenti: La
Commissione ritiene opportuno.
12.2.
Thaler Ausserhofer
Al punto 13), dopo le parole: Caf imprese inserire
le seguenti: e dai Caf per i lavoratori dipendenti e
pensionati.
13.1.
Thaler Ausserhofer
Alle osservazioni specifiche inerenti in particolare i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati aggiungere il seguente punto:
16-bis. Con riferimento all'obbligo
dei centri di designare uno o più responsabili dell'assistenza
fiscale, il Governo consideri di annoverare tra questi i
professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni.
16.01.
Frosio Roncalli
Al termine del punto n. 17 del parere, si aggiunga il
seguente periodo: È necessario prevedere, in tal
senso, che i sostituti d'imposta, qualora non prestino assistenza
fiscale ai dipendenti ed ai pensionati, mettano a disposizione
locali di proprietà adeguati allo svolgimento dell'attività di
assistenza fiscale da parte dei Caf.
17.1.
Albertini
Al termine del punto n. 17 del parere, si aggiunga il
seguente periodo: È altresì opportuno prevedere che
il sostituto d'imposta, in accordo con i sindacati, possa
stipulare apposite convenzioni con un ristretto numero di Caf più
rappresentativi garantendo ai propri dipendenti la facoltà di
scelta.
17.2.
Albertini
Alle osservazioni specifiche inerenti in particolare i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati aggiungere il seguente punto:
16-bis. Valuti il Governo l'opportunità
di istituire i centri di assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e pensionati costituiti da organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni
territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno
ventimila aderenti.
17.01.
Frosio Roncalli
Agli effetti della responsabilità, è sufficientemente
comprensibile il significato di diretto controllo o responsabilità
del centro autorizzato di assistenza, nel caso che le
dichiarazioni e le scritture contabili siano redatte dal
contribuente o da impresa scelta dal contribuente medesimo (articolo
1, comma 4).
Appare invece alquanto incerta l'estensione del concetto di
responsabilità, se si tiene conto che possono usufruire dei
servizi del centro autorizzato di assistenza anche società a
responsabilità limitata, fino a 10 miliardi di ricavi, e società
cooperative di qualsiasi dimensione.
Essendo abolita l'obbligatorietà di sottoporre i CAF alla
certificazione di bilancio ed ipotizzando che la nuova disciplina
produca i suoi effetti dal periodo in corso dal 1o gennaio 1999 (secondo
il testo proposto alla Commissione), il dubbio riguarda la
certificazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 1998.
17.02.
Pasquini
All'articolo 77-quinquies, comma 1,
sostituire la cifra: 25.000 con la seguente:
35.000.
17.03.
D'Alì
Dopo il punto n. 17 del parere, si aggiunga il seguente:
17-bis. È opportuno prevedere che,
tra i soggetti abilitati alla certificazione prevista dal
provvedimento in esame, vengano inseriti, pur in ossequio ai
limiti ivi stabili, anche i tributaristi in qualità di
professionisti e dell'amministrazione finanziaria, così come
sancito dalla Corte costituzionale.
17.04.
Albertini
Dopo il punto 17 aggiungere il seguente:
17-bis. La Commissione ritiene
opportuno garantire esplicitamente la possibilità di assistenza
fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da parte dei
liberi professionisti iscritti negli Albi dei Dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei Consulenti del lavoro.
17.05.
Thaler Ausserhofer
All'articolo 77-ter si invita ad inserire dopo il comma 3 il seguente:
3-bis. È consentito alle associazioni
che già svolgono, a favore dei propri associati, attività di
assistenza e consulenza in materia contabile-tributaria, di
conferire ai centri i beni utilizzati a tale scopo, senza oneri
impositivi sia diretti che indiretti.
17.06.
D'Alì
Sopprimere il punto 18.
18.1.
Frosio Roncalli
Al punto 18 del parere, il secondo periodo è soppresso.
18.2.
Albertini
Sopprimere il punto 19.
19.1.
Frosio Roncalli
Sopprimere il punto 20.
20.1.
Frosio Roncalli
Al punto 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sono abrogati i commi da 1 a 7, da 10 a 13 e da 14 a 24
dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
20.01.
Pasquini
Aggiungere in fondo al parere:
Segnalazione di errore concernente altri decreti:
la Commissione ritiene di dover segnalare al Governo un
probabile errore di trascrizione laddove emerge che l'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come
riformulato ad opera del decreto legislativo n. 314 del 1997, non
prevede più l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato e gli
Organi di rilevanza costituzionale di effettuare la ritenuta in
caso di corresponsione di redditi di capitale. Benchè si tratti
di ipotesi non molto frequenti sarebbe comunque urgente
provvedere a correggere tale svista perchè sarebbe una grave
incongruenza, dopo la riforma delle rendite finanziarie e dei
redditi di capitale consentire tale discriminazione tra i
contribuenti.
20.02.
Biasco
Allegato 3
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN MATERIA DI RIFORMA FISCALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, IN MATERIA DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
La Commissione parlamentare consultiva in materia di
riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996
n. 662, ha esaminato lo schema di decreto legislativo integrativo
del decreto legislativo n. 241 del 1997, sottoposto dal Governo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due
anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti
legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.
La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema del decreto
legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge n.
662 del 1996 e successive correzioni.
Esprime parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
Osservazioni generali
La portata innovativa del decreto legislativo in esame e l'istituzione
di enti e istituti che devono fungere da valido strumento di
utilità ed efficienza sia per l'amministrazione finanziaria che
per i contribuenti, richiedono che venga prestata particolare
attenzione alle scelte normative. Infatti, il decentramento delle
funzioni di filtro e di controllo, in particolare per quelle fino
ad ora svolte da soggetti pubblici, può funzionare in maniera
efficace solo se viene previsto il massimo rigore e viene
garantita la massima qualità dell'assistenza prestata e dei
relativi controlli sia formali che sostanziali.
Pertanto:
a) per ciò che riguarda i soggetti coinvolti,
la Commissione condivide le scelte del Governo in materia e lo
incoraggia anche a rafforzare i requisiti richiesti;
b) ritiene che occorra prevedere un
incremento delle garanzie, attualmente insufficienti, sia per i
contribuenti che per l'amministrazione finanziaria, per il
corretto adempimento e pagamento delle eventuali sanzioni
irrogate con incremento alle attività previste dal decreto in
esame: che occorra limitare il numero di visti per singolo
certificatore.
In connessione alle garanzie di rigore previste dalla legge
c) la Commissione ritiene, altresì, opportuno prevedere un aumento dei vantaggi previsti per i contribuenti che decidono di avvalersi della certificazione tributaria.
Osservazioni specifiche
1. Si invita il Governo a valutare l'opportunità di
procedere ad una riformulazione del testo sotto il profilo della
tecnica normativa, eventualmente prevedendo l'inserimento della
nuova disciplina come un nuovo capo del decreto legislativo n.
241 del 1997.
2. Si invita il Governo a verificare se non possa essere
preferibile, al fine di una maggiore chiarezza ed organicità del
testo, modificarlo procedendo ad una riformulazione delle
disposizioni concernenti i vari aspetti della disciplina (soggetti
abilitati, attività dei centri sanzioni, etc.) inserendole in
articoli omogenei per materia.
3. La Commissione ritiene necessario, per quanto riguarda le
disposizioni in materia di sanzioni, chiarire che resta salva l'applicazione,
in caso di violazioni da parte dei Caf e dei professionisti
abilitati, delle sanzioni tributarie non penali previste dai
decreti legislativi n. 471 e 472 del 1997.
4. Occorre tuttavia introdurre una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico dei soggetti abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni per il caso in cui le stesse dopo
essere state presentate dal contribuente, non siano state
tempestivamente inoltrate all'Amministrazione finanziaria.
5. Si invita, inoltre, il Governo a correggere gli errori
materiali contenuti nello schema di decreto (a titolo di esempio
si segnalano: la soppressione, prevista dall'articolo 2 comma 1
lettera b), del comma 9 dell'articolo 4 del
decreto legge n. 16 del 1993, convertito con modificazioni dalla
legge n. 75 del 1993, in luogo del comma 8-bis;
la previsione di cui alla lettera f) dell'articolo
2, che abroga il comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 449 del
1997, interamente sostitutivo del comma 22, dell'articolo 78
della legge n. 413 del 1991, la cui abrogazione è già prevista
alla lettera a) dello stesso articolo, ed a
chiarire se l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge
n. 330 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 473
del 1994, debba interpretarsi nel senso che si intende stabilire
che i compensi corrisposti dallo Stato ai sostituti d'imposta
debbono intendersi come corrispettivi ai fini IVA.
6. Valuti il Governo la possibilità di consentire alle
associazioni che già svolgono, in favore dei propri associati,
attività di assistenza e consulenza in materia contabile-tributaria,
di conferire ai centri i beni utilizzati a tale scopo, senza
oneri impositivi, sia diretti sia indiretti.
Assistenza fiscale alle imprese
7. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza
prestata dai Caf imprese e dai singoli professionisti, la
Commissione ritiene che sia opportuno introdurre limitazioni
annuali alle possibilità di apporre i "visti di conformità"
e le "asseverazioni" per singolo responsabile dell'assistenza
o per singolo professionista.
8. La Commissione ritiene che all'articolo 1, comma 1 dello
schema di decreto nella parte in cui introduce l'articolo 77-bis,
vadano inseriti tra i soggetti abilitati alla istituzione dei CAF,
anche le associazioni di promozione sociale presenti con
strutture organizzate in tutte le regioni e almeno in trenta
province promotrici di imprese sociali costituite sia nella forma
di impresa sia nella forma di Ente non commerciale ai sensi del
decreto legislativo n. 460 del 1997.
9. La Commissione, pur condividendo la scelta di eliminare i
gravosi e forse superflui obblighi che hanno portato alla
impossibilità di istituire fino ad oggi i Caf imprese e che deve
essere valutata in maniera positiva, ritiene che l'importanza
degli adempimenti demandati ai centri, e la giusta previsione di
specifiche sanzioni necessiti di congrue garanzie per la loro
riscossione per la tutela sia dell'amministrazione che dei
contribuenti che si rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le
modalità più adatte per garantire tale esigenza.
10. Considerato che l'ambito operativo dei Caf viene ampliato e
che le stesse attività possono essere legittimamente svolte
anche all'interno delle associazioni di categoria con il
trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del
1997, chiarisca il Governo che solo l'attività di assistenza
fiscale vera e propria rimane oggettivamente commerciale e non
anche le altre.
11. Poichè la nuova disciplina dell'assistenza fiscale comporta
per le strutture delle associazioni di categoria scelte che
incidono sui loro statuti la Commissione ritiene opportuno che,
limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, sia prevista una proroga per
il termine per gli adempimenti statutari previsti dalla stessa
legge modificati dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
12. Sarebbe opportuno che il Governo chiarisca la motivazione che
porta ad escludere dall'assistenza le società che svolgono
attività per le quali non sono ancora stati approvati gli studi
di settore e valuti una sua eventuale modifica.
13. Il Governo valuti la possibilità di prevedere la delega alla
costituzione di un Caf imprese anche a società cooperative o
Società consortili, già costituite alla data del 31 dicembre
1997, i cui soci o consorziati siano e permangano nella loro
totalità associati alle associazioni nazionali deleganti, ovvero
alle organizzazioni aderenti. A tal fine dovrà essere adeguato
lo statuto della cooperativa o della società consortile delegata.
In tal caso il Governo preveda specifiche norme di incompatibilità,
per conflitto di interessi, tra le figure dei soci o consorziati,
e quelle di utenti del servizio.
14. Essendo abolita l'obbligatorietà di sottoporre i CAF alla
certificazione di bilancio, ed ipotizzando che una nuova
disciplina produca i suoi effetti dal periodo in corso dal 1o
gennaio 1999, la Commissione ritiene che vada chiarito il dubbio
riguardante la certificazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre
1998.
Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
15. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza
prestata dai Caf per i lavoratori dipendenti e pensionati, valuti
il Governo l'opportunità di limitazioni annuali alla possibilità
di apporre i "visti di conformità", tenendo anche
conto della struttura del centro ed al numero dei responsabili
dell'assistenza.
16. L'importanza degli adempimenti demandati ai centri, e la
giusta previsione di specifiche sanzioni, richiede anche che
siano previste congrue garanzie per la loro riscossione, per la
tutela sia dell'amministrazione che dei contribuenti che si
rivolgono a tali enti. Valuti il Governo le modalità più adatte
per garantire tale esigenza.
17. Valuti il Governo la possibilità di estendere l'individuazione
dei soggetti responsabili di cui al comma 5 dell'articolo 77-bis
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, dello schema di decreto, anche agli altri soggetti
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, purchè
iscritti al registro dei revisori dei conti, ed in possesso di
laurea in economia e commercio o di diploma di ragioniere e
perito commerciale.
18. Con riferimento ai controlli che devono essere espletati per
verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni
alla relativa documentazione, chiarisca il Governo se, come la
Commissione riterrebbe debba essere, essi si riferiscono a tutti
i dati contenuti nella dichiarazione predisposta. In tal caso, la
Commissione ritiene che tanto più è esteso l'ambito della
verifica per conformità, tanto minori devono essere i termini
per l'accertamento, e maggiori i compensi per i CAF.
19. Chiarisca il Governo i contenuti della prevista possibilità
dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni di rilasciare alle medesime condizioni dei Caf
dipendenti il visto di conformità dei dati esposti nelle
dichiarazioni unificate, specificando le attività che possono
essere svolte da tali soggetti.
20. Con riferimento alla assistenza fiscale prestata dai
sostituti d'imposta e dai Caf dipendenti, occorre rendere
efficace e funzionale la nuova disciplina. In questa ottica,
valuti il Governo le migliori forme per garantire tali esigenze,
ad esempio, prevedendo la possibilità per i sostituti d'imposta
di prestare assistenza anche mantenendo il regime di convenzioni,
attualmente in vigore, in tal caso abrogando espressamente i
commi da 1 a 7, da 10 a 13, e da 14 a 24 dell'articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), e specificando e limitando i
contenuti dell'obbligo di consentire la raccolta degli atti e
documenti necessari per lo svolgimento di tali attività per
coloro che non prestano assistenza fiscale (eventualmente con
riferimento al numero dei dipendenti).
21. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine più
ampio per la presentazione dei prospetti di liquidazione delle
imposte dei sostituti d'imposta, e per le conseguenti operazioni
di conguaglio.
Certificazione tributaria
22. La Commissione ritiene, come già anticipato nelle
osservazioni generali, che sia opportuno rafforzare gli incentivi
ai contribuenti che intendono avvalersi della certificazione
tributaria. Tra gli incentivi da considerare si propone di
escludere l'utilizzo dell'accertamento induttivo (sia ai fini
delle imposte sui redditi che in materia di IVA) per le imprese
che intendono avvalersi della certificazione tributaria, ad
eccezione dei casi di particolare gravità come, ad esempio, l'infedele
certificazione, la sottrazione di scritture contabili, la mancata
emissione di fatture, etc. e prevedere limitazioni temporali
anche in ordine ad accessi, verifiche ed ispezioni.
23. La Commissione ritiene opportuno, considerata l'importanza
degli adempimenti per la certificazione tributaria, e la giusta
indicazione di specifiche sanzioni, prevedere congrue garanzie
per la loro riscossione, per la tutela sia dell'amministrazione
che dei contribuenti che si rivolgono ai professionisti. Valuti
il Governo le modalità più adatte per garantire tale esigenza.
24. Al fine di garantire la qualità ed efficienza dell'assistenza
prestata dai singoli professionisti, la Commissione ritiene che
sia opportuno introdurre limitazioni annuali alla possibilità di
apporre la certificazione tributaria per singolo professionista.
Segnalazione di errore concernente altri decreti
25. La Commissione ritiene di dover segnalare al Governo un probabile errore di trascrizione, laddove emerge che l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come riformulato ad opera del decreto legislativo n. 314 del 1997, non prevede più l'obbligo per le amministrazioni dello Stato e gli organi di rilevanza costituzionale di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di redditi di capitale. Benchè si tratti di ipotesi non molto frequenti, sarebbe comunque urgente provvedere a correggere tale svista, perchè sarebbe una grave incongruenza dopo la riforma delle rendite finanziarie e dei redditi di capitale, consentire tale discriminazione tra i contribuenti.
Fine.