Schema di Decreto legislativo
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ed in particolare lart.1, comma 1, che riserva allo Stato lesercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
VISTA
la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare lart.
45, comma 1 lettera a) punti 1 e 2 che, al fine di realizzare il
riordino del sistema degli incentivi alloccupazione e degli
ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei
criteri per laccertamento dei requisiti individuali di
appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di
renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo
delleffettiva situazione di disagio;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTI i pareri resi dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati e, rispettivamente, dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Definizioni)
Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione allinserimento nel mercato del lavoro di cui allarticolo 3 e dettano criteri di indirizzo al fine di rendere più agevole lincontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) adolescenti, i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti allobbligo scolastico;
b)giovani, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti;
c)disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato unattività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
d)inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedentemente svolto unattività lavorativa, siano alla ricerca di unoccupazione da più di dodici mesi;
e)donne in reinserimento lavorativo, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
f)stato di disoccupazione, la condizione del disoccupato o dellinoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di unattività lavorativa;
g)servizi competenti, i centri per limpiego di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 2 (Stato di disoccupazione)
1.La condizione di cui allart. 1, comma 2 lettera f, devessere comprovata dalla presentazione dellinteressato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, che attesti leventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché limmediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2.In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati allaccertamento della condizione di cui allart. 1, comma 2 lettera f, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dallentrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3.A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dellassolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dellaccertamento della condizione di cui allart. 1, comma 2 lettere c e d.
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare leffettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo allidentificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dellinteressato circa leffettivo svolgimento dellattività in questione e la sua cessazione. Ai fini dellapplicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui allart. 1, comma 2 lettere c e d, anche avvalendosi dellattività del personale delle direzioni provinciali del lavoro.
5.Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali allistanza, sottoscritte dallinteressato. In tali casi si applica il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
6.La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni 15, allinterno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano come un mese intero.
Art. 3 (Indirizzi generali al fine del coordinamento dellattività dei centri per limpiego)
1. I servizi competenti, al fine di favorire lincontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e linoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui allart. 1, comma 2 lettere c e d, ad interviste periodiche, garantendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dallinizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi dellart. 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata;
c) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale, nel caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, da formularsi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dallinizio dello stato di disoccupazione.
Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione)
1. La condizione di cui allart. 1, comma 2 lettera f, viene meno in caso di mancato adempimento da parte dellinteressato degli obblighi di cui allart. 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui allart. 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui allart. 1, comma 2 lettera f viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dellart. 3, comma 1, lettere b e c.
2. Il rifiuto di unofferta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione in entrambi i casi superiore almeno a tre mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cento chilometri per i contratti a tempo pienoe d indeterminato e di cinquanta chilometri per quelli a tempo determinato e di lavoro temporaneo dal domicilio del lavoratore, comporta la perdita dellanzianità nello stato di disoccupazione e la decadenza dai trattamenti previdenziali eventualmente in godimento.
3. Laccettazione di unofferta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dellanzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, lanzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
Art.5 (Disposizione transitoria)
1. In attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dellindennità di mobilità, di cui allarticolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.