IL SINODO 47°
DELLA CHIESA AMBROSIANA - CARD. MARTINI
Capitolo 21:
MATRIMONIO E FAMIGLIA
[75] VI.
RICHIESTA DI MATRIMONIO IN SITUAZIONI PARTICOLARI
A. Matrimoni di battezzati non credenti
428. Per un cammino previo di riscoperta della fede
§ 1. Il pastore d'anime abbia una speciale attenzione per due nubendi che, pur chiedendo il
sacramento del matrimonio, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede.
Sia pronto ad accogliere la loro richiesta, ma faccia comprendere che la Chiesa deve ricordare a
quanti chiedono di sposarsi le condizioni di fede necessarie per una celebrazione fruttuosa.
§ 2. Fin dal primo colloquio, il parroco, invitando i nubendi a chiarire le ragioni della loro
richiesta, proponga un cammino previo di riscoperta della fede. Perciò, oltre a frequentare l'itinerario
educativo di preparazione alle nozze obbligatorio per tutti, questi fidanzati siano esortati a
partecipare a più incontri o colloqui con il parroco stesso o con persone da lui incaricate.
429. Giudizio di ammissione o non ammissione al matrimonio
§ 1. Prima di dare inizio all'istruttoria matrimoniale propriamente detta, il parroco valuterà,
assieme ai nubendi che avevano inizialmente mostrato di non essere pienamente disposti a
celebrarlo con fede:
a) come abbiano accolto la proposta di un cammino previo di riscoperta della fede;
b) quali siano le motivazioni precise per cui insistono nella richiesta del matrimonio
canonico;
c) se siano disposti ad accettare il progetto di matrimonio come inteso dalla Chiesa: unico,
indissolubile, aperto alla vita; e se almeno non ne rifiutano il carattere sacramentale.
§ 2. Se il riscontro di questa valutazione sarà positivo, il parroco ammetterà i nubendi alla
istruttoria matrimoniale propriamente detta, accogliendo la loro domanda di matrimonio, anche se
non ancora pienamente motivata dalla fede(20).
§ 3. Se il riscontro sarà negativo, mostrando i nubendi di «rifiutare in modo esplicito e
formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati»(21), il
parroco non li ammetterà alla prosecuzione della preparazione matrimoniale, spiegando le
motivazioni della sua decisione (cf cost. 430, § 3).
§ 4. In caso di dubbio circa la decisione di cui ai § 2 e 3, il parroco si consulti con
l'Ordinario diocesano.
430. Una più ampia attenzione pastorale
§ 1. L'attenzione pastorale non può limitarsi alla decisione di ammettere o non ammettere i
nubendi alla prosecuzione dell'istruttoria matrimoniale e, quindi, alla celebrazione del sacramento
.
§ 2. Nel primo caso, il parroco dovrà incoraggiare i nubendi a proseguire nel cammino di
riscoperta della fede e della pratica cristiana. E, verificando la disponibilità degli stessi nubendi a
partecipare all'Eucaristia pienamente e fruttuosamente, valuterà l'opportunità di celebrare le loro
nozze durante la messa.
§ 3. Nel secondo caso il parroco farà presente agli interessati che la decisione di non
ammettere al sacramento vuol essere «un gesto di rispetto di chi si dichiara non credente, un gesto
di attesa e di speranza, un rinnovato e più grave appello a tutta la comunità cristiana perché
continui ad essere vicina a questi suoi fratelli, impegnandosi maggiormente nella testimonianza di
fede dei valori sacramentali del matrimonio e della famiglia»(22).
431. Matrimonio tra un battezzato credente e un battezzato non credente
§ 1. Merita una specifica considerazione la richiesta di matrimonio di una persona
battezzata e credente con un'altra pure battezzata ma non credente. Se quest'ultima ha
notoriamente abbandonato la fede, il parroco non potrà assistere alle nozze senza la licenza
dell'Ordinario del luogo. In questo caso, per ottenere la suddetta licenza, si dovranno verificare le
condizioni previste per i matrimoni interconfessionali(23).
§ 2. In concreto, non è facile riconoscere quando si configura il caso del notorio abbandono
della fede. Molti, anche se dichiarano di non essere più credenti, non manifestano con segni chiari
e inequivocabili un vero e proprio rifiuto della fede. Nel dubbio è bene che il parroco ricorra
all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se esigere la suddetta procedura(24).
§ 3. Se uno dei nubendi dichiara semplicemente di non riconoscersi come credente e di
volersi sposare in chiesa unicamente per accondiscendere al desiderio della parte credente, è
doveroso accogliere la domanda di matrimonio con premurosa attenzione alle persone, ma anche
con le dovute cautele(25). In tale dichiarazione, infatti, non si ravvisa un abbandono notorio della
fede, ma si constata l'allontanamento dalla pratica religiosa e la ritrosia a un cammino di recupero
della fede stessa. In questo caso non sono richieste le formalità prescritte per i matrimoni misti e
per il matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede. Tuttavia, quanto è previsto dai
suddetti adempimenti sarà oggetto di attenta verifica. La parte credente e praticante dovrà mostrarsi
pronta a dare testimonianza della propria fede, soprattutto per la condotta di vita, anche nei
confronti del coniuge lontano dalla fede (cf 1 Pt 3,1-2).
432. Preparazione dei nubendi che non hanno la stessa sensibilità religiosa
§ 1. Il parroco si mostri disponibile a incontrare più volte i nubendi che non hanno la stessa
sensibilità religiosa, offrendo loro la possibilità di approfondire le motivazioni della richiesta di
matrimonio cristiano.
§ 2. La coppia sarà invitata a compiere un itinerario formativo, che, in un certo qual modo,
prefiguri l'impostazione della loro vita coniugale e familiare: il rispetto delle convinzioni dell'altro, la
ricerca dei valori comuni, l'intesa nelle scelte fondamentali della vita a due, soprattutto in riferimento
all'educazione dei figli.
§ 3. La proposta di partecipare all'itinerario educativo, organizzato dalla parrocchia per tutti i
fidanzati in preparazione al matrimonio, sarà rivolta a entrambi. Secondo l'opportunità, la coppia
sarà invitata a partecipare a un cammino di riscoperta della fede o a seguire una forma speciale di
accompagnamento con l'aiuto di persone appositamente preparate.
§ 4. Al termine di questo percorso, ciascuno dei due nubendi dovrà essere in grado di
chiarire le proprie intenzioni in ordine alla celebrazione del sacramento del matrimonio e di formulare
un progetto di vita coniugale e familiare sulla base di quei valori umani che sente pienamente
condivisi dall'altro. Questo progetto di vita coniugale sarà espresso nella "domanda di matrimonio",
che la coppia presenterà al parroco prima dell'incontro per l'esame dei nubendi.
§ 5. In occasione dell'esame dei nubendi, il parroco verificherà attentamente le loro
intenzioni, accertando, in particolare, che la parte che si dichiara non credente non escluda le
proprietà essenziali e le finalità istituzionali del matrimonio cristiano, né si opponga alla sua
sacramentalità. Questa verifica dovrà essere particolarmente attenta quando ci sia stata da parte
dei nubendi la domanda di dispensa dall'obbligo della procedura concordataria(26).
433. Preparazione della liturgia nuziale e sua celebrazione
§ 1. In questi casi, il parroco presti attenzione particolare alla spiegazione e alla
preparazione della liturgia nuziale. E' necessario che la celebrazione del sacramento del matrimonio
sia partecipata consapevolmente e attivamente anzitutto da entrambi gli sposi. La scelta delle
letture sarà guidata dalla riflessione sui valori che gli sposi, di comune accordo, intendono porre a
fondamento della loro vita coniugale e familiare.
§ 2. Non sembra opportuna la celebrazione della messa, alla quale solo la parte credente
potrebbe partecipare in pienezza accostandosi alla santa Comunione. L'eventuale decisione di
inserire il matrimonio nella celebrazione eucaristica dovrà essere determinata da motivi
pastoralmente validi con tutto il rispetto dovuto al contraente che si è dichiarato non credente.
B. Matrimoni interconfessionali
434. Principi generali
§ 1. I matrimoni interconfessionali presentano «numerosi elementi che è bene valorizzare e
sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento
ecumenico. Ciò è particolarmente vero quando ambedue i coniugi sono fedeli ai loro impegni
religiosi. Il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questi matrimoni,
la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali»(27).
§ 2. Tuttavia l'esperienza insegna che l'unione perfetta tra i coniugi e il coinvolgimento di
tutta la loro vita nel matrimonio sono più facilmente assicurati quando essi hanno le medesime
convinzioni religioso-morali e partecipano alla vita della stessa comunità di fede. Perciò il
matrimonio interconfessionale, ossia tra una persona cattolica e un'altra battezzata ma non
cattolica, rimane pur sempre un caso difficile.
§ 3. La sollecitudine pastorale deve tenere conto sia delle difficoltà, che le coppie
interconfessionali possono incontrare nella vita coniugale e familiare, sia degli aspetti positivi della
loro unione.
§ 4. Entrambi i coniugi devono essere responsabilmente aiutati a condividere i doni di
grazia che hanno ricevuto per la medesima elezione alla vita cristiana, senza venir meno alle proprie
convinzioni di fede e senza cadere nell'indifferentismo religioso. A questo scopo l'azione pastorale
dovrà avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione del ministro di culto della parte non
cattolica.
§ 5. Anche l'osservanza della normativa canonica, affidata alla responsabilità del parroco
cattolico, dovrà tendere alla salvaguardia dei valori del sacramento del matrimonio nel rispetto della
coscienza dei coniugi, entrambi chiamati a vivere secondo il Vangelo la loro unione in conformità
alla educazione alla fede ricevuta nella propria Chiesa.
435. Preparazione al matrimonio
§ 1. La preparazione al matrimonio interconfessionale sia impostata nel segno
dell'accoglienza e del rispetto della situazione particolare di ogni coppia. Fin dal primo colloquio il
parroco si mostri disponibile ad aiutare i nubendi a chiarire le motivazioni della richiesta di
matrimonio, prestando attenzione alla condizione spirituale di ognuno. Alla parte cattolica ricorderà
l'obbligo di frequenza al corso o itinerario comune di preparazione alle nozze programmato in
parrocchia, salvo che le circostanze rendano più opportuna una preparazione in forma
personalizzata (cf cost. 401, § 3). Farà la medesima proposta, come semplice invito, alla parte non
cattolica. La consiglierà, inoltre, di mettersi in contatto, se possibile, con il ministro di culto della
propria confessione, per una analoga preparazione di fede.
§ 2. E' doveroso che, preparandosi alle nozze, ciascuno possa conoscere le convinzioni
religiose dell'altro, gli insegnamenti e le pratiche della Chiesa o Comunità ecclesiale cui l'altro
appartiene. Bisogna infatti aiutare i nubendi a vivere l'eredità cristiana, soprattutto nell'ascolto della
Parola e nella preghiera. I nubendi imparino a condividere gli elementi comuni della fede e a
rispettare le differenze dell'una e dell'altra confessione, nell'intento di custodire fruttuosamente l'unità
e l'armonia matrimoniale(28).
436. Esame dei fidanzati
§ 1. E' necessario che, prima delle nozze, ciascuno arrivi a comprendere la dottrina sul
matrimonio e sui principi religioso-morali attinenti la vita coniugale e familiare secondo gli
insegnamenti della propria Chiesa e della Chiesa dell'altro. Questo permette, in conformità a quanto
previsto dalla normativa canonica, di accertare che le due parti siano istruite sulle finalità
istituzionali e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno
dei due contraenti. Poiché questo adempimento dovrà risultare da una dichiarazione scritta, sembra
opportuno proporre anche alla parte non cattolica il colloquio con il parroco per l'esame dei fidanzati.
In tal caso il non cattolico potrà chiedere la presenza del suo ministro di culto.
§ 2. La normativa canonica prevede l'adempimento di due altre condizioni: la dichiarazione
della parte cattolica di essere pronta a evitare il pericolo di perdere la propria fede e la promessa di
fare quanto in suo potere per educare e battezzare cattolicamente i figli; l'attestazione che di questa
dichiarazione e di questa promessa la parte non cattolica sia stata informata.
§ 3. Circa queste garanzie o "cauzioni", richieste anche per il matrimonio interreligioso, è
doveroso, nel caso di matrimonio interconfessionale, procedere con attenzione ecumenica. Il
parroco, quindi, che in conformità alle disposizioni dei vescovi italiani è obbligato a produrre la prova
scritta di tali adempimenti(29), dovrà dare adeguata spiegazione delle suddette cauzioni ad
entrambi i contraenti, eventualmente in presenza del ministro di culto della parte non cattolica. E'
opportuno mettere in evidenza che a questa non è richiesta nessuna promessa, né scritta, né orale.
§ 4. Il parroco esorti i nubendi a trovare un accordo, prima del matrimonio, circa il battesimo
e l'educazione religiosa dei figli. E' auspicabile che essi giungano a formulare un progetto per la loro
vita coniugale e familiare anche sotto questo aspetto, tenendo presente che l'uno e l'altra hanno il
diritto-dovere irrinunciabile di trasmettere le proprie convinzioni religiose ai figli. Perciò se la parte
cattolica prevede che i figli saranno battezzati ed educati fuori della Chiesa cattolica, si senta
ancora obbligata a condividere con la loro la propria fede. In armonia con la comparte troverà il modo
opportuno per esprimere tale esigenza(30).
§ 5. Per tutti gli altri adempimenti canonici connessi con l'esame dei fidanzati ci si riferisca
a quanto stabilito dalla normativa particolare della Chiesa italiana(31).
437. Celebrazione delle nozze ed Eucaristia
§ 1. In conformità a quanto prescritto dal rituale, il matrimonio interconfessionale sia
celebrato senza la messa. Se una motivazione pastorale lo richiede, si può, con il consenso
dell'Ordinario, usare il rito del matrimonio durante la messa. In tal caso il pastore d'anime dovrà far
presente la normativa canonica circa l'ammissione dei non cattolici alla Comunione eucaristica(32).
§ 2. La celebrazione del matrimonio tra cattolici e ortodossi, che condividono la stessa fede
nei sacramenti, potrà essere inserita nella messa. Tuttavia è bene ricordare che presso le Chiese
orientali non si usa unire la celebrazione delle nozze con quella dell'Eucaristia.
438. Dispensa dalla forma canonica
§ 1. Se la celebrazione del matrimonio misto comporta gravi difficoltà, l'Ordinario del luogo
può concedere la dispensa dall'obbligo della forma canonica. Nel matrimonio interconfessionale il
ricorso a tale dispensa richiede una particolare attenzione ecumenica.
§ 2. Il matrimonio tra cattolici e ortodossi, celebrato secondo il rito delle Chiese orientali, è
ritenuto valido, purché siano rispettate le disposizioni del diritto canonico richieste per la validità del
consenso. La dispensa dalla forma canonica è necessaria soltanto per la liceità. L'osservanza della
forma canonica è richiesta per la validità del matrimonio tra cattolici e cristiani di altre Chiese e
Comunità ecclesiali.
§ 3. Al fine di individuare le motivazioni valide a giustificare la dispensa dalla forma
canonica, occorre fare attenzione soprattutto alla parte non cattolica, come, ad esempio,
riconoscere il suo impegno religioso, favorire l'accordo con i suoi familiari, mettere in evidenza il
rapporto di conoscenza o di parentela con il proprio ministro di culto.
§ 4. E' bene favorire l'intesa nella scelta del rito cattolico o non cattolico per la celebrazione
delle nozze interconfessionali anche in prospettiva della vita coniugale e familiare, nel senso di
evidenziare sia l'aspetto della condivisione della comune eredità cristiana, sia quello del reciproco
rispetto delle differenze religiose.
§ 5. Il parroco, prima di inoltrare all'Ordinario la domanda di dispensa dalla forma canonica,
compia quanto è prescritto dalla normativa canonica circa i matrimoni misti(33) e sia sollecito nel
segnalare le motivazioni che giustificano la concessione della suddetta dispensa, perché si possa
eventualmente richiedere la prescritta consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il matrimonio sarà
celebrato.
§ 6. La Conferenza episcopale italiana ha disposto che la forma pubblica prescritta per la
validità del matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica abbia un carattere religioso, e
più precisamente che la celebrazione, salvo eventuali intese con le diverse Chiese cristiane, sia
compiuta davanti a un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile(34).
439. Celebrazione ecumenica delle nozze
§ 1. Per sottolineare l'unità del matrimonio, non è consentito che si facciano due
celebrazioni religiose distinte nelle quali il consenso venga espresso due volte, oppure che si faccia
un solo servizio religioso durante il quale lo scambio del consenso sia richiesto congiuntamente o
successivamente dai due ministri. La celebrazione ecumenica rettamente intesa deve esprimersi
nella partecipazione attiva al rito del matrimonio da parte di tutti i presenti in piena coerenza con la
fede religiosa di ciascuno.
§ 2. E' bene che il parroco, con il consenso dell'Ordinario e d'intesa con i nubendi, inviti il
ministro di culto della parte non cattolica a partecipare attivamente alla celebrazione delle nozze
con la proclamazione delle letture bibliche, una breve omelia, la benedizione degli sposi.
§ 3. Parimenti, quando è stata concessa la dispensa della forma canonica e previa
autorizzazione dell'Ordinario, il presbitero cattolico può partecipare al rito non cattolico del
matrimonio e, se invitato, proclamare la sacra Scrittura, tenere una breve esortazione, fare preghiere
appropriate e benedire gli sposi.
§ 4. L'elemento che dovrebbe acquistare maggior rilievo nella celebrazione ecumenica delle
nozze è la Parola. Nella liturgia della Parola, infatti, «si dà risalto all'importanza del matrimonio
cristiano nella storia della salvezza, ai suoi fini e ai suoi doveri in ordine al conseguimento della
santificazione dei coniugi e dei figli»(35).
440. La cura delle famiglie interconfessionali
§ 1. Alle coppie interconfessionali è doveroso offrire una pastorale ecumenica della famiglia,
promossa pariteticamente da responsabili delle diverse confessioni cristiane presenti in diocesi,
sulla base della convinzione che l'unità del matrimonio non debba essere minata dal diverso
riferimento confessionale degli sposi. Pertanto a livello diocesano, tramite l'Ufficio per l'ecumenismo
e il dialogo, sia cercata l'intesa con i responsabili delle altre Chiese cristiane per iniziative pastorali
comuni che siano efficaci nell'orientare ecumenicamente alla soluzione dei vari problemi che
insorgono nell'esperienza dei focolari misti.
§ 2. Ogni comunità parrocchiale o realtà associativa si ponga in atteggiamento di
accoglienza fraterna nei confronti della coppia o famiglia interconfessionale, rispettando la
componente non cattolica e suscitando tra i fedeli l'attenzione al problema ecumenico. Venga
favorita e non ostacolata l'esigenza di un analogo rapporto della coppia o famiglia interconfessionale
con la comunità dell'altra confessione. Si collabori con la coppia e le rispettive comunità di
appartenenza soprattutto riguardo al cammino educativo dei figli, facendo tesoro delle esperienze di
catechesi interconfessionale, familiare o comunitaria, già esistenti e creandone di nuove secondo le
esigenze concrete delle coppie.
C. Matrimoni interreligiosi
441. Ammissione al matrimonio
§ 1. La Chiesa non esclude la possibilità del matrimonio di cattolici con persone non
battezzate. Rispettando il diritto naturale di ogni uomo e donna, essa è disponibile ad accogliere
questa richiesta e a celebrare le nozze(36). In pari tempo sente il dovere di ammonire che «il
coniuge cattolico ha l'obbligo di conservare la propria fede e perciò mai gli è lecito esporsi al
pericolo prossimo di perderla»(37).
§ 2. La normativa canonica riguardante l'impedimento della disparità di culto e le condizioni
per concederne la dispensa(38) intende assicurare che i fedeli, che sposano persone non
battezzate di altre religioni o di nessuna religione, non abbiano a violare la legge divina (perdita della
fede, negligenza del dovere di trasmetterla ai figli).
§ 3. Ma l'azione pastorale non si limita all'osservanza della normativa canonica. E'
necessario accogliere la richiesta di matrimonio interreligioso come espressione di un diritto
naturale, che ha la sua ragione profonda nell'economia della creazione e che, pertanto, implica un
atteggiamento di obbedienza al volere di Dio. La coppia deve essere aiutata a comprendere,
celebrare e vivere questa realtà istituita dal Creatore al principio.
442. Preparazione al matrimonio
§ 1. La preparazione al matrimonio è un cammino spirituale, che conduce i fidanzati a
verificare anzitutto le loro intenzioni circa il patto d'amore indissolubile e fedele, ossia circa la
decisione di donarsi reciprocamente in una vera comunione di vita. Nel caso di matrimonio tra una
persona cattolica e una persona non battezzata questa verifica è resa possibile dal confronto leale
dei rispettivi principi morali e religiosi. Perciò, ai fini di un'adeguata preparazione, sarà anche
necessario predisporre una serie di incontri della coppia con il parroco o con persone da lui
incaricate.
§ 2. In questi incontri, il cattolico, oltre a verificare le proprie intenzioni circa il disegno di
Dio sul matrimonio, sarà spronato a dare una testimonianza coerente della propria fede nella vita
coniugale e familiare (cf 1 Pt 3,1-2). A tale scopo egli dovrà essere aiutato anche a riconoscere e a
valorizzare quei principi religioso-morali professati dalla comparte non battezzata, che possono
essere condivisi e reciprocamente partecipati nella vita matrimoniale.
§ 3. Anche la parte non battezzata dovrà essere aiutata a verificare le proprie intenzioni
circa il matrimonio. Anzitutto occorre che conosca l'insegnamento della Chiesa cattolica circa il
matrimonio stesso, così da poter accertare che non intenda escluderne le proprietà essenziali e le
finalità istituzionali. Le differenze tra la dottrina cattolica e gli insegnamenti d'altre religioni in
proposito, di per sé, non impediscono che il non cristiano, ad esempio, possa essere sinceramente
disposto a non escludere l'unità e l'indissolubilità del suo matrimonio, anche se è consapevole che
la sua religione permette la poligamia e il divorzio. E' necessario accogliere il non cristiano con
rispetto delle sue convinzioni religiose, delle sue tradizioni familiari e sociali; ma occorre anche
aiutarlo a riconoscere i valori umani inerenti al matrimonio inteso come istituzione divina e a
confrontarsi lealmente con il cattolico circa il modo di intendere la vita coniugale e familiare.
§ 4. Nella preparazione al matrimonio, inoltre, entrambi i nubendi devono prendere
coscienza delle difficoltà che potranno mettere in crisi la solidità e la stabilità del vincolo coniugale
e della vita familiare che ne deriva. Nel matrimonio tra cattolici e non battezzati queste difficoltà
sono gravi e, a volte, insuperabili: contrasti derivanti dal modo di intendere il contratto matrimoniale,
dalla diversa interpretazione dei principi morali attinenti il matrimonio e la famiglia, dagli usi e
costumi, dalla mentalità, dagli stessi ordinamenti giuridici. Particolarmente difficile è il problema
della educazione dei figli, dato che «entrambi i coniugi hanno questo dovere e non possono
assolutamente ignorarlo in tutte le obbligazioni morali che esso comporta»(39).
443. Matrimonio tra cattolici e musulmani
§ 1. Per quanto riguarda, in particolare, il matrimonio tra cattolici e musulmani, è
indispensabile far presente gli ostacoli, a volte insormontabili, che esistono anche a livello giuridico
e socio-antropologico. L'ordinamento civile, ad esempio, di diversi paesi che si conformano alle leggi
islamiche consente la poligamia, il ripudio della donna, il diritto dell'uomo di esercitare da solo la
patria potestà sui figli.
§ 2. La donna cristiana, che sposa un musulmano, deve essere informata circa gli usi e
costumi, la mentalità, il modo di vivere della gente nel mondo islamico. Anche se il suo fidanzato
asserisce di avere un suo modo di pensare, bisogna far conoscere, tra l'altro, quale è, secondo la
concezione islamica, la posizione della donna rispetto all'uomo, come è vissuto l'amore coniugale,
come viene intesa la famiglia e come viene esercitata la patria potestà sui bambini in assenza del
padre.
§ 3. Di fronte a tutte queste difficoltà il matrimonio con un musulmano sarà sempre da
scoraggiare quando la coppia, dopo le nozze, andrà a vivere in un paese islamico.
444. Adempimenti da parte del parroco
§ 1. Allo scopo di approfondire gli aspetti problematici del matrimonio con disparità di culto,
il parroco ricorra in tempo utile all'Ufficio diocesano per la disciplina dei sacramenti. In particolare,
nel caso di matrimonio con persone di religione islamica, chieda informazioni circa la legislazione
matrimoniale dello Stato di provenienza della parte musulmana e circa il modo più opportuno per
accertare il suo stato libero.
§ 2. La domanda di dispensa dall'impedimento di disparità di culto dovrà essere inoltrata
all'Ordinario del luogo con osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa canonica(40).
Perché questi adempimenti manifestino il loro significato pastorale bisogna che, nel corso della
preparazione, siano stati attentamente esaminati i problemi fondamentali del matrimonio tra un
cattolico e un non battezzato: il rispetto del diritto naturale al matrimonio e, di conseguenza, la non
esclusione da entrambe le parti delle finalità istituzionali e delle proprietà essenziali del matrimonio
stesso; la valutazione realistica da parte cattolica della possibilità di esprimere la propria fede nella
vita coniugale e di dialogare con il futuro coniuge in ordine alla educazione dei figli; la presa di
coscienza da parte del non battezzato delle promesse e degli obblighi sottoscritti dalla comparte
cattolica.
445. Celebrazione del matrimonio
§ 1. La celebrazione del matrimonio si svolga in chiesa o in altro luogo conveniente(41).
§ 2. Secondo l'opportunità, si può fare una sola lettura biblica, tralasciare la benedizione e
lo scambio degli anelli, sostituire la benedizione degli sposi con una preghiera(42). Nel suo
complesso, questa liturgia nuziale esprime la fede dei cristiani, pur nel rispetto dei non cristiani
coinvolti nella celebrazione del medesimo. Non fa riferimento al battesimo della parte cattolica, ma
mette in risalto che l'amore umano riceve nel momento celebrativo un sigillo sacro e la forza per
conservarsi fedele e responsabile.
§ 3. In tale prospettiva, si comprende la proibizione di inserire il matrimonio nella
celebrazione eucaristica. La Chiesa accoglie con gioia tutti i presenti e esprime la sua fede in Dio,
sorgente d'amore e di fedeltà, invitando tutti i partecipanti all'ascolto della sua Parola e alla
preghiera(43).
446. Sollecitudine pastorale dopo il momento celebrativo
§ 1. L'aumento dei matrimoni interreligiosi chiede oggi maggiore sollecitudine pastorale
anche dopo il momento celebrativo. Le famiglie nate da questi matrimoni sono un luogo di incontro
e di dialogo tra cristiani e non cristiani. L'attenzione primaria deve essere rivolta alle persone, che
dovranno essere aiutate a crescere nei valori umani del matrimonio, fedeli al disegno di Dio.
§ 2. Il pastore d'anime si preoccuperà di mantenere i contatti soprattutto con la parte
cattolica, per sostenerla nella vita di fede in riferimento all'educazione dei figli.
D. Matrimoni di persone già sposate civilmente
447. Matrimonio di persone già sposate civilmente
§ 1. Se il matrimonio religioso viene richiesto da coloro che si sono sposati civilmente per
motivi di convenienza sociale, senza ancora rendersi conto dell'errore compiuto e che pensano di
procedere alla "sistemazione" del loro matrimonio in forma sbrigativa, come se le nozze religiose
fossero semplicemente una cerimonia loro dovuta, il parroco dovrà richiedere una adeguata
catechesi, perché comprendano che soltanto la celebrazione del sacramento li costituisce sposi
davanti al Signore e dà loro la grazia di vivere da battezzati l'amore coniugale. Essi dovranno essere
aiutati a prendere coscienza di aver trascurato la legge morale e a rimettersi in piena comunione
con la Chiesa in tutta la loro vita coniugale e familiare.
§ 2. Se, al contrario, i nubendi mostrano di aver fatto un cammino di fede, il pastore d'anime
sia attento a facilitare la celebrazione delle nozze e a favorire l'accoglienza degli sposi nella vita
della comunità cristiana. Il loro esempio può essere significativo per una pastorale di recupero di
altre coppie di coniugi conviventi o sposati civilmente.
§ 3. Tranne che in caso di necessità, coloro che sono già sposati civilmente tra di loro non
siano ammessi alla celebrazione del matrimonio religioso senza la licenza dell'Ordinario(44).
§ 4. Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro
si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente l'eventualità
di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163, §
1(45).
E. Matrimoni di persone divorziate o in attesa di divorzio
448. Matrimonio di separati o divorziati dopo un matrimonio civile
§ 1. Ai fedeli, che hanno contratto il matrimonio civile e sono separati o divorziati, la Chiesa
riconosce il fondamentale diritto al matrimonio cristiano, non ritenendo valido il precedente vincolo,
ma non può disattendere il fatto che essi hanno già espresso una precisa volontà matrimoniale e
che da questa unione possono avere contratto doveri e impegni verso altri, soprattutto verso
eventuali figli. Di conseguenza l'azione pastorale è chiamata a procedere con grande equilibrio e
prudenza.
§ 2. Il pastore d'anime dovrà accertare la seria intenzione di contrarre un vincolo coniugale
unico e indissolubile e la sincera volontà di adempiere tutti i doveri naturali derivati dalla precedente
unione, soprattutto verso i figli. Questo comporta che gli interessati mostrino di aver fatto un
cammino di riflessione critica, anche con qualche segno palese di sincera conversione, sulla loro
scelta precedente e di crescita nella fede.
§ 3. La loro ammissione al matrimonio canonico avvenga dopo aver ottenuto la licenza
dell'Ordinario(46).
F. Matrimoni di minorenni
449. Matrimonio di minorenni
§ 1. Nel caso di richiesta di matrimonio da parte di minorenni, il pastore d'anime dovrà
comportarsi con prudenza e grande cautela. Soprattutto quando ravvisa il pericolo di un "matrimonio
riparatore" egli dovrà mostrarsi fermo, anche se rispettoso ed accogliente, nel dissuadere i
richiedenti dal contrarre matrimonio, mettendo in luce i gravi rischi che una così impegnativa
decisione, presa a tale età, normalmente comporta.
§ 2. La diminuzione numerica delle richieste di matrimoni di minorenni non dispensa il
pastore d'anime dal seguire con particolare cura pastorale i nubendi, anche attraverso l'ausilio di
persone specializzate e il responsabile coinvolgimento dei genitori.
§ 3. Per procedere alle nozze, il parroco deve ricorrere all'Ordinario, per le necessarie
dispense(47).
G. Matrimoni di sieropositivi
450. Matrimonio di sieropositivi
§ 1. La richiesta di matrimonio da parte di una persona sieropositiva o malata di AIDS,
esige una particolare cura e attenzione pastorale.
§ 2. Nel discernere circa la ammissibilità alla celebrazione delle nozze, si tenga presente
che questa richiesta di matrimonio, di per sé, non può essere respinta perché non è certo che la
sieropositività e la malattia conclamata si oppongano direttamente alla validità del matrimonio
stesso. Dal momento però che in questi casi la vita coniugale e matrimoniale molto difficilmente
avrà un esito sereno, il parroco dovrà dissuadere da tale richiesta. Di fronte all'insistenza dei
nubendi, egli dovrà accertare che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione delle nozze
cristiane, in particolare che la persona sieropositiva o malata di AIDS non abbia tenuto nascosto al
futuro coniuge il suo stato di salute e che non ci siano eventuali vizi (per esempio: dolo, condizioni)
o difetti di consenso (per esempio: esclusione della prole).
§ 3. In ogni caso, considerata la particolare delicatezza dei problemi in questione, prima di
procedere alla celebrazione delle nozze, il parroco ricorra all'Ufficio per la disciplina dei sacramenti.