Lo Statuto

 

Art. 1 - L'Associazione culturale "Il Griòt", costituita in Osio Sotto (BG), è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, laico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 - Lo scopo principale dell' Associazione è quello di promuovere attività culturali,formative, informative e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di lassismo, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d' intervento dell' Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.


I Soci

Art. 3 - Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art.4 - Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali; questo darà diritto ad ottenere la tessera ARCI previo il pagamento della quota sociale.

Il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

Non è ammesso il tesseramento temporaneo.

Art. 5 - Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo, con adeguate motivazioni, ha facoltà di respingere la domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6 - I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione negli orari d'apertura e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa. Ciò vale anche per i familiari conviventi dei soci, purchè si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

- collaborare all'organizzazione degli eventi e delle attività dell'Associazione;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 7 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonchè a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

La quota associativa verrà stabilita annualmente dal C.D.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale;

- espulsione o radiazione;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.


Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 11 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

Art. 12 - Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13 - Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per l'acquisto di materiali, attrezzature e servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'Associazione.


L'assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 14 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso contenente data e ora della prima e della seconda convocazione, con l'ordine del giorno; tale avviso verrà distribuito ai soci oppure esposto in bacheca almeno 15 giorni prima; altrimenti verrà comunicato con qualunque altro sistema ritenuto idoneo ed opportuno per le esigenze dell'Associazione.

Art. 15 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 17 - L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

In tal caso, l'assemblea elegge al suo interno una commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini.

Gli esiti vengono comunicati immediatamente dopo lo spoglio, che deve avvenire nel corso della stessa assemblea.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni:

il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18 - L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva il rendiconto economico e finanziario;

- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione ;

- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri o dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

- nel caso di cui sopra, elegge la commissione elettorale.

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19 - L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20 - Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre disponibile presso la sede o recapito dell'Associazione.


Gli organismi dirigenti

Art. 21 - Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di cinque membri.Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchè dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio.

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- Il Tesoriere con compiti di verificare gli aspetti amministrativi dell'associazione e di redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione.

- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

- deliberare circa l'ammissione dei Soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i princìpi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno 6 volte all'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

In caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri o dei Garanti il ruolo di tale collegio sarà assunto dall'organismo associativo di livello superiore.

Art. 28 - Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonchè di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

Art. 29 - I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

Art. 30 - Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro.


Scioglimento dell'Associazione

Art. 31 - La decisione motivata di scioglimento dell' Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per analoghe associazioni, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.


Disposizioni Finali

Art. 32 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

 
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Ultimo aggiornamento: 22.12.2001 - Sito ottimizzato per Internet Explorer 5 e successivi - risoluzione video consigliata: 800x600.