Costituzione della Repubblica italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
Art. 13
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di
riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale .
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine
di religione o di culto d'una associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,
del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammesa per reati politici.
Art. 27
La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30
E' dovere e diritto dei genitori,
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini
e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è
libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali
il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è
libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà .
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO IV
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro.
Art. 52
La difesa della patria è sacro
dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO della REPUBBLICA
TITOLO I
Sezione I
Art. 55
Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art. 57
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59
E' senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti .
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti .
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69
I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti
ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo
per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso
e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione .
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75
E' indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano
lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di
legge.
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità
giudiziaria.
TITOLO II
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85
Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere
o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura .
Art. 89
Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione (*).
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune , a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Sezione I
Art. 92
Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere
la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
Ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
Art. 97
I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e
nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
Sezione I
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome
del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato
e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con
il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'Autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministero della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a
suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non
puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per
accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di
provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112
Il Pubblico ministero
ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della Pubblica
Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con
gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
Art. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116
Alla Sicilia, alla
Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla
Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
Art. 117
La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assitenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118
Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di
altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.
Art. 119
Le Regioni hanno
autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato,
delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali in relazione a bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge
a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120
La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
Art. 121
Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed
emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Art. 122
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale
e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta.
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo
e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di
due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto
da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125
Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei
modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al
solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di
opposizione da parte del Governo deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può,
nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di
dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. (*)
Art. 128
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131
Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132
Si può, con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum
e con legge della repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative
dei Comuni, sentita la stessa Regione.
la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Sezione I
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un
terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'
ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l
'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
Art. 136
Quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o
di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione
Sezione II
Art. 138
Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (*)
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DISPOSIZIONI:
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge
per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in
vigore della Costituzione. (*)
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica
Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi
di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato
e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro
tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue
leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 .
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
E' vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici
né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel
territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922,
valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in
vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad
esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione
è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948,
affinchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.