FASCI FEMMINILI

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DISTINTIVI DI GRADO
regolamento 1938-1943

Da portare sull'uniforme invernale ed estiva al petto, sul lato sinistro.

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Ispettrice del P.N.F. Fiduciaria
di Federazione
Vice Fiduciaria
di Federazione
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Vice Segr. Fascio
Femminile
del Capoluogo
Collaboratrice della
Fiduciaria Prov.
Ispettrice di Zona
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Segr. di Fascio Femm.
o di Gruppo Rionale
Vice Segr. di Fascio Femm.
o di Gruppo Rionale
Collab. della Segretaria
di Fascio o di Gruppo
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Visitatrici di Settore
di Nucleo

 

REGOLAMENTI

Art.1- Presso ogni Fascio di Combattimento deve essere costituito un Fascio Femminile. Presso ogni Gruppo rionale fascista deve essere costituito un Gruppo rionale femminile. Il Fascio femminile può essere sciolto dal Segretario del P.N.F. su proposta del Segretario federale.

Art.2 – Ai Fasci femminili è affidato il compito di divulgare e tenere desta l’Idea fascista anche fuori dall’ambito della famiglia, di migliorare la preparazione spirituale e culturale della donna italiana, di concorrere ad attuare tutte le attività assistenziali organizzate dal P.N.F. e collaborare alle varie attività assistenziali del Regime, di svolgere negli ambienti femminili azione di propaganda per la difesa della razza, di collaborare con le organizzazioni sindacali ed economiche per l’autarchia della Nazione.

Art. 3 – Possono far parte dei Fasci femminili le donne di fede fascista, di cittadinanza italiana e di buona condotta morale che abbiano compiuto il 21°anno di età. Sono escluse da questo limite le donne coniugate. Non possono essere iscritte ai Fasci femminili le donne che a norma delle disposizioni di legge, sono considerate di razza ebraica.

Art. 4 – Le donne fasciste devono possedere le qualità che costituiscono lo spirito fascista, hanno gli obblighi di coloro che militano nel P.N.F., devono osservare la disciplina stabilita dallo Statuto del P.N.F.

Art. 5 – I Fasci femminili sono inquadrati nelle Federazioni provinciali dei Fasci femminili. L’ordine gerarchico è il seguente :

Art. 6 – Le ispettrici delle organizzazioni femminili del P.N.F. sono nominate dal Segretario del P.N.F. ed assolvono gli incarichi che questi loro affida.

Art. 7 – La Federazione dei Fasci femminili è retta da una Fiduciaria nominata dal Segretario del P.N.F. su proposta del Segretario federale, dal quale dipende gerarchicamente.

Art. 9 – La Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, previa autorizzazione del Segretario federale, costituisce i Fasci femminili e ne nomina le Segretarie. Nomina la Vice Segretaria del Fascio femminile del capoluogo, la Segretaria provinciale della Sezione Massaie rurali, la Segretaria provinciale della Sezione Operaie e lavoranti a domicilio, la Segretaria alla preparazione coloniale della donna e, su proposta della Segretaria del Fascio, la Vice Segretaria e le collaboratrici di Fascio. Sovrintende al funzionamento dei Fasci femminili della provincia; è la Segretaria del Fascio femminile del capoluogo di provincia, è componente del Comitato di presidenza del Consiglio Provinciale delle Corporazioni e fa parte del Comitato provinciale per il coordinamento e il controllo dei prezzi.

Art. 9 – Il Fascio femminile è retto da una Segretaria che, d’intesa col con il Segretario del Fascio di combattimento, provvede allo svolgimento delle attività organizzative, assistenziali e di propaganda, secondo le direttive impartite dalla Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, verso la quale è responsabile.
La Segretaria del Fascio femminile fa parte del Comitato comunale per il coordinamento e il controllo dei prezzi.

Art.10 – Presso ogni Fascio femminile di centro rurale, viene costituita una "Sezione delle Massaie rurali", che inquadra le donne della campagna.
La Sezione si propone di :
promuovere la propaganda fascista ed educativa presso le massaie della campagna e dei centri rurali; curarne l’istruzione professionale ed incrementarne l’attività economica ai fini autarchici; migliorare l’igiene e l’arredamento delle case rurali; favorire l’allevamento igienico della prole; fare apprezzare tutti i vantaggi della vita dei campi per contrastare le dannose tendenze all’urbanesimo.

Art.11 – Presso ogni Fascio femminile di centro industriale o artigiano è costituita la "Sezione delle operaie e lavoranti a domicilio" che inquadra le donne operaie dipendenti da stabilimenti, fabbriche o manifatture varie, le lavoranti a domicilio e le donne appartenenti a famiglie operaie che abbiano l’età richiesta per l’ammissione ai Fasci femminili (anni 21).
La Sezione si propone di :
promuovere la propaganda fascista ed educativa presso le operaie, assecondando, d’intesa con le organizzazioni sindacali interessate, il miglioramento delle loro capacità professionali e domestiche; curare l’assistenza morale e sociale delle operaie, con specifico riguardo alla loro attività femminile; facilitare, a mezzo degli uffici competenti, il collocamento delle operaie iscritte alla Sezione, l’assistenza e il collocamento delle addette ai servizi familiari, l’esercizio del lavoro a domicilio per incarico di terzi e l’applicazione di tutte le provvidenze assistenziali ed assicurative del Regime per la donna lavoratrice.

Art.12 – Presso la Federazione dei Fasci femminili è costituito un ufficio per la preparazione coloniale della donna, allo scopo di creare e sviluppare nelle donne italiane la coscienza coloniale, coltivare in esse l’orgoglio e la dignità della razza, preparandole alla vita nelle terre dell’Africa italiana.

Art.13 – La Fiduciaria della federazione dei Fasci femminili, previa ratifica del Segretario federale, procede alla nomina di due Vice fiduciarie e di alcune collaboratrici in numero non superiore a dodici : l’Ispettrice provinciale della C.R.I., la Segretaria provinciale della Sezione femminile del G.U.F., la Segretaria della sezione femminile dell I.N.C.F. La rappresentante delle famiglie numerose e la rappresentante dell’Ente moda sono collaboratrici di diritto.
La Fiduciaria, previo parere favorevole del Segretario federale, ha facoltà di nominare Vice fiduciarie e di elevare il numero delle collaboratrici federali a venticinque.
L’Ispettrice Federale della G.I.L. è Vice fiduciaria di diritto in soprannumero.

Art.14 – Ad ogni zona della federazione dei Fasci di combattimento deve corrispondere una zona dei Fasci femminili e per ciascuna è nominata una Ispettrice federale di zona. La nomina è effettuata dalla Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili, previa autorizzazione del Segretario federale. Le Ispettrici federali di zona collaborano con la Fiduciaria, verso la quale sono direttamente responsabili, per il coordinamento ed il controllo delle varie attività dei Fasci femminili della provincia.

Art.15 – La Segretaria provinciale della Sezione massaie rurali è alle dipendenze della Fiduciaria e sovraintende alla organizzazione e alle attività delle Sezione massaie rurali della provincia.

Art.16 – La Segretaria provinciale della Sezione operaie e lavoranti a domicilio è alle dipendenze della Fiduciaria e sovraintende alla organizzazione e alla attività delle sezioni operaie e lavoranti a domicilio della provincia.

Art.17 – La Segretaria provinciale alla preparazione coloniale della donna è alle dipendenze della Fiduciaria ed ha il compito di promuovere e disciplinare le attività inerenti alla preparazione della donna alla vita coloniale.

Art.18 – La Segretaria del Fascio femminilie, d’intesa con il Segretario del Fascio, propone alla Fiduciaria la nomina di una Vice segretaria, della Segretaria della Sezione massaie rurali, della Segretaria della Sezione operaie e lavoranti a domicilio e delle collaboratrici di Fascio in numero non superiore a sei.

Art.19 – Le Visitatrici di settore e di nucleo sono alle dipendenze della Segretaria e da questa sono nominate, d’intesa con il Segretario del Fascio di Combattimento, una per ogni settore o nucleo dei Fasci di Combattimento.
Le Visitarici di settore o di nucleo devono riferire periodicamente alla Segretaria sulla situazione organizzativa e assistenziale del settore o del nucleo. Le altre Visitatrici sono a disposizione della Segretaria per incarichi vari, ed in modo particolare per le visite domiciliari. Le Visitatrici delle operaie e lavoranti a domicilio, nominate dalla Segretaria del Fascio femminile, svolgono opera di propaganda e di assistenza tra le operaie e le lavoranti a domicilio. Le Capo nucleo massaie rurali, nominate dalla Segretaria del Fascio femminile, svolgono opera di propaganda e di assistenza in ogni più piccolo centro rurale.

Art.20 – La Federazione dei Fasci femminili ha un labaro. Il Fascio femminile e il gruppo rionale femminile hanno un gagliardetto.

Art.21 – Le donne fasciste hanno la tessera e il distintivo del P.N.F.
Le massaie rurali e le operaie lavoranti a domicilio hanno una speciale tessera, un fazzoletto distintivo e un distintivo metallico da portare sull’abito comune. Nelle adunate e in servizio le donne fasciste indossano la divisa regolamentare, le massaie rurali e le operaie e lavoranti a domicilio portano il fazzoletto di prescrizione.

Art.22 – Alle donne fasciste si applicano le norme disciplinari contenute nello statuto del P.N.F. La Commissione federale di disciplina, prima di giudicare una fascista sottoposta a provvedimento disciplinare deve sentire il parere della Fiduciaria dei Fasci femminili.

          Dall’Agenda del P.N.F. per l’Anno XX