SEZIONE MASSAIE RURALI |
Regolamento della Sezione dei Fasci femminili Massaie Rurali.
Art.1) E’ istituita alle dipendenze del
P.N.F., una Sezione dei Fasci femminili denominata "Sezione massaie rurali".
Art. 2) La Sezione massaie rurali si propone di :
Art. 3) Possono chiedere di essere inquadrate nelle
Sezioni massaie rurali le donne che risiedono abitualmente in comuni a carattere rurale e
che appartengano a famiglie di proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, operai agricoli.Il limite minimo di età per l’iscrizione
alle Sezioni massaie ruraki è di anni 21.Sono escluse da questo limite le donne
coniugate.Al momento della leva le giovani fasciste inquadrate nei sottogruppi massaie
rurali della G.I.L., che abbiano i requisiti previsti, possono essere iscritte
d’ufficio alla Sezione massaie rurali.
Art. 4) E’ istituita una Consulta tecnica centrale presieduta dal Segretario del
Partito, così composta :
Il Presidente della Confederazione fascista degli
agricoltori;
Il Presidente della Confederazione fascista degli agricoltori dei lavoratori
dell’agricoltura;
Il Regio Commissario dell’O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia);
Un Ispettrice dei Fasci femminili;
L’Ispettrice delle scuole superiori femminili del Partito;
Il Vice presidente della Corporazione della zootecnica;
Il Direttore generale per la demografia e la razza, del Ministero dell’Interno;
IL Direttore generale dell’agricoltura del Ministero dell’agricoltura e foreste;
Il Capo divisione dei servizi zootecnici del Ministero dell’agricoltura e foreste;
L’Ispettore agrario compartimentale;
Un Insegnante di economia domestica;
Il Direttore del centro avicolo di Roma;
Il Direttore dell’Istituto nazionale di coniglicoltura di Alessandria;
IL Segretario generale dell’Ente Nazionale per l’artigianato e le piccole
industrie;
Il Segretario nazionale del Sindacato fascista dei veterinari;
Il Redattore capo del giornale : "La masssaia rurale";
Una o più rappresentanti dei Fasci femminili.
La Consulta tecnica centrale impartisce le
direttive per l’assistenza tecnica alle massaie rurali, che viene curata dalle
Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell’agricoltura,
d’intesa con la Federazione dei Fasci femminili e con gli ispettorati provinciali
dell’agricoltura.
Art. 5) Presso ogni Federazione provinciale dei Fasci femminili è costiuita la Sezione
provinciale massaie rurali, alle dipendenze di un Consiglio presieduto dal Vice segretario
federale così composto:
La Fiduciaria provinciale della Federazione dei
Fasci femminili;
La Segretaria provinciale della Sezione massaie rurali;
Il Capo dell’Ispettorato agrario provinciale;
Un rappresentante dell’Unione provinciale fascista professionisti e artisti (da
scegliersi fra i veterinari);
Il Presidente dell’Unione provinciale fascista degli agricoltori;
Il Segretario dell’Unione provinciale fascista dei lavoratori dell’agricoltura;
Il Segretario provinciale della Federazione artigiana;
Una rappresentante delle donne artiste e laureate;
Un rappresentante della O.N.M.I.
Art. 6) La Fiduciaria della Federazione dei Fasci
femminili, previa autorizzazione del Segretario federale, nomina la Segretaria provinciale
della Sezione massaie rurali, scegliendola tra le collaboratrici federali.
La Segretaria provinciale delle massaie rurali è alle dipendenze della Fiduciaria della
federazione dei Fasci femminili e sovraintende alla organizzazione e alla attività delle
Sezioni massaie rurali della provincia.
Art. 7) Presso ogni Fascio femminile di centro rurale è costituita la "Sezione
massaie rurali" alle dipendenze della Segretaria del fascio femminile.Questa,
d’intesa con il Segretario del fascio, propone alla Fiduciaria della Federazione dei
Fasci femminili, la nomina della Segretaria della Sezione massaie rurali che ha
l’incarico di curare l’organizzazione, in difetto di elementi adatti, la
Segretaria del Fascio femminile può essere anche la Segretaria della Sezione massaie
rurali.
Art. 8) Presso ogni borgata, ogni frazione, ogni più piccolo centro rurale del territorio
di competenza dei singoli Fasci femminili, dovranno essere costituiti "Nuclei"
di massaie rurali che verranno affidati a un Capo nucleo nominate dalla Segretaria del
Fascio.
Art. 9) La Sezione provinciale massaie rurali ha un labaro.La Sezione comunale ha una
fiamma.
Art. 10) Le iscritte alla Sezione massaie rurali hanno una speciale tessera, un
fazzoletto-distintivo da indossare nelle adunate sul costume locale e un distintivo
metallico da portare sull’abito comune.
Art. 11) Le Sezioni massaie rurali sono amministrate dai Fasci femminili.Le spese sono
sostenute con le entrate del tesseramento e con i contributi di enti e di organizzazioni
agricole.
Dall’Agenda del P.N.F. per l’anno XX
DISTINTIVI DI GRADO
Da portare sull'uniforme invernale ed estiva al petto, sul lato sinistro.
![]() |
![]() |
![]() |
Segretaria Provinciale |
Segretaria di Sezione di Fascio o di Gruppo Rionale |
Capo Nucleo Massaie Rurali |