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Art. 1 - Imprese di Onoranze Funebri: Ai fini del presente Codice Deontologico si considerano Imprese di Onoranze Funebri quelle a carattere privato, regolarmente inquadrate secondo le disposizioni vigenti ed in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste per l'espletamento dell'attività in tutte le sue fasi organizzative, esecutive ed amministrative ed in tal senso attrezzate allo scopo. Art. 2 - Servizi Funebri: Le Imprese di Onoranze Funebri devono garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate. Art. 3 - Informazioni alla clientela: Le Imprese di Onoranze Funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di forniture e prestazioni che possono mettere a sua disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte. Le Imprese di Onoranze Funebri debbono fornire altresì ai committenti informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso. Art. 4 - Pubblicità: La pubblicità delle Imprese di Onoranze Funebri sulla loro attività, sui servizi che sono in grado di offrire e sui prezzi relativi, deve essere chiara e semplice. Non sono coerenti con l'attività svolta forme di pubblicità sensazionali, mendaci o indecorose. Art. 5 - Ordinativi dei servizi: Di regola l'ordinativo del servizio funebre comprende l'elenco delle prestazioni ed i prezzi relativi, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, oppure, nel caso che ciò non fosse possibile, non appena lo sarà, prima del giorno del funerale. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte, di regola e comunque sempre a richiesta del committente, le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Qualunque altra spesa non specificata o non preventivabile e che si renda improrogabile per il perfezionamento del servizio medesimo, deve essere autorizzata dal committente anche in forma verbale e l'ordinativo, se richiesto, va integrato. Il rilascio dei documenti fiscali a seguito del pagamento deve osservare puntualmente le disposizioni di legge previste al riguardo. Art. 6 - Condotta professionale: La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione al presente Codice Deontologico. In particolare: solo i responsabili delle Imprese Funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato, potranno trattare con gli interessati al funerale per presentare i propri servizi; è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa funebre e corrispondere mance o compensi a terzi, affinché acquisiscano funerali alle Imprese; si dovrà altresì evitare di corrispondere mance o ricompense agli esecutori dei servizi; non è corretto alla luce del presente Codice, intervenire con offerte, preventivi o altri atti acquisitori del servizio, successivamente all'affidamento del servizio stesso ad altra impresa da parte del committente. Art. 7 - Sede dell'impresa: La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di Onoranze Funebri deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori da detta sede, solo nel caso in cui il committente lo richieda espressamente. Qualora le Amministrazioni di Ospedali o Enti assistenziali istituissero con proprio provvedimento una sede per agevolare la predisposizione dei servizi funebri, tale sede dovrà essere a disposizione di tutte le imprese operanti in zona, senza preclusioni o discriminazioni. Art. 8 - Istruzioni al personale: Le regole contenute nel presente Codice Deontologico debbono essere portate a conoscenza anche del personale abilitato alla trattazione degli affari con i committenti, informandoli contemporaneamente anche delle sue dirette responsabilità e conseguenze in caso di inosservanza. Art. 9 - Controllo: Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole del presente Codice, nonché per dirimere le controversie che dovessero insorgere tra le imprese firmatarie in ordine all'asserita violazione al Codice stesso, è costituita presso la FENIOF una Commissione Arbitrale i cui membri sono fra quelli eletti dall'Assemblea Generale. Art. 10 - Commissione di Controllo: La Commissione Arbitrale, ai fini dell'adempimento dei compiti di cui al precedente articolo, interviene su richiesta di un'impresa del settore firmataria del presente Codice o su istanza di qualsiasi cittadino che abbia interesse diretto nei fatti in contestazione ovvero di un'associazione dei consumatori. L'intervento deve concernere fatti specifici e la Commissione deve esaminare e decidere in ordine esclusivamente a tali fatti specifici. La Commissione può, con decisione presa a maggioranza, adottare i seguenti provvedimenti: a) invitare un'impresa firmataria a cessare da un dato comportamento; b) censurare un comportamento, specificando la norma del Codice violata, con lettera inviata a tutte le imprese firmatarie; c) disporre, nei casi di particolare gravità, ovvero nei casi di recidiva o di persistenza in comportamenti già censurati che siano resi pubblici nei modi ritenuti più idonei, i provvedimenti di cui alla lettera b); d) invitare l'impresa, nel caso di istanza o doglianze dei clienti, ad adottare i provvedimenti all'uopo più consono; e) annullare la validità dell'adesione dell'impresa al presente Codice con la perdita di tutti i benefici che esso può per essa comportare. I suindicati provvedimenti possono essere adottati anche congiuntamente. La Commissione Arbitrale può inoltre emettere lodi arbitrali a norma del vigente Codice di Procedura Civile, quando ne sia formalmente richiesto dalle parti. La Commissione può altresì, d'ufficio o su richiesta di una o di tutte le parti, tentare la riconciliazione in via amichevole di controversie che dovessero insorgere fra le imprese firmatarie, in ordine al rispetto delle norme del presente Codice. |
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