Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto lart. 10 del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, concernente lattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
Visto, in particolare, il comma 12, del citato articolo, che prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto, i criteri e le modalità sul controllo del corretto esercizio dellattività di mediazione, sulla revoca dellautorizzazione, sulla effettuazione delle comunicazioni relative alle modalità di gestione e sullaccesso dei dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro;
DECRETA
Art. 1
Autorizzazione
La Direzione generale per limpiego - div. I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza i soggetti di cui allart.10, comma 2, del decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, allesercizio dellattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2
Controlli
1. La medesima
autorità concedente lautorizzazione di cui allarticolo
precedente, esercita la vigilanza ed il controllo sul corretto
esercizio dellattività di mediazione da parte dei soggetti
autorizzati anche per il tramite delle Direzioni provinciali del
lavoro competenti per territorio.
2. In particolare i controlli si esplicano sulle
violazioni delle disposizioni di cui allart.10 commi 6, 8,
9, 10 e 11 del decreto legislativo citato.
3. Le autorità di cui al comma 1 esercitano il controllo
sulla permanenza in capo ai soggetti autorizzati dei requisiti di
cui allart.10, commi 2, 3 e 7 lett.a) del decreto
legislativo 23.12.1997, n.469.
4. Successivamente al rilascio dellautorizzazione, i
soggetti interessati sono tenuti a comunicare, alla stessa
Direzione generale di cui allart.1, le variazioni nellassetto
proprietario. Le società di capitali a tal fine sono tenute alla
comunicazione dei nominativi dei possessori (diretti o indiretti)
di quote od azioni che consentono una partecipazione superiore al
20% nonché delle successive variazioni di tali partecipazioni in
misura superiore al 10%.
Art. 3
Sanzioni
1. Qualora in sede
ispettiva siano ravvisate irregolarità di cui allart. 2,
precedente, lispettore contesterà al soggetto interessato
la violazione accertata ed impartirà, in quanto praticabile,
apposita diffida al soggetto medesimo, che vi dovrà adempiere
entro 60 giorni.
2. La Direzione provinciale del lavoro, in esito allattività
ispettiva di cui allart. 2 , fatta salva la previsione di
cui al comma precedente, dà comunicazione tempestiva delle
violazioni accertate alla Direzione generale per limpiego -
div. I - per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. La Direzione generale per limpiego - div. I - nei
casi di cui al comma 2, nonché nei casi di reiterate violazioni
delle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro,
previa designazione dellufficio che cura il procedimento e
nomina del responsabile del procedimento medesimo, data
comunicazione dellavvio allinteressato ai fini e per
gli effetti del regolamento interno del Ministero del lavoro,
adotta le determinazioni del caso fino alla revoca dellautorizzazione
dandone comunicazione motivata agli interessati.
Art. 4
Comunicazioni
1. Entro 48 ore
dal ricevimento della richiesta di ricerca di personale da parte
del datore di lavoro, i soggetti autorizzati sono tenuti a
trasmettere al Sistema Informativo Lavoro di cui allart.
11, del decreto legislativo 23.12.1997, n.469, di seguito
denominato SIL, in via telematica o su supporto magnetico, i dati
relativi alla richiesta medesima, secondo le indicazioni, le
modalità e nel formato stabiliti dallufficio responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero del Lavoro e
della previdenza sociale, nel contesto del presente Decreto
denominato Ufficio SIA. Ciascuna ricerca è diffusa dal SIL su
tutto il territorio nazionale in forma anonima con lindicazione
che le candidature dei lavoratori interessati vanno presentate
direttamente al soggetto che ha richiesto linserzione. Il
soggetto è tenuto a comunicare al SIL, entro il quinto giorno di
ogni mese, lesito di ciascuna ricerca di personale attivata
e comunicata nel mese precedente secondo le indicazioni, le
modalità e nel formato stabiliti dallUfficio SIA.
2. Entro cinque giorni dalla loro raccolta, i soggetti
autorizzati devono trasmettere al SIL, in via telematica o su
supporto magnetico, secondo le indicazioni, le modalità e nel
formato stabiliti dallUfficio SIA, i curricula dei
lavoratori che si avvalgono del servizio di mediazione ai fini
dellinserimento in banca dati e della diffusione su tutto
il territorio nazionale. Ciascun curriculum è diffuso dal SIL,
in forma anonima se richiesta, con lindicazione del
soggetto che ha provveduto allinserimento.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al SIL
con cadenza trimestrale, entro il mese successivo a ciascun
trimestre di riferimento, in via telematica o su supporto
magnetico, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato
stabiliti dallUfficio SIA, dati di sintesi relativi alle
ricerche di personale attivate ed ai curricula raccolti.
4. I soggetti autorizzati devono altresì fornire
tempestivamente tutte le altre comunicazioni, di cui al comma 6
dellarticolo 10 citato.
Art. 5
Accesso ai dati
1. I soggetti
autorizzati allesercizio della mediazione hanno facoltà daccesso
alle banche dati dei servizi dincontro domanda e offerta di
lavoro del SIL, stipulando le apposite convenzioni di cui allart.11,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 23.12.1997, n.469.
2. Fino allentrata in vigore del decreto
ministeriale previsto dal comma 4, art.11, del predetto decreto
legislativo, laccesso ai dati di cui al comma precedente è
consentito in forma gratuita.
Art. 6
Richieste delle regioni
1. Le regioni possono
richiedere tutte le informazioni inerenti lorganizzazione
dei soggetti autorizzati presenti sul loro territorio.
2. Nei casi di irregolare svolgimento dellattività
le regioni possono inoltrare motivata richiesta di revoca
8 Maggio 1998
IL MINISTRO
(f.to Tiziano TREU)