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Scarica l'intero documento in formato .zip (68k) LE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE INFERMIERISTICO. (tratto dal sito www.nursing.it sezione risposte di Patrizia Mondini). Per cominciare non esiste una normativa
nazionale che determini le dotazioni organiche, ci sono state varie leggi o
documenti nel tempo che hanno dato
dei riferimenti, nella maggior parte dei casi non osservati, in genere
per motivi finanziari, ma anche per specifiche politiche di gestione del
personale. A tutt’oggi assistiamo a differenze spesso notevoli di dotazione
soprattutto fra Regione e Regione.. Nell’analisi normativa si assiste
comunque ad un progressivo aumento del rapporto posti letto/unità
infermieristiche come risultato dell’evoluzione tecnologica, della diminuzione
dell’orario di lavoro e dell’ampliamento dell’attività assistenziale. La normativa riguarda a cui si può fare
riferimento riguarda: Leggi dello Stato Leggi Regionali Contratti di Lavoro Regolamenti locali Tra le indicazioni nazionali che a
tutt’oggi vengono ancora prese in considerazione nonostante considerate
superate sono: DPR 128/1969 Ordinamento interno dei servizi
ospedalieri Art. 8. La dotazione organica del
personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza
effettiva per malato nelle 24 ore e deve prevedere: 1 caposala, 1 infermiere
professionale sempre presente in ogni sezione nelle 24 ore e inoltre un adeguato
numero di infermieri professionali e generici. Assistenza minima 24/ore Servizi diagnosi e cura:
120’ Sezioni neonatali:
420’ Anestesia e rianimazione :
420’ Il DPR si presta ad alcune critiche sia
per la genericità in quanto non è chiaro come viene costruito il parametro di
assistenza, ma anche perché si fa riferimento ad un tempo minimo capace di
assicurare il livello qualitativo minimo di assistenza in qualsiasi situazione,
e a parte l’ovvia obiezione che non si tiene conto delle diverse tipologie
assistenziali, per esempio nelle situazioni acute o di lungodegenza, tali
parametri si consideravano da realizzare a prescindere anche dalle conseguenze
economiche che ne potevano scaturire, cosa che ha portato a provvedimenti di
blocco degli organici. Essendo lo standard dei 120 minuti uno
standard minimo poteva chiaramente e giustamente essere superato se in presenza
di idonee giustificazioni, ma questo se giusto in termini concettuali diventa
pericoloso qualora non sia accompagnato da determinate procedure che assicurino
la omogeneità delle dotazioni per situazioni analoghe. All’art.8 il decreto parla, inoltre,
di “minuti di assistenza effettiva” senza definire almeno in termini
generali cosa si debba intendere con questa espressione, e cioè se si debba
considerare solo l’attività assistenziale diretta o qualsiasi tipo di attività
assistenziale e alberghiera. Inoltre dal decreto pare debba essere considerata nel calcolo del
tempo di assistenza effettiva anche l’attività del caposala, cosa non
corretta considerando le attività sempre più specificatamente gestionali di
tale figura, del resto lo stesso decreto 129/69 all’art. 41 specificava già
che la funzione del caposala rientrava nell’assistenza indiretta. Dal 1972, con il passaggio di molte competenze in materia sanitaria
alle regioni, ogni Regione può decidere orientamenti diversi. Legge quadro sul pubblico impiego. Secondo la Legge la dotazione
complessiva delle qualifiche deve essere regolata con legge statale e/o
regionale. I criteri per la disciplina dei carichi
di lavoro dovevano essere definiti con gli accordi di lavoro per tutta la
Pubblica Amministrazione, in realtà i vari accordi della sanità non hanno mai
indicato parametri per la definizione delle piante organiche. Delibera CIPE 20.12. 1984 La delibera prefigura degli
“standard” che sono sostanzialmente delle linee di indirizzo per le Regioni,
da sottoporsi a verifica applicativa per le decisioni relative alla
riarticolazione organizzativa delle attività assistenziali.
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