Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

CIRCOLARE N.68/99 Roma 6.9.1999

DIV.II  - Disciplina generale del Collocamento
Prot.N.
3744/03.11

DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO
Settore Ispezione del Lavoro
Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO
Settore politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Alle AGENZIE REGIONALI PER L’IMPIEGO

Al SERVIZIO CENTRALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO
All’ UFFICIO SPECIALE COLLOCAMENTO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
LORO SEDI

Alle DIREZIONI GENERALI DIVISIONI I
All’ UFFICIO CENTRALE O.F.P.L DIVISIONE I
Al DIRIGENTE GENERALE RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
Ai CONSIGLIERI MINISTERIALI
All’ UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Al SERVIZIO CONTROLLO INTERNO
LORO SEDI

All’ INPS DIREZIONE CENTRALE  PRESTAZIONI TEMPORANEE
VIA CIRO IL GRANDE 20 ROMA

ALLA C.G.I.L -CORSO D’ITALIA, 25

ALLA C.I.S.L - VIA PO, 21

ALLA U.I.L. VIA LUCULLO, 6

ALLA U.G.L Via Margutta, 19 - Roma

Alla CONFINTERIM - Via Frua, 22 - 20148 - MILANO

Oggetto: Legge 24.6.1997, n.196. Comunicazioni concernenti lavoro temporaneo.
             Modulo denominato Unificato/Temp.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 1.9.1999 concernente l’adozione del Modulo denominato Modello Unificato/Temp, introdotto allo scopo di unificare e semplificare tutti i modelli di comunicazione previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro temporaneo.

In particolare, e in attesa della compiuta definizione delle modalità di conduzione del sistema informativo lavoro, si invita il Dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati a voler fornire i dati così rilevati, con scadenza periodica, in tempo utile per consentire una valutazione degli effetti semplificativi conseguenti all’utilizzazione del modello in oggetto.

La scrivente effettuerà successivamente una verifica complessiva, anche con le parti sociali, per introdurre eventuali modifiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà

 

 DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO – DIVISIONE SECONDA

Prot. 3704/03.11

 

VISTA la legge 29 aprile 1949, n.264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

VISTA la legge 28 febbraio 1987, n.56, contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n.223, contenente "norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

VISTA la legge 28 novembre 1996, n.608, recante "disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" che all’art.9-bis, comma 2, sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare, entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo;

VISTA la legge 28 novembre 1996, n.608 citata, che all’art.9-bis, comma 3, prevede l'obbligo per il datore di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 1996, di "consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso";

VISTA la legge 28 novembre 1996, n.608 citata, che all’art.9-bis, comma 5, prevede la determinazione di un modello semplificato per le comunicazione di assunzione dei lavoratori ;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1995 con il quale è stato istituito il predetto modello semplificato di comunicazione;

VISTA la L.24 giugno 1997, n.196, recante "norme in materia di promozione dell’occupazione", e segnatamente gli articoli 1-12, contenenti norme in materia di lavoro temporaneo;

RILEVATA l’entità del flusso di informazioni e la notevole quantità delle comunicazioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori per prestazioni di lavoro temporaneo;

RITENUTO, pertanto, di dover semplificare ed unificare tutti gli esistenti modelli concernenti le comunicazioni sopraindicate;

RITENUTO, di conseguenza, di procedere alla definizione di un unico modello che contenga in forma semplificata tutti gli elementi essenziali per l’assolvimento dei vigenti obblighi di comunicazione e dichiarazione in materia di lavoro temporaneo;

RITENUTA, altresì, la necessità di differenziare detto modello da quello già approvato con il citato D.M. 20 dicembre 1995, stante la specificità e la novità della disciplina introdotta dalla L.25 giugno 1997, n.196, in materia di lavoro temporaneo;

 

DECRETA

 

ART. 1

Le comunicazioni di cui all’art.9 bis comma 2 e comma 5 della Legge 28.11.96, n.608, redatte anche mediante supporto informatico, devono essere inviate nei termini stabiliti dalla legge alle sezioni circoscrizionali per l’impiego, e – una volta definito, ai sensi del decreto legislativo 23.12.97, n.469, il conferimento alle regioni dei poteri e compiti in materia di mercato del lavoro – ai centri per l’impiego, mediante il Modulo, denominato "MODELLO UNIFICATO/TEMP", che costituisce parte integrante del presente decreto (v. allegato a).

Analoghe comunicazioni devono essere effettuate agli Istituti interessati, con le medesime modalità.

ART.2

L'obbligo di cui all'art.9-bis, comma 3, della L. 28 novembre 1996, n.608, può essere assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione, di copia del "MODELLO UNIFICATO/TEMP" allegato.

 

ART.3

1. Alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art.7, comma 3, D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 recante "norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

ART.4

1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 1 Settembre  1999 IL MINISTRO CESARE SALVI