IlSole24ore Sabato 5 Febbraio 2000
Schema di
disegno di legge delega recante «Interventi per
favorire lo sviluppo della previdenza complementare» approvato
il 4-2-2000 dal Consiglio dei ministri.
ARTICOLO1
Interventi per favorire lo sviluppo della previdenza
complementare
1.Al fine di favorire lo sviluppo della previdenza complementare,
il Governo è delegato a emanare entro 9 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge uno o più decreti
legislativi con losservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) destinazione degli accantonamenti annuali relativi al
trattamento di fine rapporto (Tfr) di cui allarticolo 2120
del Codice civile, alle forme pensionistiche complementari
previste dallarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo,
nel rispetto del principio "pro-rata":
1) la possibilità da parte dei lavoratori per i quali non
sussistano o non operino le fonti istitutive di cui
allarticolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993, di destinare gli accantonamenti annuali al Tfr a
fondi intercategoriali istituiti con le modalità descritte
dallarticolo 3 del predetto decreto legislativo o alle
forme pensionistiche previste dallarticolo 9 dal medesimo
decreto;
2) il diritto per i lavoratori di optare per modalità diverse di
destinazione dei predetti accantonamenti annuali al Tfr con
predisposizione di misure e strumenti idonei che assicurino in
tali casi prestazioni equivalenti, sotto i profili del rischio,
del rendimento e della liquidità, a tutte quelle previste dalla
normativa vigente con riguardo al trattamento di fine rapporto e
la canalizzazione delle disponibilità finanziarie così
derivanti verso la piccola e media impresa e lartigianato;
3) la riduzione dei limiti temporali di cui allarticolo 10,
comma 3-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e la
loro definizione anche per il fondo intercategoriale di cui al
punto 1) della presente lettera;
b) soppressione contestuale, garantendo gli equilibri di finanza
pubblica, del contributo destinato al Fondo di garanzia istituito
ai sensi dellarticolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297,
per la quota relativa al trattamento di fine rapporto, con
assunzione della garanzia della prestazione equivalente di cui al
punto 2) della lettera a) a carico del bilancio dello Stato e
abolizione dellaccantonamento di cui allarticolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni;
c) definizione, relativamente ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che abbiano esercitato
lopzione di cui allarticolo 59, comma 56, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e con riferimento alle quote maturande
del trattamento di fine rapporto, dei livelli e delle modalità
di destinazione alle forme di previdenza complementare tenendo
conto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri
attuativo dellaccordo quadro del 29 luglio 1999 e
prevedendo:
1) lintegrale destinazione ai fondi pensione del
trattamento di fine rapporto, attraverso lelevazione della
quota di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto del
presidente del Consiglio dei ministri attuativo dellaccordo
quadro del 29 luglio 1999, ai sensi dellarticolo 2, commi
5, 6, 7, 8 e 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni, secondo lo schema virtuale di cui
allarticolo 2, commi 3 e 5, del predetto decreto;
2) il versamento effettivo ai fondi pensione del trattamento di
fine rapporto fino a un importo di ulteriori lire 500 miliardi
annui rispetto a quelli previsti dallarticolo 26, comma 18,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
d) predisposizione di misure e modalità specifiche di attuazione
di quanto previsto dal presente provvedimento, in caso di
presenza di forme di previdenza integrativa obbligatoria anche
attraverso la trasformazione in forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni;
e) raccordo delle norme delegate di cui al presente articolo con
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
299, e al decreto legislativo attuativo dellarticolo 3
della legge 13 maggio 1999, n. 133;
f) utilizzo, per il concorso alla copertura degli oneri derivanti
dallattuazione della presente delega, delle economie
conseguenti al decreto legislativo attuativo dellarticolo 3
della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche per gli effetti
prodotti dalle disposizioni contenute nella presente delega.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari permanenti, ai fini
dellespressione del parere, entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per lesercizio
della relativa delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine senza che le competenti
Commissioni abbiano espresso il predetto parere, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità
di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi
di cui al comma 1.