Ufficio del Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati

CIRCOLARE N. 46/99

Roma, 23 GIUGNO 1999

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ufficio del Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati

A

E, p.c.

  • Soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
  • Imprese di fornitura di lavoro temporaneo
  • Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

                LORO SEDI

  • Gabinetto dell’On. Ministro
  • Segreterie Particolari degli On. Sottosegretari di Stato
  • Direzioni Generali – Div. I^
  • Ufficio Centrale O.F.P.L. – Div. I^
  • Servizio Controllo Interno (SECIN)
  • Servizio per le ispezioni del lavoro
  • Servizio per le politiche del lavoro
  • Servizio Immigrati Extracomunitari
  • Servizio Ispettivo
  • Comitato CIGS
  • Nucleo di valutazione spesa previdenziale
  • Comitato per le pari opportunità
  • Consiglieri Ministeriali
  • Regioni- Assessorati al Lavoro
  • Province
  • Agenzie per l’Impiego
  • Organizzazioni sindacali DD.LL.
  • Organizzazioni sindacali Lavoratori

                   LORO SEDI

Prot. N°3434 Allegati

Oggetto: D.M. 8 maggio 1998, emanato in attuazione dell’art.10, comma 12, decreto legislativo 23.12.1997, n. 469 - Direttive per l’applicazione degli articoli 4 e 5

 

  1. Premessa

    I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sono obbligati a fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete o su supporto magnetico, i dati relativi alla domanda e alla offerta di lavoro di cui sono in possesso. Inoltre, i medesimi devono fornire all’autorità concedente tutte le ulteriori informazioni da questa richieste.
    L’obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il sistema informativo lavoro è ribadito dall’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 469/97. Il comma 4, infine, prevede per i medesimi soggetti la facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL.
    Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale dell’8 maggio 1998 sono state emanate le disposizioni applicative di carattere generale, che per quanto attiene agli obblighi di comunicazione e alla facoltà di accesso ai dati sono contenute negli articoli 4 e 5.
    L’impianto normativo è finalizzato all’obiettivo di inserire e diffondere in un sistema di rete nazionale sia le ricerche di personale da parte delle imprese che le candidature dei lavoratori, con la duplice finalità di assicurare da un lato la massima diffusione delle occasioni di lavoro e delle disponibilità dei lavoratori, dall’altro di consentire una migliore conoscenza delle loro caratteristiche quantitative e qualitative.
    Quanto sopra senza vincoli e pregiudizi per la libera attività di mediazione, dal momento che le informazioni immesse nel sistema saranno trattate con modalità tali da assicurare che il contatto tra impresa e lavoratore possa avvenire esclusivamente per il tramite dell’agenzia che ha richiesto la diffusione.

  2. Obblighi di comunicazione

Si reputa utile procedere ad un breve esame della normativa – contenuta negli articoli 4 e 5 del D.M. 8 maggio 1998 – che in via generale disciplina gli obblighi di comunicazione, secondo le varie tipologie:

  1. Ricerca di personale

Il 1° comma del citato articolo 4 si riferisce alle comunicazioni relative alle ricerche di personale, disponendo che i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di mediazione ottemperino all’obbligo di comunicare al Sistema Informativo Lavoro, entro 48 ore dal ricevimento, i dati relativi alla ricerca medesima.
La norma attribuisce allo scrivente ufficio il compito di stabilire con quali modalità e in quale formato i dati dovranno essere inviati. Al riguardo è stata predisposta una scheda "ricerca di personale", disponibile su supporto informatico (floppy disk), su Internet ed in modalità client/server. In alternativa, su richiesta dei soggetti autorizzati all’attività di mediazione, verrà predisposta la possibilità di inviare i dati secondo un formato di scambio definito da questo ufficio. Le concrete modalità cui attenersi sono più dettagliatamente illustrate nell’allegato A, contenente note operative e tecniche per un agevole assolvimento dell’obbligo.
La scheda di ricerca di personale viene inserita nella Banca Dati EolMed e diffusa in forma anonima, vale a dire indicando solo la provincia ove è ubicata la sede del datore di lavoro ed i dati relativi al profilo professionale richiesto. Con la pubblicazione saranno fornite tutte le informazioni utili affinché il candidato possa rivolgersi all’agenzia che ha effettuato l’inserzione.

La disattivazione della ricerca avviene nei seguenti casi:

  1. a seguito di comunicazione da parte dell’agenzia che la stessa è stata soddisfatta ovvero ritirata;
  2. automaticamente, decorsi tre mesi dalla data di inserimento o modifica;
  3. quando la stessa pervenga con l’indicazione di già soddisfatta.

Per effettuare tutte le predette comunicazioni in ordine all’esito della ricerca di personale, le agenzie dovranno avvalersi della medesima scheda "ricerca di personale". Anche in tal caso le concrete modalità di effettuazione della comunicazione sono illustrate nel documento allegato A.

 

     2. Candidature dei lavoratori

Anche le candidature dei lavoratori, raccolte dai soggetti autorizzati alla mediazione, devono essere inviate al Sistema Informativo Lavoro, utilizzando la scheda "lavoratore". Il termine per la comunicazione è fissato in giorni cinque dall’avvenuta raccolta.
Le schede pervenute sono inserite nella Banca Dati EolMed e diffuse su tutto il territorio nazionale; la diffusione avviene sempre in forma anonima, vale a dire indicando solamente i dati sulla professionalità, l’età e la provincia di residenza del lavoratore.. Anche in tal caso saranno fornite le informazioni utili affinché il lavoratore possa essere contattato per il tramite dell’agenzia.

Le schede dei lavoratori vengono disattivate nei seguenti casi:

  1. a seguito di comunicazione da parte dell’agenzia;
  2. automaticamente, decorsi sei mesi dall’attivazione, salvo richiesta di conferma per ulteriori sei mesi.

 

   3.  Dati di sintesi

Il corretto assolvimento degli obblighi richiamati ai punti 1 e 2 rende superfluo l’adempimento previsto dall’ articolo 4, comma 3, del D.M. 8 maggio 1998, in quanto il sistema informativo dispone di tutti i dati per elaborare statistiche in ordine alla struttura ed all’andamento della domanda e dell’offerta di lavoro.
L’amministrazione, tuttavia, si riserva di richiedere, definendo le opportune modalità operative, eventuali ulteriori notizie ritenute necessarie per il buon andamento del servizio e per le politiche attive del lavoro.

 

  1. Accesso alle banche dati del SIL

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il citato D.M. 8 maggio 1998 ribadisce che i soggetti autorizzati all’esercizio della mediazione hanno facoltà di accesso alle banche dati e si possono avvalere dei servizi di rete forniti dal Sistema Informativo Lavoro. Tale facoltà è riconosciuta anche alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nei confronti delle quali valgono, limitatamente a questo aspetto, le indicazioni della presente circolare.
In particolare, si fa riferimento alle banche dati costituite nell’ambito dei servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a quelle costituite dai servizi di collocamento gestiti dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura e dai rispettivi recapiti.
E’ possibile, altresì, l’accesso alle banche dati disponibili presso le direzioni provinciali e regionali del lavoro, nell’ambito della gestione delle liste dei lavoratori in mobilità (ex lege 223/91) e dei lavoratori italiani disponibili a lavorare all’estero.
Al riguardo si precisa che il Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 612 del 17 febbraio 1999, ha chiarito che, in virtù della regolamentazione contenuta nel D.Lgs. 469/97 ed integrata dalle disposizioni attuative del decreto ministeriale 8 maggio 1998, la facoltà di accesso alle banche dati da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro rende lecito il trattamento dei dati personali, anche nelle modalità della comunicazione e della diffusione. In particolare in questo caso risulta operante la fattispecie prevista dall’articolo 27, comma 3, della legge n. 675/96.

 

  1. Modalità di accesso

    L’accesso alle banche dati è consentito previa convenzione, da stipularsi con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero con le Regioni e gli enti locali, che in attuazione del decreto legislativo n. 469/97 dovranno assicurare i servizi di collocamento, di preselezione ed incontro domanda/offerta di lavoro.
    In attesa dell’effettivo conferimento delle funzioni, della riorganizzazione dei servizi e del completamento del sistema informativo lavoro, secondo le previsioni del citato decreto legislativo, sono attualmente disponibili le banche dati gestite dai sistemi NetLabor, ErgOnLine ed EolMed.
    Pertanto, i soggetti autorizzati all’attività di mediazione, che nell’immediato sono interessati ad usufruire di tali servizi, potranno esercitare tale facoltà, stipulando la apposita convenzione con lo scrivente ufficio (articolo 11, comma 4, D.Lgs.) n. 469/97 ed articolo 5, D.M. 8 maggio 1998). Con tale convenzione saranno definite in concreto le modalità di accesso alle banche dati, specificando la tipologia di servizio richiesto, le modalità di erogazione, nonché i correlativi diritti ed obblighi.
    L’accesso, a seconda delle diverse banche dati, può consistere nella possibilità di inserimento, modifica, consultazione, ricerca e selezione dei dati.
    In virtù dell’articolo 5, comma 2, del citato D.M. 8 maggio 1998, l’accesso alle banche dati del SIL è gratuito fino all’emanazione di un successivo decreto ministeriale che dovrà definire prezzi, cambi e tariffe da applicare (Art. 11, comma 4, D.Lgs. 469/97).

  2. Sistema NetLabor

Dalla banche dati costituite con la procedura NetLabor è possibile estrarre elenchi selettivi, utilizzando molteplici parametri che consentono di selezionare i lavoratori secondo le caratteristiche qualitative. A titolo di esempio si indicano alcune delle estrazioni possibili:

La procedura NetLabor, allo stato attuale, non consente consultazioni in linea tramite collegamenti remoti, pertanto l’accesso ai dati dovrà avvenire per il tramite degli sportelli degli uffici che gestiscono le banche dati (Direzioni provinciali e regionali lavoro, Sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura). L’amministrazione provvederà a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito Internet (www.minlavoro.it) l’elenco degli uffici presso cui il sistema NetLabor è attivato.
L’agenzia interessata, pertanto, potrà prendere contatto direttamente con gli uffici periferici, esibendo la convenzione stipulata con il Ministero del lavoro, al fine di ottenere i dati richiesti su supporto magnetico o cartaceo.

 

    3.   Sistema ErgOnLine

Il sistema ErgOnLine è costituito da una banca dati contenente i curricula delle persone alla ricerca attiva di un lavoro, inseriti tramite gli sportelli autorizzati, ovvero direttamente dagli interessati tramite Internet.
L’accesso, che consente le attività di inserimento e modifica curriculum, consultazione e ricerca avanzata sulla banca dati, è possibile con le seguenti modalità:

 

   4.     Sistema EolMed

Il sistema EolMed è costituito dalle seguenti banche dati:

L’accesso alle banche dati del sistema EolMed, per quanto attiene le funzioni di inserimento, modifica dati e ricerca avanzata, è consentito solo ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di mediazione ed alle società di fornitura di lavoro temporaneo, previa stipula della convenzione e rilascio dei codici di accesso da parte di questo ufficio.
Al fine di garantire la massima diffusione delle opportunità di lavoro e delle disponibilità dei lavoratori, la consultazione, visualizzazione e stampa a video dei dati sono liberamente disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://eolmed.minlavoro.it

 

D. Disposizioni finali

L’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti autorizzati all’attività di mediazione decorre dalla data di rilascio dei codici di accesso alle banche dati Eolmed e riguarda le candidature e le ricerche di personale raccolte a partire dal 1° luglio 1999.
Al momento della richiesta di rilascio dei codici di accesso i soggetti autorizzati dovranno dichiarare a questo ufficio il numero di candidature e di ricerche di personale eventualmente raccolte e registrate nella propria banca dati nel periodo antecedente, restando nella loro discrezionale valutazione la scelta di inserirle, anche gradualmente, nel sistema Eolmed una volta verificatane l’attualità.
Per quanto concerne la stipula della convenzione per l’accesso alle banche dati del SIL, i soggetti autorizzati all’attività di mediazione e le società di fornitura di lavoro temporaneo, che ne abbiano interesse, inoltreranno richiesta scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati, Vicolo d’Aste, n. 12, 00159 Roma.

 

  1. Controlli

    Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del citato D.M. 8 maggio 1999, la vigilanza ed il controllo sul corretto esercizio dell’attività di mediazione, tra cui rientra l’adempimento degli obblighi di comunicazione, è esercitato da questo Ministero per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.
    Le Direzioni regionali del lavoro, oltre ad assicurare il necessario coordinamento della richiamata azione di vigilanza da parte delle Direzioni provinciali, adotteranno ogni utile iniziativa per fornire la massima assistenza ai soggetti interessati, sia per rendere più agevole l’assolvimento degli obblighi, sia per garantire il diritto di accesso alle banche dati. A tal fine questo ufficio provvederà a trasmettere, con la massima tempestività, copia delle convenzioni stipulate e resta disponibile per qualsiasi chiarimento in ordine alla loro corretta applicazione.

    .

  2. Conclusioni

La realizzazione di un sistema informativo, che realizzi una rete nazionale dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblici e privati, è appena in fase di avvio.
E’ in corso, peraltro, il conferimento delle funzioni in materia di mercato del lavoro alle regioni ed agli enti locali, che stanno avviando il processo di costruzione di nuovi servizi regionali all’impiego.
Queste prime direttive, pertanto, si collocano in un contesto in piena evoluzione, sia funzionale che organizzativa.
Gli obiettivi che si intendono perseguire in questa prima fase sono, da un lato, quello di consentire il normale avvio dell’attività da parte dei soggetti autorizzati, dall’altro, di attuare una fase di osservazione per raccogliere utili indicazioni in vista dell’entrata a regime del sistema informativo lavoro.
Per tali ragioni, mentre si richiede a tutti i soggetti interessati di far pervenire osservazioni e suggerimenti per una migliore organizzazione del servizio, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni con il progressivo ampliamento delle banche dati e lo sviluppo di servizi di rete più evoluti e completi.

 

Il dirigente generale
f.to Dott. Sergio Rosato

     Scarica le Note operative e tecniche (allegato A)- (489Kb)