Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 18
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21
febbraio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2112 del codice
civile
1. L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art.
2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di
cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti
collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il
recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento
d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le
cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con
gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identita', a prescindere dalla tipologia negoziale o
dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento e' attuato, ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata ai
sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identita'.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428
1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il
trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112,
il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno
venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il
trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se
precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai
sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti
dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere
assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale
alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a)
la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi
ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad
avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame
congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende
esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto
un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario,
degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai
sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi
d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere
assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata
assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di
quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei
predetti obblighi.".
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1o luglio 2001.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.