Schema di Decreto legislativo

Disposizioni in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ed in particolare l’art.1, comma 1, che riserva allo Stato l’esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’art. 45, comma 1 lettera a) punti 1 e 2 che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell’effettiva situazione di disagio;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTI i pareri resi dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati e, rispettivamente, dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 (Definizioni)

Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro di cui all’articolo 3 e dettano criteri di indirizzo al fine di rendere più agevole l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) ‘adolescenti’, i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;

b)‘giovani’, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti;

c)‘disoccupati di lunga durata’, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;

d)‘inoccupati di lunga durata’, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi;

e)‘donne in reinserimento lavorativo’, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

f)‘stato di disoccupazione’, la condizione del disoccupato o dell’inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;

g)‘servizi competenti’, i centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 2 (Stato di disoccupazione)

1.La condizione di cui all’art. 1, comma 2 lettera f, dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2.In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’art. 1, comma 2 lettera f, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3.A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell’assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell’accertamento della condizione di cui all’art. 1, comma 2 lettere c e d.

4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l’effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all’identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell’interessato circa l’effettivo svolgimento dell’attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell’applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2 lettere c e d, anche avvalendosi dell’attività del personale delle direzioni provinciali del lavoro.

5.Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi si applica il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

6.La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni 15, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano come un mese intero.

Art. 3 (Indirizzi generali al fine del coordinamento dell’attività dei centri per l’impiego)

1. I servizi competenti, al fine di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l’inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 lettere c e d, ad interviste periodiche, garantendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi dell’art. 2,  con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata;

c) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale, nel caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, da formularsi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.

Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione)

1. La condizione di cui all’art. 1, comma 2 lettera f, viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell’interessato degli obblighi di cui all’art. 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all’art. 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E’ fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all’art. 1, comma 2 lettera f viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b e c.

2. Il rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione in entrambi i casi superiore almeno a tre mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cento chilometri per i contratti a tempo pienoe d indeterminato e di cinquanta chilometri per quelli a tempo determinato e di lavoro temporaneo dal domicilio del lavoratore, comporta la perdita dell’anzianità nello stato di disoccupazione e la decadenza dai trattamenti previdenziali eventualmente in godimento.

3. L’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell’anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l’anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.

Art.5 (Disposizione transitoria)

1. In attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.