IL SINODO 47°
DELLA CHIESA AMBROSIANA - CARD. MARTINI
Capitolo 21:
MATRIMONIO E FAMIGLIA
[72] III. LA
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
405.
Significato della celebrazione del matrimonio
§ 1. La celebrazione del matrimonio è una realtà evangelizzante, poiché è annuncio della
fede della Chiesa nella buona novella dell'amore coniugale. Il matrimonio di due battezzati, infatti,
diventando segno e fonte di salvezza, si fa annuncio della Parola che eleva l'amore umano,
arricchisce la comunità cristiana di nuove Chiese domestiche e costituisce la famiglia cristiana ad
immagine dell'amore trinitario.
§ 2. Per questo la liturgia nuziale deve esprimere pienamente il significato ecclesiale del
matrimonio, anche attraverso lo stile celebrativo improntato ad una gioiosa semplicità che favorisca
il coinvolgimento dell'intera comunità ecclesiale in cui gli sposi sono inseriti. A tale scopo:
a) gli sposi siano aiutati a cogliere l'essenziale del rito e a vivere pienamente il loro ruolo
ministeriale, meditando opportunamente le letture da loro scelte per custodirne la memoria come
programma della loro vita coniugale;
b) la comunità dei fedeli sia guidata a partecipare in modo consapevole e devoto al rito
nuziale, predisponendo accuratamente ogni aspetto della celebrazione: la spiegazione del rito, la
proclamazione delle letture bibliche, la scelta dei canti e delle musiche, la formulazione delle
preghiere e i momenti di raccoglimento e di silenzio.
§ 3. Nell'intento di dare più chiara espressione visibile alla dimensione ecclesiale propria di
ogni celebrazione del sacramento nuziale, quando sono previsti più matrimoni nello stesso giorno e,
soprattutto, tenendo presente il cammino compiuto dai nubendi, si valuti l'opportunità di suggerire
agli interessati di celebrare il loro matrimonio durante un'unica liturgia comune.
§ 4. La celebrazione delle nozze sia pure occasione per esprimere la carità, con gesti di
condivisione verso i poveri, e per mostrare attenzione alle necessità della comunità parrocchiale: in
tal senso sia vissuta anche la consuetudine di dare una libera offerta alla parrocchia.
§ 5. L'apparato esteriore sia sempre improntato a sobrietà e a dignitosa semplicità,
evitando ogni inutile spreco e proibendo ciò che potrebbe disturbare il clima di raccoglimento e di
gioiosa partecipazione. In particolare, per quanto concerne gli addobbi floreali, la scelta delle
musiche e dei canti e la presenza di fotografi e cineoperatori, ci si attenga a quanto verrà
opportunamente indicato dai competenti organismi diocesani.
§ 6. Quando le nozze fossero celebrate in avvento o in quaresima, si rispettino le
caratteristiche proprie di questi tempi liturgici.
406. Celebrazione durante la messa
§ 1. Per l'intimo legame tra il matrimonio e l'Eucaristia, la celebrazione delle nozze durante
la messa è da ritenersi come la forma normale ed ordinaria. Gli sposi e i presenti al rito siano
educati a partecipare in pienezza al Sacrificio eucaristico, accostandosi, con le dovute disposizioni,
alla santa Comunione.
§ 2. Oltre ai casi in cui la normativa liturgica già prescrive che il matrimonio non venga
inserito nella messa, la prudenza pastorale suggerisce di procedere allo stesso modo quando
qualche circostanza oggettiva impedisce che l'Eucaristia venga celebrata in maniera veramente
significativa per gli sposi o la comunità dei presenti. Il parroco faccia la proposta di celebrare il
matrimonio senza la messa, ad esempio, quando gli sposi, o uno di loro, dichiaratamente sono e
intendono rimanere lontani dalla pratica religiosa (cf costt. 428-433).
407. Matrimonio in domenica
§ 1. Di fronte a una richiesta avanzata in tale senso dai futuri sposi, può essere talvolta
significativo celebrare le nozze anche in domenica o in giorni festivi2, purché la celebrazione
avvenga durante una messa d'orario, ci siano ragioni obiettive a sostegno della richiesta stessa e si
diano a livello parrocchiale le condizioni concrete per una effettiva praticabilità della scelta. Tutto ciò
al fine di coinvolgere attivamente e gioiosamente la comunità nella celebrazione della liturgia
nuziale, di aiutare la coppia a percepire e a esprimere il suo inserimento nella comunità
parrocchiale e di sottolineare più chiaramente la dimensione ecclesiale della celebrazione.
§ 2. I parroci, qualora fosse necessario, aiutino i nubendi a comprendere che il solo
desiderio, seppure motivato, di una celebrazione delle nozze in domenica o in un giorno festivo non
può essere ragione sufficiente e pastoralmente valida perché la celebrazione del matrimonio
avvenga in una parrocchia diversa da quella dello sposo o della sposa; cerchino, quindi, con loro la
soluzione più idonea, in grado di rispettare le loro giuste esigenze e, nello stesso tempo, il senso e
il valore di questa normativa.
§ 3. Allo scopo di favorire in proposito una prassi ancor più condivisa e osservata da tutti, si
auspica che in ogni decanato, d'intesa con il vicario episcopale di zona, si individuino le scelte
comuni più opportune per dare attuazione a queste indicazioni, che ciascuno è tenuto a rispettare.
408. Luogo della celebrazione
§ 1. La celebrazione del matrimonio avvenga di norma nella parrocchia dello sposo o della
sposa. Solo per validi motivi di necessità o di convenienza pastorale, esso può essere celebrato in
altra parrocchia(5).
§ 2. Risponde, in particolare, al criterio della convenienza pastorale che il matrimonio sia
celebrato:
a) nella parrocchia dove i fidanzati andranno ad abitare;
b) o, specialmente per gli immigrati, in quella del loro paese di origine;
c) o anche nella parrocchia dove essi sono abitualmente inseriti o dove effettivamente vivono la loro
esperienza di fede.
§ 3. Nel discernere le situazioni nelle quali i nubendi chiedono di celebrare il matrimonio in
un'altra parrocchia, il pastore d'anime, nel rispetto della normativa e dei criteri qui precisati, tenga
presente soprattutto il bene spirituale dei fedeli, sia accogliendo le ragioni che manifestano una vera
sensibilità religiosa o una reale esigenza umana, sia spiegando che non possono essere accettate
né motivazioni di pura convenienza sociale né quelle di carattere profano, legate a considerazioni di
ordine sentimentale, artistico o paesaggistico.
§ 4. Il parroco, quindi, di norma, non acconsenta a richieste di celebrazioni del matrimonio
nella sua parrocchia, se espresse da nubendi che non sono suoi parrocchiani. Con atteggiamento
paziente e attento alla situazione dei nubendi, illustri loro la norma della Chiesa; sottolinei, in
particolare, che solo validi motivi di necessità o di convenienza pastorale possono permettere la
celebrazione delle nozze in una parrocchia diversa da quella dello sposo o della sposa; con
chiarezza e discrezione e senza alludere a nessuna disponibilità ad accoglierli per la celebrazione,
li inviti a rivolgersi al parroco competente per l'istruttoria matrimoniale e a verificare con lui la loro
situazione e le loro richieste. Se dal suddetto colloquio emergesse qualche elemento che potrebbe
far ritenere plausibile e opportuna la celebrazione del matrimonio nella parrocchia di cui egli è
responsabile, il parroco interpellato informi riservatamente di tutto ciò il parroco proprio dei nubendi.
Quest'ultimo verifichi la ragionevolezza della domanda tenendo conto della situazione di vita dei
nubendi, decida sull'opportunità di concedere la licenza di celebrare le nozze nell'altra parrocchia e,
avendo informato di questo il parroco della medesima, indirizzi a lui i nubendi. Valuti inoltre
l'opportunità di concedere anche la licenza per istruire la pratica matrimoniale, assicurando,
comunque, la propria collaborazione per lo svolgimento della medesima.
Particolarmente attenti a tutte queste direttive siano anche i responsabili di chiese non
parrocchiali, dei santuari, di chiese con particolari richiami storici o artistici.
§ 5. Il luogo di celebrazione del sacramento del matrimonio sia di norma la chiesa
parrocchiale. Con il permesso dell'Ordinario o, nel territorio della sua parrocchia, del parroco, le
nozze potranno essere celebrate in altra chiesa o oratorio.
§ 6. Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario può concedere che il
sacramento del matrimonio venga celebrato in una cappella privata o fuori dal luogo sacro(6). In tal
caso, il parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale esponga all'Ordinario, tramite l'Ufficio per la
disciplina dei sacramenti, le motivazioni che giustificano la richiesta.
409. Documentazione in caso di matrimonio fuori parrocchia
§ 1. Quando il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, concede la licenza ad un
altro parroco per la celebrazione delle nozze, gli trasmetta soltanto lo "stato dei documenti" e il
"nulla-osta" civile, conservando nel proprio archivio parrocchiale il fascicolo dei documenti
matrimoniali(7).
§ 2. Se il matrimonio viene celebrato in un'altra parrocchia della diocesi, trasmetta
direttamente al parroco del luogo della celebrazione lo "stato dei documenti" senza vidimazione
della curia.
§ 3. Se il matrimonio viene celebrato fuori diocesi, il parroco trasmetta, in busta chiusa,
all'Ufficio per la disciplina dei sacramenti, tutto il fascicolo matrimoniale, compreso lo "stato dei
documenti" e il "nulla-osta" civile, per la vidimazione.
410. Norme per la celebrazione della messa
§ 1. Per rendere possibile la celebrazione del matrimonio durante la messa - che nei giorni
di precetto deve essere una di quelle d'orario (cf cost. 407) - i parroci, in ordine alle binazioni e alle
trinazioni, hanno le facoltà previste nelle costt. 60, § 3 e 61, § 2.
§ 2. Se ci sono motivi validi, è consentito concelebrare nella messa di nozze. Ogni
presbitero, comunque, è tenuto a osservare la normativa canonica e liturgica relativa alla binazione
o trinazione3.
411. Adempimenti connessi con la celebrazione del matrimonio
§ 1. Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito
liturgico, il ministro di culto, davanti al quale è stato espresso il consenso matrimoniale, deve
spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigere l'atto di matrimonio in doppio originale(9).
§ 2.Avvenuto il matrimonio, il parroco è tenuto agli altri adempimenti previsti
dai vescovi italiani(10). In particolare, deve:
a) trasmettere, entro cinque giorni, all'Ufficiale dello stato civile del comune l'atto di
matrimonio, con la relativa richiesta di trascrizione;
b) comunicare l'avvenuto matrimonio alle parrocchie o cappellanie ospedaliere in cui è
registrato il battesimo degli sposi ed eventualmente al parroco da cui ha avuto licenza di
celebrazione del matrimonio stesso;
c) trasmettere alla curia il duplicato dell'atto di matrimonio.