LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA.
Presentazione
La
Carta dei diritti della famiglia ha le sue origini nella richiesta formulata dal
sinodo dei vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema «I compiti della famiglia
cristiana nel mondo di oggi » (cfr. « Propositio ». Sua santità, papa
Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica Familiaris consortio, accolse la
richiesta del sinodo e impegnò la Santa Sede a preparare una Carta dei diritti
della famiglia da presentare agli ambienti ed autorità interessati. È
importante capire correttamente la natura e lo stile della Carta come ora viene
presentata. Il documento non è un'esposizione di teologia dogmatica o morale
sul matrimonio e la famiglia, sebbene esso rifletta il pensiero della Chiesa in
materia. Né è un codice di condotta per persone o istituzioni interessate al
problema. La Carta differisce anche
da una semplice dichiarazione di princìpi teoretici riguardanti la famiglia.
Essa mira, piuttosto, a presentare a tutti i nostri contemporanei, siano essi
cristiani o no, una formulazione - la più completa e ordinata possibile - dei
fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale che è la
famiglia. I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella coscienza
dell'essere umano e nei valori comuni a tutta l'umanità. La visione cristiana
è presente in questa Carta come luce della divina rivelazione che illumina la
naturale realtà della famiglia. Questi diritti sorgono, in ultima analisi, da
quella legge che è inscritta dal Creatore nel cuore di ogni essere umano. La
società è chiamata a difendere questi diritti dalle violazioni e a rispettarli
e promuoverli nell'interezza del loro contenuto. I diritti proposti devono
essere compresi secondo il carattere specifico di una « Carta ». In alcuni casi essi enunciano vere e proprie norme
giuridicamente vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e princìpi
fondamentali per una legislazione da attuare e per lo sviluppo della politica
familiare. In tutti i casi essi sono un appello profetico in favore
dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte le
usurpazioni. Del resto quasi tutti questi diritti si possono già trovare in
altri documenti sia della Chiesa che della comunità internazionale. La presente
Carta si prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli con maggior
chiarezza e di raccoglierli in una presentazione organica, ordinata e
sistematica. Annesse al testo vi sono le indicazioni delle « fonti e
riferimenti », da cui alcune delle formulazioni sono state estratte. La Carta
dei diritti della famiglia è ora presentata dalla Santa Sede, organo centrale e
supremo del governo della Chiesa cattolica. Il documento è arricchito da
abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta a un'ampia
consultazione delle conferenze episcopali di tutta la Chiesa come anche di
esperti in materia, rappresentanti varie culture. La Carta è indirizzata
principalmente ai governi. Nel riaffermare, per il bene della società, la
comune consapevolezza dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre a
tutti quelli che condividono la responsabilità per il bene comune un modello e
un punto di riferimento per la elaborazione di una legislazione e di una
politica della famiglia, e una guida per i programmi di azione. Nel contempo la
Santa Sede propone fiduciosamente questo documento all'attenzione delle
organizzazioni internazionali intergovernative che, in ragione della loro
competenza e cura per la difesa e la promozione dei diritti umani, non possono
ignorare o permettere violazioni dei diritti fondamentali della famiglia. La
Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie stesse: essa mira a rafforzare
in esse la consapevolezza del ruolo insostituibile e della posizione della
famiglia; si augura di ispirare le famiglie a unirsi nella difesa e nella
promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie a compiere i loro doveri in
modo che il ruolo della famiglia possa diventare sempre più chiaramente
apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi. La Carta è diretta, infine, a tutti
gli uomini e le donne affinché si impegnino a fare tutto il possibile per
assicurare che i diritti della famiglia siano protetti e che l'istituzione della
famiglia sia rafforzata per il bene dell'intero genere umano, oggi e nel futuro.
La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata dai rappresentanti
dell'episcopato di tutto il mondo, rivolge un particolare appello a tutti i
membri e le istituzioni della Chiesa perché diano chiara testimonianza delle
convinzioni cristiane circa l'insostituibile missione della famiglia, e
procurino che famiglie e genitori ricevano il necessario sostegno e
incoraggiamento per adempiere il compito loro affidato da Dio.
Preambolo
Considerando
che:
a)
i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno
una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e
vitale espressione;
b)la
famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita nella complementarità
tra un uomo e una donna, che si costituisce con il legame indissolubile del
matrimonio liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed è aperta alla
trasmissione della vita;
c)il
matrimonio è l'istituzione naturale alla quale è affidata in maniera esclusiva
la missione di trasmettere la vita;
d)
famiglia, società naturale, esiste anteriormente allo Stato e a qualsiasi altra
comunità e possiede diritti propri, che sono inalienabili;
e)
la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed
economico, una comunità di amore e di solidarietà che è in modo unico adatta
a insegnare e a trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e
religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della
società;
f)
la famiglia è il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano
vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli
individui con le altre istanze della vita sociale;
g)
la famiglia e la società, che sono mutuamente legate da vincoli vitali e
organici, hanno una funzione complementare nella difesa e nel progresso del bene
dell'umanità e di ogni persona;
h)l'esperienza
di diverse culture attraverso la storia ha mostrato come sia necessario per la
società riconoscere e difendere l'istituzione familiare;
i)
la società, e in particolar modo lo Stato e le organizzazioni internazionali,
devono proteggere la famiglia con misure di carattere politico, economico,
sociale e giuridico, miranti a consolidare l'unità e la stabilità della
famiglia in modo che essa possa esercitare la sua specifica funzione;
j)
i diritti, le fondamentali necessità, il benessere e i valori della famiglia,
anche se vengono progressivamente salvaguardati in alcuni casi, sono spesso
ignorati e non raramente minati da leggi, istituzioni e programmi
socio-economici;
k)
molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni di povertà che impediscono
loro di svolgere il proprio ruolo con dignità;
l)
la Chiesa cattolica, consapevole che il bene della persona, della società e
della Chiesa stessa passa attraverso la vita della famiglia, ha ritenuto parte
della sua missione proclamare a tutti il disegno di Dio inscritto nella natura
umana circa il matrimonio e la famiglia, promuovere queste due istituzioni e
difenderle contro quanti le attaccano;
m)il
sinodo dei vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò esplicitamente che fosse
redatta e fatta giungere a tutti gli interessati una Carta dei diritti della
famiglia;
la
Santa Sede, dopo aver consultato le conferenze episcopali, presenta ora questa
Carta dei diritti della famiglia e fa appello a tutti gli Stati, alle
organizzazioni internazionali e a tutte le istituzioni e persone interessate,
perché rispettino questi diritti e assicurino il loro effettivo riconoscimento
e la loro osservanza.
Articolo
1
Ogni
persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a
sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile.
a)
Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la
necessaria capacità, ha il diritto di sposarsi e di formare una famiglia senza
alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio di questo diritto, sia
di carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte solamente
quando sono richieste da gravi e oggettive esigenze dello stesso istituto
matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni caso,
rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona.
b)
Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il diritto di
attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative, sociali ed
economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a sposarsi in
piena maturità e responsabilità.
c)
Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche
autorità: la situazione delle coppie non sposate non deve essere messa sullo
stesso piano del matrimonio debitamente contratto.
Articolo
2
Il
matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e pieno consenso
degli sposi debitamente espresso.
a)
Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in certe
culture, nel guidare la decisione dei loro figli, ogni pressione che impedisca
la scelta di una determinata persona come coniuge deve essere evitata.
b)
I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. Perciò imporre
come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede o una professione
di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce una violazione di
questo diritto.
c)
Gli sposi nella naturale complementarità che esiste tra uomo e donna, godono
della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimonio.
Articolo
3
Gli
sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere
circa l'intervallo tra le nascite e il numero dei figli da procreare, tenendo
pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già
nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e in
conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla
contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.
a)
Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che
tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel decidere dei
loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana e contro la
giustizia.
b)
Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei popoli non
deve essere condizionato dall'accettazione di programmi di contraccezione,
sterilizzazione o aborto.
c)
La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto
concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le
coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto a un adeguato aiuto
e non devono essere sottoposte a discriminazione.
Articolo
4
La
vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del
concepimento.
a)
L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita
dell'essere umano.
b)
Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione
sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.
c)
Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non
mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del diritto
all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia.
d)
I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto a una speciale protezione
e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un
ragionevole periodo, dopo il parto.
e)
Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso
diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale.
f)
Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono
ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto
riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione che
faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno
bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti
i diritti naturali dei genitori.
g)
I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella
scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.
Articolo
5
Avendo
dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l'originario, primario e
inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i
primi e principali educatori dei loro figli.
a)
I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità con le loro
convinzioni morali e religiose, tenendo conto delle tradizioni culturali della
famiglia che favoriscano il bene e la dignità del bambino; essi devono inoltre
ricevere dalla società l'aiuto e l'assistenza necessari per svolgere
convenientemente il loro ruolo educativo.
b)
I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o altri mezzi
necessari per educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni. Le
pubbliche autorità devono far sì che pubblici sussidi siano stanziati in
maniera che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare questo diritto,
senza andare incontro a oneri ingiusti. Non si devono costringere i genitori a
sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o
limitino ingiustamente l'esercizio di questa libertà.
c)
I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non siano costretti a
frequentare le scuole che non sono in armonia con le loro proprie convinzioni
morali e religiose. In particolare l'educazione sessuale - che è un diritto
fondamentale dei genitori - deve essere compiuta sotto la loro attenta guida sia
in casa sia nei centri educativi scelti e controllati da loro.
d)
I diritti dei genitori sono violati ogni qual volta venga imposto dallo Stato un
sistema obbligatorio di educazione, da cui sia esclusa ogni formazione
religiosa.
e)
Il diritto primario dei genitori a educare i propri figli deve essere sostenuto
in tutte le forme di collaborazione tra genitori, insegnanti e autorità
scolastiche, e particolarmente nelle forme di partecipazione intese a dare voce
ai cittadini nel funzionamento delle scuole e nella formulazione e applicazione
delle politiche educative.
f)
La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione sociale siano
strumenti positivi per la costruzione di una società che rafforzi i valori
fondamentali della famiglia. Nel contempo la famiglia ha il diritto di essere
adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più
giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media.
Articolo
6
La
famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia.
a)
Le pubbliche autorità devono rispettare e promuovere la dignità, la legittima
indipendenza, l'intimità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia.
b)
Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e della famiglia.
c)
Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere stimato e aiutato
a compiere sempre meglio il suo tradizionale ruolo di solidarietà e di mutua
assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei diritti della famiglia nucleare
e della dignità personale di ogni membro.
Articolo
7
Ogni
famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa domestica
sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare
pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pubblico e di
scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza patire
discriminazione.
Articolo
8
La
famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella
costruzione della società.
a)
Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie e
istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia in modo conveniente ed
effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e
rappresentare gli interessi della famiglia.
b)
Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere riconosciuto il
legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni familiari nella elaborazione
e nell'attuazione dei programmi che interessano la vita della famiglia.
Articolo
9
Le
famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica
familiare da parte delle pubbliche autorità nell' ambito giuridico, economico,
sociale e fiscale, senza discriminazioni di sorta.
a)
Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino loro un
livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno sviluppo. Non devono essere
impedite dall'acquistare e conservare proprietà private che possano favorire
una stabile vita familiare; le leggi concernenti l'eredità o la trasmissione
della proprietà devono rispettare i bisogni e i diritti dei membri della
famiglia.
b)
Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale che tengano conto dei
loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di uno o di entrambi i
genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, di malattia o di
invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la famiglia abbia da
sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per ragioni di anzianità,
di handicap fisici o mentali o dell'educazione dei figli.
c)
Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della propria famiglia o,
quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente che permetta
loro di trascorrere la vecchiaia in serenità, esplicando quelle attività che
sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di partecipare alla vita
sociale.
d)
I diritti e le necessità della famiglia, e specialmente il valore della sua
unità, devono essere presi in considerazione nella politica e nella
legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la propria
famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di detenzione.
Articolo
10
Le
famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione
del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il
benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche la
possibilità di sana ricreazione.
a)
La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e mantenere una
famiglia con dignità, sia mediante un conveniente salario, chiamato «salario
familiare», sia mediante altre misure sociali, quali gli assegni familiari o la
remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale da
non obbligare le madri a lavorare fuori casa con detrimento della vita familiare
e specialmente dell'educazione dei figli.
b)
Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e rispettato per il suo
valore nei confronti della famiglia e della società.
Articolo
11
La
famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per la vita della
famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda i
servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.
Articolo
12
Le
famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa
alle altre famiglie.
a)
Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per la propria cultura e a
ricevere sostegno e assistenza per la loro integrazione nella comunità alla
quale recano il proprio contributo.
b)
I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria famiglia unita il più
presto possibile.
c)
I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte delle autorità pubbliche e
delle organizzazioni internazionali onde facilitare la riunione delle loro
famiglie.
Presentato
ai giornalisti nella sala stampa della Santa Sede il 24 novembre 1983.