Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

          Visto l’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;

             Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

          Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

          Visto l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l’emanazione di regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

          Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

          Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del                                                             ;

          Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:


Capo I

Disciplina del risparmio previdenziale

 

Articolo 1

Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza complementare e individuale

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 10:

1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.”;

 

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.”;

 

b) nell’articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.”;

 

c) nell’articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da “i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”, fino alla fine della lettera sono soppresse;

 

e) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

 

f) nell’articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. E’ deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l’articolo 44, comma 2. Se l’esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare complessivamente maturato.”.

 

2. Se l’ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all’impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.


Articolo 2

Disciplina delle forme pensionistiche individuali

 

1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:

 

“Articolo 9-bis

Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti

 

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.

3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato.

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.

6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Articolo 9-ter

Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

 

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di cui all’articolo 16, prima della loro applicazione.”.

 

 


 

Articolo 3

Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

 

1.      Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

b) nell’articolo 10:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione”;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: “o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;”;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell’articolo 7.”;

4) nel comma 2, dopo le parole “ai fondi pensione di cui all’articolo 9”, sono inserite le seguenti: “o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;

5) nel comma 3, dopo le parole “a carico del fondo pensione”, sono aggiunte le seguenti: “o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,”;

6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole “di cui agli articoli 3 e 9” sono inserite le seguenti “o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;

7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

“3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter  prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.”;

c) nell’articolo 13:

1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;

2) il comma 13 è sostituito con il seguente:

“13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.”;


 

Articolo 4

Decorrenza e norme transitorie

 

1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta che inizia dalla predetta data.

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall’art. 10, comma 1, lettera e bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l’importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.


 

Capo II

Disciplina della gestione del risparmio previdenziale

 

Articolo 5

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

 

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

 

1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.

5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente.

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.”.

 

2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 2, comma 1, la lettera e), è soppressa;

b) nell’articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: “decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”, sono aggiunte le seguenti: “nonchè per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”;

c) nell’articolo 3, comma 3, le parole “all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1, lettera d)”.

 

3. Nell’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole “fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e” sono soppresse.

 

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.

 

5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

 

6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L’imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.

 

7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.


 

Articolo 6

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

 

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

“Articolo 14-bis

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter

 

1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell’articolo 14.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.”.

 

2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.


 

Articolo 7

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili

 

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, è inserito il seguente:

“Articolo 14-ter

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili

 

1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’1,50 per cento.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7.”.

 

2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.

 

3. L’articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è abrogato.


 

Articolo 8

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

 

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-ter, introdotto dall’articolo 7, comma 1, è inserito il seguente:

“Articolo 14-quater

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

 

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 14, commi da 5 a 7.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti è corrisposta dalla società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.”.

 

2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.


 

Articolo 9

Decorrenza

 

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.


 

Capo III

Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto

 

Articoli 10

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:

“a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e a titolo di anticipazioni;”;

b) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

“Articolo 17-bis

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.”;

 

c) nell’articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater) è inserita la seguente:

“g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;”;

 

d) nell’articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: “4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 47, comma 1, lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonchè, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d’imposta.”;

 

e) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:

“h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;”;

 

f) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

“d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41, se determinabili;

d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili;”.

 

2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è inserita le seguente:

“d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;”.

 

3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa. Il rappresentante fiscale comunica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l’assolvimento dei predetti obblighi.


 

Articolo 11

Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 17:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

 

2. Nell’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole “di cui all’articolo 17 dello stesso testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico”.

 

3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento.

 

4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l’anno 2001, è dovuto  l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell’anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l’imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.

 

5. Dall’imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del testo unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.


 

Articolo 12

Decorrenza e disciplina transitoria

 

1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.

 

2. Le disposizioni dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.


 

CAPO IV

Contratti di assicurazione, disposizioni varie e finali

 

Articolo 13

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 10:

1) al comma 1, lettera e), dopo le parole “in ottemperanza a disposizioni di legge” sono aggiunte le seguenti “nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.”;

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.”;

 

b) nell’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;”;

 

c) nell’articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

“4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica.”;

 

d) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;”;

 

e) nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l’ultimo periodo è soppresso.

 

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio.

 

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;

b) nell’articolo 21, secondo comma, le parole “e di rendita vitalizia” sono soppresse;

c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;

d) nella tariffa, allegato C è aggiunto l’articolo 11, così rubricato: “Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione”, in corrispondenza della “natura delle assicurazioni” e “Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione”, in corrispondenza dell’indicazione delle operazioni”.

 

4. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.


 

Articolo 14

Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi

 

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 26-bis è inserito il seguente:

 

“Articolo 26-ter

1. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.”.

2. Nell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

 


 

Articolo 15

Regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA

 

1. Nell’articolo 10, primo comma , numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “la gestione di fondi comuni di investimento” sono inserite le seguenti: “e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.


 

Articolo 16

Decorrenza

 

1. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

 

2. Le disposizioni dell’articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

 

3. Le disposizioni dell’articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.


 

Articolo 17

Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565

 

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: “b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.” e al comma 2, lettera a), le parole: “lettere a e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b-bis) e b-ter)”;

b) nell’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: “c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.”;

c) nell’articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”;

d) nell’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.”.


 

Articolo 18

Disposizioni di attuazione

 

          1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

          2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


 

Articolo 19

Entrata in vigore

 

          1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

          2. Per l’adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.