Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex. art. 11, comma 4, della legge 24.6.1997, n. 196.
Addì, 16 aprile 1998, presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministro On.le Prof. Tiziano Treu, Confindustria e CGIL, CISL, UIL
nel comune intento di promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani, dalla vigente legislazione;
in adesione all'invito loro rivolto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concludere un accordo interconfederale in mancanza delle intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
allo scopo di assicurare la possibilità di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, come definita nella citata legge n. 196/1997, attraverso la individuazione di condizioni di agibilità tale da non pregiudicare né predeterminare l'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni nazionali di settore che si riconoscono nella Confindustria e in CGIL, CISL, UIL;
tutto ciò premesso, con il presente accordo cui concordemente viene attribuita eficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva nazionale di categoria, le organizzazioni in epigrafe - ferma restando la validità delle specifiche regolamentazioni già concluse negli accordi di settore - provvedono a definire solo gli elementi che consentano in tutti i settori una prima applicazione della legge.
Il presente accordo decorre dal 16 aprile 1998 ed avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito da apposita disciplina definita per ciascun settore merceologico fra le Organizzazioni di Confindustria e di CGIL, CISL e UIL competenti a stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel medesimo settore.
Con le finalità ed alle condizioni qui descritte, Confindustria e CGIL, CISL e UIL convengono:
La premessa è parte integrante dell'accordo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lett. b) e c) della legge stessa, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
- punte di
intensa attività - cui non possa farsi fronte con il
ricorso ai normali assetti produttivi aziendali -
connesse a richieste di mercato derivanti
dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi
prodotti o anche indotte dall' attività di altri
settori;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di
un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o
predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati
ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi
aziendali;
- per l'esecuzione di particolari commesse che per la
specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni,
richiedono l'impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle impiegate o che
presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul
mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti al punto 2 del presente accordo, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell' 8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) della legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995, sui contratti di formazione e lavoro e dalle sue eventuali specificazioni contenute nei ccnl.
Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 22 giugno 1995 sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal ccnl di riferimento, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dai ccnl - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del ccnl, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.