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In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, il preveniente deve
attenersi, nella prosecuzione in altezza del proprio fabbricato, alla scelta
operata originariamente, di modo che ogni parte dell'immobile risulti
conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, ma poichè
tale obbligo è in funzione dell' interesse del proprietario dell' edificio
frontistante - il quale non può essere obbligato a costruire a distanze
variabili, che tengano conto della linea spezzata del fronte dell' edificio
preveniente -, nell' eseguire la sopraelevazione il preveniente è tenuto a
rispettare il diritto di veduta che eventualmente il prevenuto abbia frattanto
acquisito, e quindi la distanza legale della parte dell' edificio eseguita in
sopraelevazione della veduta.
Corte di cassazione, sez. II, 23 settembre 2003, n. 14077
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