Associazione Provinciale Farmacisti non Proprietari di Lecce
dal Sole 24 ore del 12 ottobre 1999
FARMACIE
URBANE E RURALI: SANATORIA
Definitiva
la titolarità di sede urbana o rurale retta da tre anni. Varata una mini
sanatoria per farmacisti "supplenti".
ROMA
- Sanatoria in arrivo per le farmacie urbane e rurali, gestite in base ad
assegnazioni provvisorie, grazie alle deroghe approvate definitivamente la
settimana scorsa dalla commissione Affari sociali della Camera.
Il
sì in legislativa al testo di legge nella versione ricevuta dal Senato
chiude un iter durato oltre due anni ed è destinato a risolvere poco più
di una trentina di situazioni pendenti.
I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o
urbana in via provvisoria avranno diritto a conseguire per una sola volta
la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore
della legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per
l’assegnazione della relativa sede farmaceutica. Dal beneficio sarà
tuttavia escluso il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di
un’altra farmacia da almeno dieci anni dall’entrata in vigore dalla
legge e per i farmacisti che abbiano già ottenuto
da meno di dieci anni altri benefici o sanatorie.
Deroghe
ulteriori sono previste per i gestori provvisori che abbiano superato i 60
anni d’età o che risultino tali anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge n.48/90 (che aveva fissato in precedenza le norme in
materia). Per poter beneficiare dell’effetto delle nuove norme i
farmacisti dovranno presentare le domande entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge: l’accertamento dei requisiti dovrà aver
luogo entro un mese dalle domande.
La
nuova legge specifica anche che per l’assegnazione delle farmacie nei
concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente alla legge,
i candidati risultati idonei dovranno venire interpellati secondo
l’ordine di graduatoria: da quel momento l’indicazione espressa da
ciascun candidato non potrà essere modificata mentre il candidato che non
indicherà entro cinque giorni la farmacia prescelta verrà
automaticamente escluso dall’assegnazione.
L’assegnazione
delle sedi dovrà avvenire secondo l’ordine previsto dalla graduatoria e
le sedi eventualmente disponibili saranno assegnate ad altri candidati. Il
dibattito in commissione è servito anche a ribadire che le nuove norme
non si applicano alle farmacie comunali (che restano soggette ad altra
disciplina). Definitivamente rinviata invece alle norme di riordino
complessivo del settore farmaceutico, all’esame della commissione Igiene
e sanità del Senato, la revisione complessiva della disciplina
sull’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Fra
le questioni dibattute la proposta avanzata dalla Lega di aggiungere un
articolo per l’interpretazione autentica della disposizione della "Bassanini
due" sulla abolizione dei limiti d’età per la partecipazione ai
concorsi pubblici: proposta tuttavia respinta essendosi già pronunciati i
Tar sulla inapplicabilità della norma ai concorsi per le sedi
farmaceutiche.
Sara Todaro