Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

Visto l’art. 10 del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, concernente l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

Visto, in particolare, il comma 12, del citato articolo, che prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto, i criteri e le modalità sul controllo del corretto esercizio dell’attività di mediazione, sulla revoca dell’autorizzazione, sulla effettuazione delle comunicazioni relative alle modalità di gestione e sull’accesso dei dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro;

 

DECRETA

 

Art. 1

Autorizzazione

La Direzione generale per l’impiego - div. I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza i soggetti di cui all’art.10, comma 2, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, all’esercizio dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

 

Art. 2

Controlli

 1. La medesima autorità concedente l’autorizzazione di cui all’articolo precedente, esercita la vigilanza ed il controllo sul corretto esercizio dell’attività di mediazione da parte dei soggetti autorizzati anche per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
2. In particolare i controlli si esplicano sulle violazioni delle disposizioni di cui all’art.10 commi 6, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo citato.
3. Le autorità di cui al comma 1 esercitano il controllo sulla permanenza in capo ai soggetti autorizzati dei requisiti di cui all’art.10, commi 2, 3 e 7 lett.a) del decreto legislativo 23.12.1997, n.469.
4. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare, alla stessa Direzione generale di cui all’art.1, le variazioni nell’assetto proprietario. Le società di capitali a tal fine sono tenute alla comunicazione dei nominativi dei possessori (diretti o indiretti) di quote od azioni che consentono una partecipazione superiore al 20% nonché delle successive variazioni di tali partecipazioni in misura superiore al 10%.

 

Art. 3

Sanzioni

1. Qualora in sede ispettiva siano ravvisate irregolarità di cui all’art. 2, precedente, l’ispettore contesterà al soggetto interessato la violazione accertata ed impartirà, in quanto praticabile, apposita diffida al soggetto medesimo, che vi dovrà adempiere entro 60 giorni.
2. La Direzione provinciale del lavoro, in esito all’attività ispettiva di cui all’art. 2 , fatta salva la previsione di cui al comma precedente, dà comunicazione tempestiva delle violazioni accertate alla Direzione generale per l’impiego - div. I - per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. La Direzione generale per l’impiego - div. I - nei casi di cui al comma 2, nonché nei casi di reiterate violazioni delle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro, previa designazione dell’ufficio che cura il procedimento e nomina del responsabile del procedimento medesimo, data comunicazione dell’avvio all’interessato ai fini e per gli effetti del regolamento interno del Ministero del lavoro, adotta le determinazioni del caso fino alla revoca dell’autorizzazione dandone comunicazione motivata agli interessati.

 

Art. 4

Comunicazioni

1. Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di ricerca di personale da parte del datore di lavoro, i soggetti autorizzati sono tenuti a trasmettere al Sistema Informativo Lavoro di cui all’art. 11, del decreto legislativo 23.12.1997, n.469, di seguito denominato SIL, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi alla richiesta medesima, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall’ufficio responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, nel contesto del presente Decreto denominato Ufficio SIA. Ciascuna ricerca è diffusa dal SIL su tutto il territorio nazionale in forma anonima con l’indicazione che le candidature dei lavoratori interessati vanno presentate direttamente al soggetto che ha richiesto l’inserzione. Il soggetto è tenuto a comunicare al SIL, entro il quinto giorno di ogni mese, l’esito di ciascuna ricerca di personale attivata e comunicata nel mese precedente secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall’Ufficio SIA.
2. Entro cinque giorni dalla loro raccolta, i soggetti autorizzati devono trasmettere al SIL, in via telematica o su supporto magnetico, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall’Ufficio SIA, i curricula dei lavoratori che si avvalgono del servizio di mediazione ai fini dell’inserimento in banca dati e della diffusione su tutto il territorio nazionale. Ciascun curriculum è diffuso dal SIL, in forma anonima se richiesta, con l’indicazione del soggetto che ha provveduto all’inserimento.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al SIL con cadenza trimestrale, entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, in via telematica o su supporto magnetico, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall’Ufficio SIA, dati di sintesi relativi alle ricerche di personale attivate ed ai curricula raccolti.
4. I soggetti autorizzati devono altresì fornire tempestivamente tutte le altre comunicazioni, di cui al comma 6 dell’articolo 10 citato.

 

 Art. 5

Accesso ai dati

1. I soggetti autorizzati all’esercizio della mediazione hanno facoltà d’accesso alle banche dati dei servizi d’incontro domanda e offerta di lavoro del SIL, stipulando le apposite convenzioni di cui all’art.11, commi 4 e 5, del decreto legislativo 23.12.1997, n.469.
2. Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 4, art.11, del predetto decreto legislativo, l’accesso ai dati di cui al comma precedente è consentito in forma gratuita.

 

Art. 6

Richieste delle regioni

1. Le regioni possono richiedere tutte le informazioni inerenti l’organizzazione dei soggetti autorizzati presenti sul loro territorio.
2. Nei casi di irregolare svolgimento dell’attività le regioni possono inoltrare motivata richiesta di revoca

 

8 Maggio 1998

IL MINISTRO

(f.to Tiziano TREU)