Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto larticolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il
quale prevede lemanazione di uno o più decreti legislativi
per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per
lerogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di
risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la
modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del
regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennità;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
Visto larticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999,
n. 662, che prevede lemanazione di regolamenti ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del
;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo
I
Disciplina
del risparmio previdenziale
Articolo
1
Disciplina
fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza
complementare e individuale
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nellarticolo 10:
1)
al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
e-bis)
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i
contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali,
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un
importo complessivamente non superiore al 12 per cento del
reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di
lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione
compete per un importo complessivamente non superiore al doppio
della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive
istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito
complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta
nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori,
nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini
del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene
conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di
previdenza di cui allarticolo 70, comma 1; dei contributi
versati ai sensi dellarticolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto
legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del
predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto
di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle
quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.;
2)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per
gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
nellinteresse delle persone indicate nellarticolo 12
che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione
per lammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando limporto complessivamente stabilito.;
b)
nellarticolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.;
c)
nellarticolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole da i contributi versati dal datore di lavoro alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, fino alla fine della lettera sono
soppresse;
e)
nellarticolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;
f)
nellarticolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1.
Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai
sensi dellarticolo 2117 del codice civile, se costituiti in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei
limiti delle quote maturate nellesercizio in conformità
alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il
rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti
in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei
limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo
di ciascun anno;
2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis.
E deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle
quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale
riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito
nellesercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dellesercizio o
del passaggio a capitale; in tal caso si applica larticolo
44, comma 2. Se lesercizio è in perdita, la deduzione può
essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
quinto, fino a concorrenza dellammontare complessivamente
maturato..
2.
Se lammontare dei contributi o dei premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai
sensi della lettera e-bis) del comma 1 dellarticolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
contribuente comunica al fondo pensione o allimpresa di
assicurazione, entro il 30 settembre dellanno successivo a
quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se
antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione,
limporto non dedotto o che non sarà dedotto in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Articolo
2
Disciplina
delle forme pensionistiche individuali
1.
Dopo larticolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, sono inseriti i seguenti:
Articolo
9-bis
Forme
pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti
1.
Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante
ladesione ai fondi pensione di cui allarticolo 9.
Ladesione avviene, su base individuale, anche in assenza di
specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2.
I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di
partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3.
Lammontare del contributo, definito anche in misura fissa
allatto delladesione, può essere successivamente
variato.
4.
I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di
vecchiaia siano consentite al compimento delletà
pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza
con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che
quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione
dellattività lavorativa, nel concorso del requisito di
partecipazione di almeno quindici anni e di unetà di non
più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
dimpresa si considera età pensionabile il compimento
delletà prevista dallarticolo 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite
anticipazioni.
5.
I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione
volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non
oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite delletà
pensionabile.
6.
La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di
capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un
importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato,
salvo che limporto annuo della prestazione pensionistica in
forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo
9-ter
Forme
pensionistiche individuali attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita
1.
Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di
assicurazioni autorizzate dallIstituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio
dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui
allarticolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi
previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo. Ladesione avviene anche in assenza di
specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2.
Lammontare dei premi, definito anche in misura fissa
allatto della conclusione del contratto, può essere
successivamente variato.
3.
Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono
essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di
cui allarticolo 16, prima della loro applicazione..
Articolo
3
Norme
di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124
1.
Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
nellarticolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: , salvo che limporto annuo
della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di
ammontare inferiore al 50 per cento dellassegno sociale di
cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
b)
nellarticolo 10:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: Permanenza nel
fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e
cessazione dei requisiti di partecipazione;
2)
nel comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:
o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter;;
3)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis.
Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata
nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4
dellarticolo 7.;
4)
nel comma 2, dopo le parole ai fondi pensione di cui
allarticolo 9, sono inserite le seguenti: o a
una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter;
5)
nel comma 3, dopo le parole a carico del fondo
pensione, sono aggiunte le seguenti: o delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter,;
6)
nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole di cui agli
articoli 3 e 9 sono inserite le seguenti o presso
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter;
7)
dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
3-quater.
In caso di morte delliscritto ad una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter
prima dellaccesso alla prestazione, la posizione
individuale è riscattata dagli eredi.
3-quinquies.
I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter
prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione
individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di
cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche
individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima
che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di
conclusione del contratto.;
c)
nellarticolo 13:
1)
i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2)
il comma 13 è sostituito con il seguente:
13.
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a
favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto.
Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una
forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad
altra forma pensionistica individuale.;
Articolo
4
Decorrenza
e norme transitorie
1.
Le disposizioni dellarticolo 1, comma 1, lettera a), si
applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle
forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto.
2.
Le disposizioni dellarticolo 1, comma 1, lettera f), n. 1,
si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a
decorrere dal periodo dimposta che inizia dalla predetta
data.
3.
Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini
della deducibilità prevista dallart. 10, comma 1, lettera
e bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito
complessivo, limporto massimo deducibile di dieci milioni
di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque
anni, della differenza tra i contributi effettivamente
versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il
predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della
predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze.
Capo
II
Disciplina
della gestione del risparmio previdenziale
Articolo
5
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1.
Larticolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
è sostituito dal seguente:
Articolo
14
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1.
I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell11 per cento che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo dimposta. Il risultato si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine
di ciascun anno solare, al lordo dellimposta sostitutiva,
aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei
riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi
maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il
valore del patrimonio stesso allinizio dellanno. Il
valore del patrimonio netto del fondo allinizio e alla fine
di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati
in corso danno, in luogo del patrimonio allinizio
dellanno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dellanno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2.
Il risultato negativo maturato nel periodo dimposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
dimposta successivi, per lintero importo che trova in
essi capienza.
3.
Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi
sono a titolo dimposta. Non si applicano la ritenute
previste dal comma 2 dellarticolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali,
nonché la ritenuta prevista, nella misura
del 12,50 per cento, dal comma 3-bis
dellarticolo 26 del predetto decreto e dal comma 1
dellarticolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4.
I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato
della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a
titolo dimposta o limposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
la stessa aliquota della ritenuta o dellimposta
sostitutiva.
5.
Limposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro
il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del
Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6.
La dichiarazione relativa allimposta sostitutiva è
presentata entro un mese dallapprovazione del bilancio o
rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato
approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata
entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è
prevista lapprovazione di un bilancio o rendiconto la
dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo
dimposta. Nel caso di fondi costituiti nellambito del
patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
società o dellente.
7.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di
registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per
ciascuna di esse..
2.
Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nellarticolo 2, comma 1, la lettera e), è soppressa;
b)
nellarticolo 2, comma 1-quater, dopo le parole:
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
aggiunte le seguenti: nonchè per i fondi pensione di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c)
nellarticolo 3, comma 3, le parole allarticolo
2, comma 1, lettere d) ed e) sono sostituite dalle
seguenti: allarticolo 2, comma 1, lettera d).
3.
Nellarticolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e sono soppresse.
4.
Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del
comma 3 dellarticolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a
decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le
disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli
utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti
allimposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti
esigibili a decorrere dalla predetta data.
5.
Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni
dellarticolo 26, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
limposta si applica su quelli maturati fino al giorno
precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I
relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto
il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese
successivo.
6.
Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui allarticolo 2, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla
data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di
accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite
limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al
giorno precedente alla predetta data. Limposta sostitutiva
è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto
ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.
7.
Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo soggetti alle disposizioni
dellarticolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n.
77, limposta del 12,50 per cento si applica su quelli
maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il
presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese
da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il
giorno 16 del mese successivo.
Articolo
6
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e
dei contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1.
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
larticolo 14, è inserito il seguente:
Articolo
14-bis
Regime
tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e
dei contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter
1.
I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell11 per cento applicata sul risultato netto maturato in
ciascun periodo dimposta. Il risultato netto si
determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare
ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nellanno, il valore attuale
della rendita stessa allinizio dellanno. Il risultato
negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi
dimposta successivi, per lintero importo che trova in
essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a
7 dellarticolo 14.
2.
Per i contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter,
le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul
risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta. Il
risultato si determina sottraendo dal valore attuale della
rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun
anno solare ovvero alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nellanno, il valore attuale
della rendita stessa allinizio dellanno. Il risultato
negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi
dimposta successivi, per lintero importo che trova in
essi capienza..
2.
Ai fondi pensione di cui al comma 1 dellarticolo 14-bis del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le
disposizioni dellarticolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo
7
Regime
tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1.
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
larticolo 14-bis, introdotto dallarticolo 6, comma 1,
è inserito il seguente:
Articolo
14-ter
Regime
tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Fino a
quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
allarticolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla
data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio,
riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita
contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media
annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal
citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli
immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera
determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, limposta sostitutiva di cui al
periodo precedente è aumentata all1,50 per cento.
2.
I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun
periodo dimposta derivante dal restante patrimonio,
determinato ai sensi dellarticolo 14, commi 1 e 2.
3.
Si applicano le disposizioni dellarticolo 14, commi da 3 a
7..
2.
Ai fondi pensione di cui allarticolo 14-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dellarticolo 5, commi da 4 a 7.
3.
Larticolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è
abrogato.
Articolo
8
Regime
tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1.
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
larticolo 14-ter, introdotto dallarticolo 7, comma 1,
è inserito il seguente:
Articolo
14-quater
Regime
tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1.
Alle forme pensionistiche complementari di cui allarticolo
18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dellarticolo 14.
2.
Alle forme pensionistiche complementari di cui allarticolo
18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione e alle forme indicate nel comma 1 gestite
mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si
applicano le disposizioni dellarticolo 14-bis, comma 2. Si
applicano altresì le disposizioni dellarticolo 14, commi
da 5 a 7.
3.
Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui
allarticolo 18, comma 1, siano costituite nellambito
del patrimonio di società o enti, limposta sostitutiva di
cui ai commi precedenti è corrisposta dalla società o
dallente nellambito del cui patrimonio il fondo è
costituito..
2.
Ai fondi pensione di cui allarticolo 14-quater del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dellarticolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo
9
Decorrenza
1.
Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo
dimposta in corso alla data da cui ha effetto il presente
decreto.
Capo
III
Disciplina
delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine
rapporto
Articoli
10
Trattamento
tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nellarticolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:
a-bis)
le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dellarticolo 47, erogate in forma di capitale,
anche in caso di riscatto di cui allarticolo 10, comma
1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e a titolo
di anticipazioni;;
b)
dopo larticolo 17 è inserito il seguente:
Articolo
17-bis
1.
Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1
dellarticolo 16 sono soggette ad imposta mediante
lapplicazione dellaliquota determinata con i criteri
previsti al comma 1 dellarticolo 17, assumendo il numero
degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e
limporto imponibile della prestazione maturata, al netto
delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già
assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare limposta in base allaliquota media di
tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato
il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste
dallarticolo 17, comma 1-bis.
2.
Se la prestazione è non superiore a un terzo dellimporto
complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione
stessa, limposta si applica sullimporto al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si
applica altresì nei casi previsti dallarticolo 10, commi
3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e comunque quando limporto annuo della prestazione
pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per
cento dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.
Salvo conguaglio allatto della liquidazione definitiva
della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso
di riscatto parziale di cui allarticolo 10, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 124 del 1993, o a titolo di
anticipazione, sono soggette ad imposta con laliquota
determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro
intero importo.;
c)
nellarticolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater) è
inserita la seguente:
g-quinquies)
i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dellarticolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale;;
d)
nellarticolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il
seguente: 4-ter. I proventi di cui alla lettera
g-quinquies, del comma 1 dellarticolo 41 sono costituiti
dai rendimenti maturati nel periodo dimposta riferibili al
valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui
allarticolo 47, comma 1, lettera h-bis, erogate nel corso
del medesimo periodo, nonchè, per le rendite vitalizie aventi
funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo
dimposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate
o in via di costituzione al termine di ciascun periodo
dimposta.;
e)
nellarticolo 47, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita
dalla seguente:
h-bis)
le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, comunque erogate;;
f)
nellarticolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita
dalle seguenti:
d)
per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dellarticolo 47 erogate in forma periodica non si
applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse
si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1 dellarticolo 41, se determinabili;
d-bis)
per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dellarticolo 47 erogate in forma di capitale a
seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi
dellarticolo 10, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta se
determinabili;.
2.
Nellarticolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è
inserita le seguente:
d-bis)
sulla parte imponibile delle prestazioni di cui allarticolo
16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i
criteri di cui allarticolo 17-bis, comma 1, primo periodo,
dello stesso testo unico;.
3.
Per ladempimento degli obblighi derivanti dai contratti di
assicurazione di cui allarticolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di
prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido
con limpresa. Il rappresentante fiscale comunica
allAmministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti
che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le modalità per lassolvimento
dei predetti obblighi.
Disciplina
tributaria del trattamento di fine rapporto
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nellarticolo 17:
1)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1.
Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
Limposta è applicata con laliquota determinata con
riferimento allanno in cui è maturato il diritto alla
percezione, corrispondente allimporto che risulta dividendo
il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli
uffici finanziari provvedono a riliquidare limposta in base
allaliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
1-bis.
Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato
reddito imponibile laliquota media si calcola con
riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se
non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si
applica laliquota stabilita dallarticolo 11 per il
primo scaglione di reddito
1-ter.
Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti
di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore
a due anni, limposta determinata ai sensi del comma 1 è
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno;
per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a
mese.
2.
Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dellarticolo 16, anche se commisurate alla durata del
rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal
datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge,
con laliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali
indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in
relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del
rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine
rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con
laliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis.
Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla
durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a)
del comma 1 dellarticolo 16, sono imponibili per un importo
che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità
convenzionale; per i periodi inferiori allanno la riduzione
è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di
ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. Limposta è applicata con laliquota
determinata con riferimento allanno in cui è maturato il
diritto alla percezione, corrispondente allimporto che
risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato
per dodici. Lammontare netto delle indennità alla cui
formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o
alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra
laliquota del contributo previdenziale posto a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati e laliquota complessiva
del contributo stesso versato allente, cassa o fondo di
previdenza.
2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
4.
Salvo conguaglio allatto della liquidazione definitiva,
sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di
fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle
anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica
laliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi
1, 2 e 2-bis, considerando limporto accantonato, aumentato
delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva.
2.
Nellarticolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole
di cui allarticolo 17 dello stesso testo unico
sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo
17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello
stesso testo unico.
3.
Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il
trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi
di previdenza è applicata limposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell11 per cento.
4.
I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 applicano
limposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui
rendimenti maturati in ciascun anno. Limposta è versata
entro il 16 febbraio dellanno successivo. Limposta
è imputata a riduzione del fondo. Nellanno solare in
cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso
lanno 2001, è dovuto lacconto
dellimposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle
rivalutazioni e dei rendimenti maturati nellanno
precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto
da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli,
limposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente
liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi
del periodo dimposta in cui viene corrisposto, anche a
titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il
versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima
dichiarazione dei redditi.
5.
Dallimposta relativa ai trattamenti di fine rapporto,
determinata ai sensi dellarticolo 17, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a
seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel
periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in
vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di
fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae
un importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi
nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale
importo è rapportato a mese.
Articolo
12
Decorrenza
e disciplina transitoria
1.
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni introdotte dallarticolo 10 si applicano alle
prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla
data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di
riscatto parziale di cui allarticolo 10, comma 1-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a
quelle erogate a decorrere da tale data.
2.
Le disposizioni dellarticolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dallarticolo 11, si applicano alle quote di trattamento di
fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di
anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato
fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del
menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data
stessa.
CAPO
IV
Contratti
di assicurazione, disposizioni varie e finali
Articolo
13
Trattamento
tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati
volontariamente alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nellarticolo 10:
1)
al comma 1, lettera e), dopo le parole in ottemperanza a
disposizioni di legge sono aggiunte le seguenti
nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della
forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui
allarticolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565.;
2)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tale
disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico.;
b)
nellarticolo 13-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)
i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte
o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi
causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana se limpresa di
assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un
importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500
mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
lIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
(ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente
e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche
dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di
lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;;
c)
nellarticolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito
dai seguenti:
4.
I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono
reddito per la parte corrispondente alla differenza tra
lammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale
differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di
rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a
quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la
tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo
intercorso, delle eventuali variazioni dellaliquota
dellimposta sostitutiva, nonché della data di pagamento
della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un
apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di
rettifica.;
d)
nellarticolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
h)
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite
a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono
quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita
stipulati con imprese autorizzate dallIstituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento
o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della
rendita successivamente allinizio
dellerogazione;;
e)
nellarticolo 48-bis, comma 1, lettera c), lultimo
periodo è soppresso.
2.
Ai fini dellapplicazione degli articoli 10, comma 1,
lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti
di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi
un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato
limporto del premio afferente a ciascun rischio.
3.
Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b)
nellarticolo 21, secondo comma, le parole e di
rendita vitalizia sono soppresse;
c)
nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono
soppressi;
d)
nella tariffa, allegato C è aggiunto larticolo 11, così
rubricato: Assicurazioni sulla vita e contratti di
capitalizzazione, in corrispondenza della natura
delle assicurazioni e Assicurazione sulla vita di
qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e
i contratti di capitalizzazione, in corrispondenza
dellindicazione delle operazioni.
4.
Nellarticolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, il comma 5 è soppresso.
Articolo
14
Applicazione
dellimposta sostitutiva sui redditi di cui
allarticolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi
1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo larticolo 26-bis è inserito il seguente:
Articolo
26-ter
1.
Sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, limpresa di assicurazione applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dallarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
2.
Sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i
soggetti indicati nel primo comma dellarticolo 23 applicano
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
prevista dallarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
3.
Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non
residenti si applicano le disposizioni dellarticolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi..
2.
Nellarticolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il
primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti
stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
Articolo
15
Regime
tributario dei fondi pensione ai fini IVA
1.
Nellarticolo 10, primo comma , numero 1), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole la gestione di fondi comuni di investimento
sono inserite le seguenti: e di fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Articolo
16
Decorrenza
1.
Le disposizioni dellarticolo 13 si applicano per i
contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto.
2.
Le disposizioni dellarticolo 14 si applicano per i redditi
maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
3.
Le disposizioni dellarticolo 15 si applicano a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Articolo
17
Allargamento
delle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565
1.
Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nellarticolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è
aggiunta la seguente: b-ter) per i soggetti destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non
iscritti al fondo ivi previsto. e al comma 2, lettera a),
le parole: lettere a e b-bis) sono sostituite dalle
seguenti: lettere a), b-bis) e b-ter);
b)
nellarticolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è
aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale.;
c)
nellarticolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente
periodo: Per i soggetti di cui allarticolo 2, comma
1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento
delletà prevista dallarticolo 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.;
d)
nellarticolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1,
lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non
fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro
servizi o lazienda emittente la carta di credito o di
debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione
dellimporto corrispondente agli abbuoni accantonati a
seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso
i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette
operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che
conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare
della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta
presso il fondo pensione medesimo..
Articolo
18
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono
emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere
tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze
temporali, previsti dal presente decreto, si applica la
disposizione di cui allarticolo 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo
19
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha
effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti
maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle
rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Per ladeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui allarticolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.