Limiti alla sopraelevazione

 

 

 

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In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del proprio fabbricato, alla scelta operata originariamente, di modo che ogni parte dell'immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, ma poichè tale obbligo è in funzione dell' interesse del proprietario dell' edificio frontistante - il quale non può essere obbligato a costruire a distanze variabili, che tengano conto della linea spezzata del fronte dell' edificio preveniente -, nell' eseguire la sopraelevazione il preveniente è tenuto a rispettare il diritto di veduta che eventualmente il prevenuto abbia frattanto acquisito, e quindi la distanza legale della parte dell' edificio eseguita in sopraelevazione della veduta.

Corte di cassazione, sez. II, 23 settembre 2003, n. 14077

 

Vincoli del Regolamento Condominiale di ciascuno dei condomini.

 

 


Pur essendo pacifico che non è ammissibile una modifica delle clausole del regolamento condominiale con comportamento concludente e che, pertanto, l'affermazione di una pregressa tolleranza di un uso eventualmente in contr'asto con la nonna regolamentare non è di per se idonea a sancire la legittimità del medesimo, è tuttavia importante interpretare il regolamento alla luce dell'avvenuta evoluzione giurisprudenziale nella direzione di una sempre minor ingerenza del regolamento ( ancorche di natura contrattuale) nella proprietà individuale. In tale prospettiva deve ritenersi che le restrizioni regolamentari delle facoltà dei condomini sulle proprietà esclusive debbono essere espressamente e chiaramente enunciate e quindi i divieti e/o limitazioni devono essere formulati con analitica elencazione delle attività vietate, ovvero mediante precisa indicazione dei pregiudizi che si vogliono evitare.

Trib. Milano 26/5/2003