Ufficio del Dirigente Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati
CIRCOLARE N. 46/99
Roma, 23 GIUGNO 1999 |
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Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale |
A E, p.c. |
LORO SEDI
LORO SEDI |
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Prot. N°3434 | Allegati |
Oggetto: D.M. 8 maggio 1998, emanato in attuazione dellart.10, comma 12, decreto legislativo 23.12.1997, n. 469 - Direttive per lapplicazione degli articoli 4 e 5
I soggetti autorizzati allesercizio
dellattività di mediazione tra domanda e offerta
di lavoro sono obbligati a fornire al servizio pubblico,
mediante collegamento in rete o su supporto magnetico, i
dati relativi alla domanda e alla offerta di lavoro di
cui sono in possesso. Inoltre, i medesimi devono fornire
allautorità concedente tutte le ulteriori
informazioni da questa richieste.
Lobbligo di connessione e di scambio dei dati
tramite il sistema informativo lavoro è ribadito dallarticolo
11, comma 3 del D.Lgs. 469/97. Il comma 4, infine,
prevede per i medesimi soggetti la facoltà di accedere
alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete
offerti dal SIL.
Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza
sociale dell8 maggio 1998 sono state emanate le
disposizioni applicative di carattere generale, che per
quanto attiene agli obblighi di comunicazione e alla
facoltà di accesso ai dati sono contenute negli articoli
4 e 5.
Limpianto normativo è finalizzato allobiettivo
di inserire e diffondere in un sistema di rete nazionale
sia le ricerche di personale da parte delle imprese che
le candidature dei lavoratori, con la duplice finalità
di assicurare da un lato la massima diffusione delle
occasioni di lavoro e delle disponibilità dei
lavoratori, dallaltro di consentire una migliore
conoscenza delle loro caratteristiche quantitative e
qualitative.
Quanto sopra senza vincoli e pregiudizi per la libera
attività di mediazione, dal momento che le informazioni
immesse nel sistema saranno trattate con modalità tali
da assicurare che il contatto tra impresa e lavoratore
possa avvenire esclusivamente per il tramite dellagenzia
che ha richiesto la diffusione.
Si reputa utile procedere ad un breve esame della normativa contenuta negli articoli 4 e 5 del D.M. 8 maggio 1998 che in via generale disciplina gli obblighi di comunicazione, secondo le varie tipologie:
Il 1° comma del citato articolo 4
si riferisce alle comunicazioni relative alle ricerche di
personale, disponendo che i soggetti autorizzati
allesercizio dellattività di mediazione ottemperino
allobbligo di comunicare al Sistema Informativo Lavoro,
entro 48 ore dal ricevimento, i dati relativi alla ricerca
medesima.
La norma attribuisce allo scrivente ufficio il compito di
stabilire con quali modalità e in quale formato i dati dovranno
essere inviati. Al riguardo è stata predisposta una scheda
"ricerca di personale", disponibile su supporto
informatico (floppy disk), su Internet ed in modalità
client/server. In alternativa, su richiesta dei soggetti
autorizzati allattività di mediazione, verrà predisposta
la possibilità di inviare i dati secondo un formato di scambio
definito da questo ufficio. Le concrete modalità cui attenersi
sono più dettagliatamente illustrate nellallegato A,
contenente note operative e tecniche per un agevole assolvimento
dellobbligo.
La scheda di ricerca di personale viene inserita nella Banca
Dati EolMed e diffusa in forma anonima, vale a dire
indicando solo la provincia ove è ubicata la sede del datore di
lavoro ed i dati relativi al profilo professionale richiesto. Con
la pubblicazione saranno fornite tutte le informazioni utili
affinché il candidato possa rivolgersi allagenzia che ha
effettuato linserzione.
La disattivazione della ricerca avviene nei seguenti casi:
Per effettuare tutte le predette comunicazioni in ordine allesito della ricerca di personale, le agenzie dovranno avvalersi della medesima scheda "ricerca di personale". Anche in tal caso le concrete modalità di effettuazione della comunicazione sono illustrate nel documento allegato A.
2. Candidature dei lavoratori
Anche le candidature dei
lavoratori, raccolte dai soggetti autorizzati alla mediazione,
devono essere inviate al Sistema Informativo Lavoro, utilizzando
la scheda "lavoratore". Il termine per la comunicazione
è fissato in giorni cinque dallavvenuta raccolta.
Le schede pervenute sono inserite nella Banca Dati EolMed
e diffuse su tutto il territorio nazionale; la diffusione avviene
sempre in forma anonima, vale a dire indicando solamente i dati
sulla professionalità, letà e la provincia di residenza
del lavoratore.. Anche in tal caso saranno fornite le
informazioni utili affinché il lavoratore possa essere
contattato per il tramite dellagenzia.
Le schede dei lavoratori vengono disattivate nei seguenti casi:
3. Dati di sintesi
Il corretto assolvimento degli
obblighi richiamati ai punti 1 e 2 rende superfluo ladempimento
previsto dall articolo 4, comma 3, del D.M. 8 maggio 1998,
in quanto il sistema informativo dispone di tutti i dati per
elaborare statistiche in ordine alla struttura ed allandamento
della domanda e dellofferta di lavoro.
Lamministrazione, tuttavia, si riserva di richiedere,
definendo le opportune modalità operative, eventuali ulteriori
notizie ritenute necessarie per il buon andamento del servizio e
per le politiche attive del lavoro.
In attuazione di quanto previsto
dallarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, il citato D.M. 8 maggio 1998 ribadisce che
i soggetti autorizzati allesercizio della mediazione hanno
facoltà di accesso alle banche dati e si possono avvalere dei
servizi di rete forniti dal Sistema Informativo Lavoro. Tale
facoltà è riconosciuta anche alle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo, nei confronti delle quali valgono, limitatamente a
questo aspetto, le indicazioni della presente circolare.
In particolare, si fa riferimento alle banche dati costituite
nellambito dei servizi per lincontro tra domanda e
offerta di lavoro ed a quelle costituite dai servizi di
collocamento gestiti dalle sezioni circoscrizionali per limpiego
e per il collocamento in agricoltura e dai rispettivi recapiti.
E possibile, altresì, laccesso alle banche dati
disponibili presso le direzioni provinciali e regionali del
lavoro, nellambito della gestione delle liste dei
lavoratori in mobilità (ex lege 223/91) e dei lavoratori
italiani disponibili a lavorare allestero.
Al riguardo si precisa che il Garante per la protezione dei dati
personali, con nota n. 612 del 17 febbraio 1999, ha chiarito che,
in virtù della regolamentazione contenuta nel D.Lgs. 469/97 ed
integrata dalle disposizioni attuative del decreto ministeriale 8
maggio 1998, la facoltà di accesso alle banche dati da parte
delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e dei soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro rende
lecito il trattamento dei dati personali, anche nelle modalità
della comunicazione e della diffusione. In particolare in questo
caso risulta operante la fattispecie prevista dallarticolo
27, comma 3, della legge n. 675/96.
Laccesso
alle banche dati è consentito previa convenzione, da
stipularsi con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ovvero con le Regioni e gli enti locali, che in
attuazione del decreto legislativo n. 469/97 dovranno
assicurare i servizi di collocamento, di preselezione ed
incontro domanda/offerta di lavoro.
In attesa delleffettivo conferimento delle
funzioni, della riorganizzazione dei servizi e del
completamento del sistema informativo lavoro, secondo le
previsioni del citato decreto legislativo, sono
attualmente disponibili le banche dati gestite dai
sistemi NetLabor, ErgOnLine ed
EolMed.
Pertanto, i soggetti autorizzati allattività di
mediazione, che nellimmediato sono interessati ad
usufruire di tali servizi, potranno esercitare tale
facoltà, stipulando la apposita convenzione con lo
scrivente ufficio (articolo 11, comma 4, D.Lgs.) n.
469/97 ed articolo 5, D.M. 8 maggio 1998). Con tale
convenzione saranno definite in concreto le modalità di
accesso alle banche dati, specificando la tipologia di
servizio richiesto, le modalità di erogazione, nonché i
correlativi diritti ed obblighi.
Laccesso, a seconda delle diverse banche dati, può
consistere nella possibilità di inserimento, modifica,
consultazione, ricerca e selezione dei dati.
In virtù dellarticolo 5, comma 2, del citato D.M.
8 maggio 1998, laccesso alle banche dati del SIL è
gratuito fino allemanazione di un successivo
decreto ministeriale che dovrà definire prezzi, cambi e
tariffe da applicare (Art. 11, comma 4, D.Lgs. 469/97).
Dalla banche dati costituite con la procedura NetLabor è possibile estrarre elenchi selettivi, utilizzando molteplici parametri che consentono di selezionare i lavoratori secondo le caratteristiche qualitative. A titolo di esempio si indicano alcune delle estrazioni possibili:
La procedura NetLabor, allo stato
attuale, non consente consultazioni in linea tramite collegamenti
remoti, pertanto laccesso ai dati dovrà avvenire per il
tramite degli sportelli degli uffici che gestiscono le banche
dati (Direzioni provinciali e regionali lavoro, Sezioni
circoscrizionali per limpiego ed il collocamento in
agricoltura). Lamministrazione provvederà a pubblicare ed
aggiornare sul proprio sito Internet (www.minlavoro.it) lelenco degli uffici presso cui il sistema
NetLabor è attivato.
Lagenzia interessata, pertanto, potrà prendere contatto
direttamente con gli uffici periferici, esibendo la convenzione
stipulata con il Ministero del lavoro, al fine di ottenere i dati
richiesti su supporto magnetico o cartaceo.
3. Sistema ErgOnLine
Il sistema ErgOnLine è costituito
da una banca dati contenente i curricula delle persone alla
ricerca attiva di un lavoro, inseriti tramite gli sportelli
autorizzati, ovvero direttamente dagli interessati tramite
Internet.
Laccesso, che consente le attività di inserimento e
modifica curriculum, consultazione e ricerca avanzata sulla banca
dati, è possibile con le seguenti modalità:
4. Sistema EolMed
Il sistema EolMed è costituito dalle seguenti banche dati:
Laccesso alle banche dati
del sistema EolMed, per quanto attiene le funzioni di
inserimento, modifica dati e ricerca avanzata, è consentito solo
ai soggetti autorizzati allesercizio dellattività di
mediazione ed alle società di fornitura di lavoro temporaneo,
previa stipula della convenzione e rilascio dei codici di accesso
da parte di questo ufficio.
Al fine di garantire la massima diffusione delle opportunità di
lavoro e delle disponibilità dei lavoratori, la consultazione,
visualizzazione e stampa a video dei dati sono liberamente
disponibili su Internet al seguente indirizzo:
http://eolmed.minlavoro.it
D. Disposizioni finali
Lobbligo di comunicazione da
parte dei soggetti autorizzati allattività di mediazione
decorre dalla data di rilascio dei codici di accesso alle banche
dati Eolmed e riguarda le candidature e le ricerche di personale
raccolte a partire dal 1° luglio 1999.
Al momento della richiesta di rilascio dei codici di accesso i
soggetti autorizzati dovranno dichiarare a questo ufficio il
numero di candidature e di ricerche di personale eventualmente
raccolte e registrate nella propria banca dati nel periodo
antecedente, restando nella loro discrezionale valutazione la
scelta di inserirle, anche gradualmente, nel sistema Eolmed una
volta verificatane lattualità.
Per quanto concerne la stipula della convenzione per laccesso
alle banche dati del SIL, i soggetti autorizzati allattività
di mediazione e le società di fornitura di lavoro temporaneo,
che ne abbiano interesse, inoltreranno richiesta scritta al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ufficio
Sistemi Informativi Automatizzati, Vicolo dAste, n. 12,
00159 Roma.
Secondo quanto previsto dallarticolo
2 del citato D.M. 8 maggio 1999, la vigilanza ed il
controllo sul corretto esercizio dellattività di
mediazione, tra cui rientra ladempimento degli
obblighi di comunicazione, è esercitato da questo
Ministero per il tramite delle Direzioni provinciali del
lavoro competenti per territorio.
Le Direzioni regionali del lavoro, oltre ad assicurare il
necessario coordinamento della richiamata azione di
vigilanza da parte delle Direzioni provinciali,
adotteranno ogni utile iniziativa per fornire la massima
assistenza ai soggetti interessati, sia per rendere più
agevole lassolvimento degli obblighi, sia per
garantire il diritto di accesso alle banche dati. A tal
fine questo ufficio provvederà a trasmettere, con la
massima tempestività, copia delle convenzioni stipulate
e resta disponibile per qualsiasi chiarimento in ordine
alla loro corretta applicazione.
.
La realizzazione di un sistema
informativo, che realizzi una rete nazionale dei servizi di
incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblici e privati, è
appena in fase di avvio.
E in corso, peraltro, il conferimento delle funzioni in
materia di mercato del lavoro alle regioni ed agli enti locali,
che stanno avviando il processo di costruzione di nuovi servizi
regionali allimpiego.
Queste prime direttive, pertanto, si collocano in un contesto in
piena evoluzione, sia funzionale che organizzativa.
Gli obiettivi che si intendono perseguire in questa prima fase
sono, da un lato, quello di consentire il normale avvio dellattività
da parte dei soggetti autorizzati, dallaltro, di attuare
una fase di osservazione per raccogliere utili indicazioni in
vista dellentrata a regime del sistema informativo lavoro.
Per tali ragioni, mentre si richiede a tutti i soggetti
interessati di far pervenire osservazioni e suggerimenti per una
migliore organizzazione del servizio, si fa riserva di fornire
ulteriori indicazioni con il progressivo ampliamento delle banche
dati e lo sviluppo di servizi di rete più evoluti e completi.
Il dirigente generale
f.to Dott. Sergio Rosato